Art. 23-quater.
( (Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia). )
Art. 23-quater. (( (Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia). )) (( 1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogata, con le medesime finalita', a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166. ))