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Sentenza n. 13/2024

Depositata il 9 febbraio 2024. Ha colpito un atto presente nel corpus.

Illegittimità non è abrogazione. Una norma abrogata smette di valere da una certa data in avanti; una norma dichiarata illegittima è come se non fosse mai esistita, salvo i rapporti ormai esauriti. È la differenza fra «da quando» e «mai».

Il dispositivo, con le parole della Corte

Riportato alla lettera: il senso di una declaratoria sta nel «nella parte in cui», e un riassunto quella parte la perde.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso «,in costanza di rapporto di impiego,». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2024 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

Il testo integrale sul sito della Corte costituzionale

Le norme colpite

  • Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

    Codice dell'ordinamento militare.

    Art. 1801

    Dal dispositivo

    dell'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso «,in costanza di rapporto di impiego,».

Fonte della decisione: Corte costituzionale, open data con licenza CC BY-SA 3.0. ECLI: ECLI:IT:COST:2024:13.