Vai al contenuto

Sentenza n. 250/2009

Depositata il 24 luglio 2009. Ha colpito un atto presente nel corpus.

Illegittimità non è abrogazione. Una norma abrogata smette di valere da una certa data in avanti; una norma dichiarata illegittima è come se non fosse mai esistita, salvo i rapporti ormai esauriti. È la differenza fra «da quando» e «mai».

Il dispositivo, con le parole della Corte

Riportato alla lettera: il senso di una declaratoria sta nel «nella parte in cui», e un riassunto quella parte la perde.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e Calabria; dichiara inammissibile l'intervento in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche-SICET s.r.l., della società Ital Green Energy s.r.l. e della società ETA Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alle parole «rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale»; dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle parole «senza necessità dell'esame di cui al comma 1»; dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle parole «dall'Ispettorato provinciale del lavoro»; dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 114 della Costituzione e «con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali», dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in relazione al «principio di buon andamento della pubblica amministrazione», dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 271 «in relazione agli allegati», del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento ai principi di sussidiarietà e leale cooperazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, d.lgs. n. 152 del 2006, promosse rispettivamente, dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 9 della Costituzione e dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 283 del d.lgs. n. 152 del 2006 promosse, con riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 284 e 287 del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 287, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria e Piemonte con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, commi 2, 3, 7 e 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione nonché all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284 del d.lgs. n. 152 del 2006 promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Calabria e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'Allegato IX alla Parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009. Il Cancelliere F.to: MILANA

Il testo integrale sul sito della Corte costituzionale

Le norme colpite

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

    Norme in materia ambientale.

    Art. 287, comma 1

    Dal dispositivo

    dell'art. 287, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alle parole «rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale»

Fonte della decisione: Corte costituzionale, open data con licenza CC BY-SA 3.0. ECLI: ECLI:IT:COST:2009:250.