Art. 14-bis.
( (Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato). )
Art. 14-bis. (( (Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato). )) (( 1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002. ))