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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;355pubblicata il 29 dicembre 2003

Versioni di questo atto (11)

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dal 29 gennaio 2009 al 27 dicembre 2011Apri il testo al 29 gennaio 2009Confronta
dal 28 dicembre 2011 al 21 giugno 2013Apri il testo al 28 dicembre 2011Confronta
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Testo vigente dal 18 dicembre 2024, tuttora in vigore

Art. 19.

Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise

Art. 19. Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise 1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi. 2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

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Relazioni con altre norme

19922020modificamodificamodificamodificarinvia a
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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355modificaDecreto legge 24 giugno 2003, n. 147, art. 1129 dicembre 2003
Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355modificaDecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 16229 dicembre 2003
Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355modificaDecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7229 dicembre 2003
Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355modificaDecreto legge 24 giugno 2003, n. 147, art. 17-ter29 dicembre 2003
Decreto legge 24 giugno 2003, n. 147rinvia aDecreto legge 24 dicembre 2003, n. 35525 giugno 2003
Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 — Le leggi che non tornano