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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 24 giugno 2003, n. 147

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147pubblicata il 25 giugno 2003

Versioni di questo atto (13)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 25 giugno 2003 al 2 agosto 2003
Discordanza nella fonte: nome file 2003-06-25, FRBRExpression 2003-06-26
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dal 3 agosto 2003 al 28 dicembre 2003Apri il testo al 3 agosto 2003Confronta
dal 29 dicembre 2003 al 25 giugno 2004Apri il testo al 29 dicembre 2003Confronta
dal 26 giugno 2004 al 3 agosto 2004Apri il testo al 26 giugno 2004Confronta
dal 4 agosto 2004 al 12 novembre 2004Apri il testo al 4 agosto 2004Confronta
dal 13 novembre 2004 al 27 dicembre 2004Apri il testo al 13 novembre 2004Confronta
dal 28 dicembre 2004 al 29 luglio 2005Apri il testo al 28 dicembre 2004Confronta
dal 30 luglio 2005 al 31 dicembre 2005Apri il testo al 30 luglio 2005Confronta
dal 1 gennaio 2006 al 23 maggio 2007Apri il testo al 1 gennaio 2006Confronta
dal 24 maggio 2007 al 14 agosto 2007
Discordanza nella fonte: nome file 2007-05-24, FRBRExpression 2006-01-01
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dal 15 agosto 2007 al 7 giugno 2008Apri il testo al 15 agosto 2007Confronta
dal 8 giugno 2008 al 11 dicembre 2017Apri il testo al 8 giugno 2008Confronta
dal 12 dicembre 2017, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 12 dicembre 2017

Testo vigente dal 12 dicembre 2017, tuttora in vigore

Art. 5-bis.

( (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte). )

Art. 5-bis. (( (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte). )) (( 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, alla scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

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Relazioni con altre norme

20032007modificamodificamodificarinvia a
Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 114modificaDecreto legge 24 giugno 2003, n. 147, art. 831 luglio 2007
Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355modificaDecreto legge 24 giugno 2003, n. 147, art. 1129 dicembre 2003
Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355modificaDecreto legge 24 giugno 2003, n. 147, art. 17-ter29 dicembre 2003
Decreto legge 24 giugno 2003, n. 147rinvia aDecreto legge 24 dicembre 2003, n. 35525 giugno 2003
Decreto legge 24 giugno 2003, n. 147 — Le leggi che non tornano