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Sentenza n. 154/2015

Depositata il 15 luglio 2015. Ha colpito un atto presente nel corpus.

Illegittimità non è abrogazione. Una norma abrogata smette di valere da una certa data in avanti; una norma dichiarata illegittima è come se non fosse mai esistita, salvo i rapporti ormai esauriti. È la differenza fra «da quando» e «mai».

Il dispositivo, con le parole della Corte

Riportato alla lettera: il senso di una declaratoria sta nel «nella parte in cui», e un riassunto quella parte la perde.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Il testo integrale sul sito della Corte costituzionale

Le norme colpite

  • Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248

    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

    Art. 26, comma 7-ter

    Dal dispositivo

    dell'art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Fonte della decisione: Corte costituzionale, open data con licenza CC BY-SA 3.0. ECLI: ECLI:IT:COST:2015:154.