Art. 13.
Contributi alle famiglie per attivita' educative
Art. 13. Contributi alle famiglie per attivita' educative 1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "Con decreto" sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare" e dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca," sono soppresse le seguenti: "da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".