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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;355pubblicata il 29 dicembre 2003

Versioni di questo atto (11)

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Testo vigente dal 18 dicembre 2024, tuttora in vigore

Art. 20.

Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione Nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamita'

Art. 20. Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione Nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamita' 1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, nonche' il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del (( testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al)) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente (( comma )) entrano in vigore il primo gennaio 2004. 2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

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Relazioni con altre norme

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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355modificaDecreto legge 24 giugno 2003, n. 147, art. 1129 dicembre 2003
Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355modificaDecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 16229 dicembre 2003
Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355modificaDecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7229 dicembre 2003
Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355modificaDecreto legge 24 giugno 2003, n. 147, art. 17-ter29 dicembre 2003
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Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 — Le leggi che non tornano