Sentenza n. 132/2018
Depositata il 26 giugno 2018. Ha colpito un atto presente nel corpus.
Illegittimità non è abrogazione. Una norma abrogata smette di valere da una certa data in avanti; una norma dichiarata illegittima è come se non fosse mai esistita, salvo i rapporti ormai esauriti. È la differenza fra «da quando» e «mai».
Il dispositivo, con le parole della Corte
Riportato alla lettera: il senso di una declaratoria sta nel «nella parte in cui», e un riassunto quella parte la perde.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Le norme colpite
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
Dal dispositivo
dell'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,».
Fonte della decisione: Corte costituzionale, open data con licenza CC BY-SA 3.0. ECLI: ECLI:IT:COST:2018:132.