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Sentenza n. 120/2018

Depositata il 13 giugno 2018. Ha colpito un atto presente nel corpus.

Illegittimità non è abrogazione. Una norma abrogata smette di valere da una certa data in avanti; una norma dichiarata illegittima è come se non fosse mai esistita, salvo i rapporti ormai esauriti. È la differenza fra «da quando» e «mai».

Il dispositivo, con le parole della Corte

Riportato alla lettera: il senso di una declaratoria sta nel «nella parte in cui», e un riassunto quella parte la perde.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 10 aprile 2018ORDINANZARilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 111 del reg. ord. 2017 sono intervenuti: F.P. CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL; CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; SILP CGIL - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE - Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà; Di Natale Pierluigi e altri; Dellabella Stefano e altri; Bassi Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri.Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione (ex plurimis, sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017; n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016);che l'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, citate sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017; n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016);che questa Corte ha più volte espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, ordinanza n. 227 del 2016);che la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire, neppure è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, sentenza n. 69 del 2017 e allegata ordinanza letta all'udienza del 22 febbraio 2017);che, nel caso in esame, F.P. CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL, CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, SILP CGIL - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL, non sono parti del giudizio a quo;che FICIESSE - Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà, non è parte nel giudizio a quo e non è titolare di un interesse, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento;che Di Natale Pierluigi e altri, Dellabella Stefano e altri, Bassi Attilio e altri, Cappellino Piercarlo e altri, non sono parti nel giudizio a quo; né lo status di militare, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri o alla Guardia di Finanza, li rende titolari di un interesse, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi spiegati da F.P. CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL; CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; SILP CGIL - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE - Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà; Di Natale Pierluigi e altri; Dellabella Stefano e altri; Bassi Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Il testo integrale sul sito della Corte costituzionale

Le norme colpite

  • Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

    Codice dell'ordinamento militare.

    Art. 1475, comma 2

    Dal dispositivo

    dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati da

Fonte della decisione: Corte costituzionale, open data con licenza CC BY-SA 3.0. ECLI: ECLI:IT:COST:2018:120.