Art. 23-septies.
( (Proroga del Fondo regionale di protezione civile). )
Art. 23-septies. (( (Proroga del Fondo regionale di protezione civile). )) (( 1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 il Fondo e' alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro". 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))