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Sentenza n. 247/2009

Depositata il 24 luglio 2009. Ha colpito un atto presente nel corpus.

Illegittimità non è abrogazione. Una norma abrogata smette di valere da una certa data in avanti; una norma dichiarata illegittima è come se non fosse mai esistita, salvo i rapporti ormai esauriti. È la differenza fra «da quando» e «mai».

Il dispositivo, con le parole della Corte

Riportato alla lettera: il senso di una declaratoria sta nel «nella parte in cui», e un riassunto quella parte la perde.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, dalla Società italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l., dalla Biomasse Italia s.p.a., dall'Ital Green Energy s.r.l. e dall'Energia Tecnologia Ambiente s.p.a.; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 217 a 226 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 221, commi da 4 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 233, 234 e 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere relativamente al giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, commi quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Marche e, limitatamente ai commi 1 e 2, anche dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117 e 118, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 240, 242, 246 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in combinato disposto con l'art. 240, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 242, 244, 245, 248, 249, 250 e dell'allegato 4 alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento a non determinate attribuzioni costituzionali, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte e Marche con i ricorsi in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009. Il Cancelliere F.to: MILANA

Il testo integrale sul sito della Corte costituzionale

Le norme colpite

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

    Norme in materia ambientale.

    Art. 241

    Dal dispositivo

    dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997

Fonte della decisione: Corte costituzionale, open data con licenza CC BY-SA 3.0. ECLI: ECLI:IT:COST:2009:247.