Art. 17.
Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici
Art. 17. Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici 1 . Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (( 1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti puo' richiedere l'attivazione delle procedure di mobilita', e' differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti e' effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalita' previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unita', con priorita' per i dipendenti gia' in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. ))