Art. 4.
Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 4. Norme per la sicurezza degli impianti 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004. ((La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.))