Sentenza n. 383/2005
Depositata il 14 ottobre 2005. Ha colpito un atto presente nel corpus.
Illegittimità non è abrogazione. Una norma abrogata smette di valere da una certa data in avanti; una norma dichiarata illegittima è come se non fosse mai esistita, salvo i rapporti ormai esauriti. È la differenza fra «da quando» e «mai».
Il dispositivo, con le parole della Corte
Riportato alla lettera: il senso di una declaratoria sta nel «nella parte in cui», e un riassunto quella parte la perde.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera g), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera h), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate; 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; 7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui prevede che «la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW» da parte dello Stato debba avvenire «sentita la Conferenza unificata», anziché «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281»; 8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento» siano assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate; 9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; 10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003; 11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione»; 12) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del 2004, sollevata dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 119 Cost., con il ricorso n. 107 del 2004; 13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 8 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in relazione al d.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), e al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), con il ricorso indicato in epigrafe; 14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 16) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, sollevata dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 76 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 17) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1-sexies, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. con i ricorsi indicati in epigrafe; 18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1-sexies, comma 6, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. con il ricorso indicato in epigrafe; 19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe; 20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe; 21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe. 22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Le norme colpite
Legge 23 agosto 2004, n. 239
Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
Dal dispositivo
dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»
Fonte della decisione: Corte costituzionale, open data con licenza CC BY-SA 3.0. ECLI: ECLI:IT:COST:2005:383.