Art. 6.
( (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario) )
Art. 6. (( (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario) )) 1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2005". (( 1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e in conformita' all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalita' della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla Societa' Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti. ))