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Sentenza n. 22/2012

Depositata il 16 febbraio 2012. Ha colpito un atto presente nel corpus.

Illegittimità non è abrogazione. Una norma abrogata smette di valere da una certa data in avanti; una norma dichiarata illegittima è come se non fosse mai esistita, salvo i rapporti ormai esauriti. È la differenza fra «da quando» e «mai».

Il dispositivo, con le parole della Corte

Riportato alla lettera: il senso di una declaratoria sta nel «nella parte in cui», e un riassunto quella parte la perde.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Il testo integrale sul sito della Corte costituzionale

Le norme colpite

  • Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225

    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

    Art. 2, comma 2-quater

    Dal dispositivo

    dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, n

Fonte della decisione: Corte costituzionale, open data con licenza CC BY-SA 3.0. ECLI: ECLI:IT:COST:2012:22.