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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-24;355pubblicata il 29 dicembre 2003

Versioni di questo atto (11)

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Testo vigente dal 18 dicembre 2024, tuttora in vigore

Art. 23.

Art. 23. Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale (( , proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidita' civile )) 1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale (( e' autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 )) i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004. 3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 e a (( euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 )) derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. (( 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e' prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonche' al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi. ))

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Art. 23-undecies.

( (Interventi a favore del trasporto aereo). )

Art. 23-undecies. (( (Interventi a favore del trasporto aereo). )) (( 1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139," sono inserite le seguenti: "nonche' per le finalita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194". 2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, e' autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))

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Art. 23-duodecies.

( (Interventi a favore del comune di Pietrelcina). )

Art. 23-duodecies. (( (Interventi a favore del comune di Pietrelcina). )) (( 1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: "per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006". ))

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Relazioni con altre norme

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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
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