Art. 17-ter.
(Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 17-ter. (Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica). 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ulteriormente differita al ((31 dicembre 2005)). La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.