Art. 16.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica
Art. 16. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica 1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica. ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 ha disposto che "il termine di cui all'articolo 16 del presente decreto-legge , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e' prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica"