Legge 17 ottobre 2017, n. 161
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
Versioni di questo atto (2)
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 4 novembre 2017 al 15 febbraio 2023 Discordanza nella fonte: nome file 2017-11-04, FRBRExpression 2017-11-19 | Apri il testo al 4 novembre 2017 | Confronta |
| dal 16 febbraio 2023, tuttora in vigore mostrata | Apri il testo al 16 febbraio 2023 | — |
Testo vigente dal 16 febbraio 2023, tuttora in vigore
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Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime, in tutto o in parte, norme di questo atto. Non è un’abrogazione: la norma cessa di avere efficacia, e quando la declaratoria è parziale il testo resta con un contenuto diverso da quello scritto qui sopra.
- Sentenza n. 18/2023, depositata il 10 febbraio 2023
art. 37
Dal dispositivo della pronuncia
dell'art. 37, primo periodo, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confi
ECLI:IT:COST:2023:18— testo integrale sul sito della Corte
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Relazioni con altre norme
| Norma che dispone | Relazione | Norma colpita | Dal |
|---|---|---|---|
| Legge 17 ottobre 2017, n. 161 | rinvia a | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 | 4 novembre 2017 |