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Sentenza n. 251/2001

Depositata il 17 luglio 2001. Ha colpito un atto presente nel corpus.

Illegittimità non è abrogazione. Una norma abrogata smette di valere da una certa data in avanti; una norma dichiarata illegittima è come se non fosse mai esistita, salvo i rapporti ormai esauriti. È la differenza fra «da quando» e «mai».

Il dispositivo, con le parole della Corte

Riportato alla lettera: il senso di una declaratoria sta nel «nella parte in cui», e un riassunto quella parte la perde.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; 1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata; 2) Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Il testo integrale sul sito della Corte costituzionale

Le norme colpite

  • Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

    Nuovo codice della strada.

    Art. 120Art. 130

    Dal dispositivo

    dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonc

Fonte della decisione: Corte costituzionale, open data con licenza CC BY-SA 3.0. ECLI: ECLI:IT:COST:2001:251.