Sentenza n. 191/2014
Depositata il 4 luglio 2014. Ha colpito un atto presente nel corpus.
Illegittimità non è abrogazione. Una norma abrogata smette di valere da una certa data in avanti; una norma dichiarata illegittima è come se non fosse mai esistita, salvo i rapporti ormai esauriti. È la differenza fra «da quando» e «mai».
Il dispositivo, con le parole della Corte
Riportato alla lettera: il senso di una declaratoria sta nel «nella parte in cui», e un riassunto quella parte la perde.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 nella parte in cui, introducendo l'art. 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), stabilisce che il Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma «deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014. F.to: Sabino CASSESE, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Le norme colpite
Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
Dal dispositivo
dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 nella parte in cui, introducendo l'art. 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Di
Fonte della decisione: Corte costituzionale, open data con licenza CC BY-SA 3.0. ECLI: ECLI:IT:COST:2014:191.