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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
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Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 1

Navigazione marittima

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (Navigazione marittima) Art. 1. (Circoscrizioni) La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

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Art. 2

Denominazione degli uffici marittimi

Art. 2. (Denominazione degli uffici marittimi) L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.

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Art. 3

Reggenza di uffici minori

Art. 3. (Reggenza di uffici minori) Le norme per il conferimento a persone estranee al corpo delle capitanerie di porto di funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo, nei porti e approdi di minore importanza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 dei codice, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica. Il conferimento di tali funzioni, che ha carattere transitorio e concerne esclusivamente un determinato porto o approdo, e' fatto con decreto del ministro per la marina mercantile.

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Art. 4

Zone di navigazione promiscua

Art. 4. (Zone di navigazione promiscua) La navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione interna in acque marittime, a norma dell'articolo 24 del codice, puo' svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze della navigazione stessa. Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell'ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti. Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti, a tutte le disposizioni del codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima

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Art. 5

Presentazione della domanda di concessione

Art. 5. (Presentazione della domanda di concessione) Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio. Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non indicano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 22.

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Art. 6

Contenuto e documentazione della domanda di concessione

Art. 6. (Contenuto e documentazione della domanda di concessione) La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta. La domanda devo essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della localita' e dai disegni particolari degli impianti. Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato. Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni.

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Art. 7

Presentazione di altri documenti

Art. 7. (Presentazione di altri documenti) Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.

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Art. 8

Concessioni per licenza

Art. 8. (Concessioni per licenza) Le concessioni di durata non superiore al biennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalita' di Istruttoria, salvo il parere dell'intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la prevedente misura del canone.

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Art. 9

Concessioni di durata superiore al biennio

Art. 9. (Concessioni di durata superiore al biennio) Le concessioni di durata superiore al biennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato con decreto del capo di compartimento. In qualita' di rappresentate dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a nove anni interviene l'ufficiale piu' elevato in grado dopo il capo del compartimento. Gli atti di concessione di durata sino a nove anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.

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Art. 10

Concessioni provvisorie

Art. 10. (Concessioni provvisorie) La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza dei relativo alto e la sua rinnovazione, e' regolata, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile, con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalita' di istruttoria nei modi prescritti dall'articolo precedente. Per il periodo di validita' dell'atto di concessione provvisoria il canone e' fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Puo' essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non e' rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma, dell'articolo 16.

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Art. 11

Spese di istruttoria

Art. 11. (Spese di istruttoria) Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita. Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente. Tale nota deve essere inviata all'autorita' competente a decidere sulla domanda di concessione.

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Art. 12

Parere del genio civile

Art. 12 (Parere del genio civile) Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertati l'esattezza. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entita' ad opere marittime. In ogni caso, l'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entita' e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari. L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.

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Art. 13

Parere dell'intendenza di finanza

Art. 13. (Parere dell'intendenza di finanza) Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprieta' demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere e' richiesto sulla misura del canone, se questa non sia gia' stata fissata a norma del penultimo comma dell'articolo 16.

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Art. 14

Parere dell'autorita' doganale

Art. 14. (Parere dell'autorita' doganale) Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorita' doganale competente.

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Art. 15

Dissenso sulle domande di concessione

Art. 15. (Dissenso sulle domande di concessione) Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati. In caso di dissenso sulla misura, del canone, la decisione e' presa dal ministro per la marina mercantile di accordo con quello per le finanze.

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Art. 16

Canone

Art. 16. (Canone) Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. Per le connessioni con licenza il canone e' pagato anticipatamente per l'intera durata. Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell'articolo 40 del codice. La misura minima normale del canone per le concessioni e' stabilita da leggi o regolamenti speciali. La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l'intendente di finanza in relazione alla entita' delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che puo' trarne il concessionario. Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie specie di concessioni, puo' essere stabilita in via generale dal capo di compartimento l'accordo con l'intendente di finanza. Il concessionario e' obbligato, quando ne sia richiesto, esibire all'ufficio del compartimento la quietanza atestante il pagamento delle rate del canone.

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Art. 17

Cauzione

Art. 17. (Cauzione) Il concessionario deve garantire l'osservanza, degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare e' determinato in relazione al contenuto, all'entita' della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett. d) del codice. Per le concessioni con licenza il capo del compartimento puo' richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito garanzia, degli obblighi risultanti dalla licenza. Con l'atto di concessione o con la licenza, puo' essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e cio' anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facolta' di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito. In nessun caso l'importo della cauzione puo' essere inferiore a due annualita' del canone.

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Art. 18

Pubblicazione della domanda

Art. 18. (Pubblicazione della domanda) Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entita' o per lo scopo il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune dove e' situato il bene richiesto e l'inserzione della domanda per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenerne un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione, e invitare tutti coloro che possano avervi interesse a presentare, entro il termine indicato, le osservazioni che credano opportune. In caso di opposizione o di presentazione di reclami, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile. In ogni caso non si puo' procedere alla stipulazione dell'atto se non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione.

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Art. 19

Contenuto dell'atto di concessione

Art. 19. (Contenuto dell'atto di concessione) Nell'atto di concessione devono essere indicati: 1) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione; 2) lo scopo e la durata della concessione; 3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione; 4) le modalita'. di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti; 5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonche' il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice; 6) la cauzione; 7) le condizioni particolari alle quali e' sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi; 8) il domicilio del concessionario. Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni. Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entita' della concessione.

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Art. 20

Custodia degli atti di concessione

Art. 20. (Custodia degli atti di concessione) Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilita' dell'ufficiale destinato a riceverli.

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Art. 21

Registri delle concessioni

Art. 21. (Registri delle concessioni) Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione e' riportato sugli atti e sulle licenze. Presso gli uffici circondariali e' presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario.

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Art. 22

Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo

Art. 22. (Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo) L'autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all'articolo 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo.

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Art. 23

Responsabilita' del concessionario

Art. 23. (Responsabilita' del concessionario) Il concessionario e' responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

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Art. 24

Variazioni al contenuto della concessione

Art. 24. (Variazioni al contenuto della concessione) La concessione e' fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facolta' risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalita' di esercizio deve essere richiesta preventivamente e puo' essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione puo' essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorita' che ha approvato l'atto di concessione.

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Art. 25

Scadenza della concessione

Art. 25. (Scadenza della concessione) Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

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Art. 26

Revoca e decadenza della concessione

Art. 26. (Revoca e decadenza della concessione) La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'articolo 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa. Nel caso previsto dall'articolo 47, lettera d), del codice, la decadenza e' pronunciata sentita l'intendenza di finanza.

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Art. 27

Vigilanza

Art. 27. (Vigilanza) L'esercizio della concessione e' soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorita' marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui e' sottoposta la concessione. Il concessionario e' inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

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Art. 28

Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza

Art. 28. (Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza) Il concessionario e' obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.

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Art. 29

Limiti dei diritti del concessionario

Art. 29. (Limiti dei diritti del concessionario) La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.

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Art. 30

Subingresso

Art. 30. (Subingresso) Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'articolo 46 del codice, e' data dall'autorita' che ha approvato la concessione e il relativo atto e' rilasciato dal Capo del compartimento. Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.

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Art. 31

Demolizione delle opere

Art. 31. (Demolizione delle opere) Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario se l'amministrazione non intenda avvalersi della facolta' di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli nei termini che gli saranno notificati. Ove il concessionario non adempia a tale obbligo e fa luogo all'applicazione dal disposto dell'ultimo comma dell'articolo 49 del codice.

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Art. 32

Efficacia della concessione nei confronti dell'amministrazione

Art. 32. (Efficacia della concessione nei confronti dell'amministrazione) L'atto di concessione non vincola l'amministrazione fino a che non e' stato approvato nelle forme prescritte.

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Art. 33

Esibizione del titolo di concessione

Art. 33. (Esibizione del titolo di concessione) Il concessionario e' obbligato a produrre il titolo concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.

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Art. 34

Consegna e riconsegna dei beni concessi

Art. 34. (Consegna e riconsegna dei beni concessi) Dopo l'approvazione dell'atto di concessione il capo del compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale. Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione. Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali e' descritto lo stato di consistenza. Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile.

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Art. 35

Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi

Art. 35. (Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi) L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'articolo 9, previa autorizzazione dell'autorita' cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.

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Art. 36

Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato

Art. 36. (Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato) La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all'articolo 34 del codice, e' autorizzata, dal ministro per la marina mercantile e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all'articolo 19 del codice, non importa corresponsione di canone. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo. L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, e' disciplinata a norma dell'articolo 36 del codice dalla autorita' marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria. L'autorita' marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell'articolo 30 del codice.

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Art. 37

Concessioni per fini di pubblico interesse

Art. 37. (Concessioni per fini di pubblico interesse) L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilita', e' regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime. Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'articolo 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento.

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Art. 38

Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali

Art. 38. (Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali) La destinazione delle aree e delle pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la sosta temporanea delle merci e dei materiali di cui all'articolo 50 del codice, il periodo di franchigia per le ordinarie operazioni portuali, i canoni e le altre norme sono stabiliti dal capo del compartimento con ordinanza.

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Art. 39

Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali

Art. 39. (Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali) L'utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell'articolo 50 del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, e' autorizzata con atto nel quale sono indicati: 1) le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione; 2) la specie dei materiali o delle merci; 3) la durata dell'utilizzazione; 4) il canone da corrispondere; 5) le altre eventuali condizioni. Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del codice.

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Art. 40

Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti situati in parte sul demanio marittimo

Art. 40. (Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti situati in parte sul demanio marittimo) Salvo quanto e' stabilito nel capo II del presente titolo nei riguardi dei depositi e degli stabilimenti costieri di sostanze infiammabili o esplosive, la concessione per l'impianto e l'esercizio degli altri depositi e stabilimenti di cui al primo comma dell'articolo 52 del codice e' soggetta a tutte le disposizioni contenute nel presente capo per la parte del deposito o dello stabilimento che insiste sul demanio marittimo o sul mare territoriale. Alle stesse disposizioni la concessione e' soggetta per la rimanente parte insistente fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale quando il deposito o lo stabilimento sia destinato, a giudizio dell'amministrazione della marina mercantile, a scopi interessanti la navigazione, la pesca, le industrie e ogni altra attivita' marittima. Nel caso in cui lo stabilimento o il deposito sia destinato ad altri scopi, la concessione per la parte che insiste fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale e' soggetta soltanto alle disposizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione o nella licenza a tutela del regime del demanio marittimo e del mare territoriale, oltre a quelle di polizia.

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Art. 41

Stabilimenti e depositi costieri

Art. 41. (Stabilimenti e depositi costieri) Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al secondo comma dell'articolo 52 del codice sono costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo. Sono considerati costieri quelli impiantati fuori del demanio marittimo, che siano comunque collegati al mare o a corsi d'acqua o canali marittimi, e quelli sistemati anche su zone non demaniali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell'articolo 52 del codice.

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Art. 42

Competenza per le concessioni

Art. 42. (Competenza per le concessioni) Le concessioni per distributori di oli minerali e sottoprodotti e di altri carburanti sono fatte dal capo di compartimento con licenza; quelle per i depositi costieri di soli liquidi combustibili aventi una capacita' complessiva non superiore a mille metri cubi, e che non richiedono impianti di notevole entita', sono fatte con atto di concessione di durata non superiore a nove anni approvato dal direttore marittimo. Le altre concessioni per impianto ed esercizio di stabilimenti e di depositi costieri sono fatte con atto approvato dal ministro per la marina mercantile.

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Art. 43

Depositi promiscui

Art. 43. (Depositi promiscui) E' vietato il deposito di sostanze infiammabili o esplosive insieme con altre merci, salvo che l'interessato abbia ottenuto per tale deposito l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'articolo 52 del codice.

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Art. 44

Norme di sicurezza

Art. 44. (Norme di sicurezza) Gli stabilimenti e i depositi costieri sono soggetti alle norme di sicurezza a essi relative, stabilite con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili.

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Art. 45

Documentazione della domanda

Art. 45. (Documentazione della domanda) La relazione tecnica e i disegni da allegare alla domanda per ottenere la concessione dell'impianto e dell'esercizio di stabilimenti e di depositi costieri, a norma dell'articolo 6, devono anche indicare: a) la natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, e il punto di infiammabilita'; b) il tipo e la capacita' dei vari serbatoi e la destinazione di ciascuno; c) la quantita' in metri cubi delle varie sostanze che il richiedente intende depositare in fusti o in altri recipienti analoghi; d) le caratteristiche degli impianti e le modalita' costruttive dei fabbricati; e) gli impianti e i mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi; f) i dispositivi di sicurezza, le zone interne di protezione e le distanze delle opere esterne; g) i mezzi per il rifornimento, il carico, lo scarico e il travaso delle sostanze; h) per gli stabilimenti, anche la natura e i processi di lavorazione.

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Art. 46

Parere del genio civile

Art. 46. (Parere del genio civile) Sulla domanda di concessione deve essere sentito l'ufficio del genio civile, che nell'esprimere il parere indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumita' e all'osservanza, delle norme di sicurezza.

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Art. 47

Parere del ministero dell'interno

Art. 47. (Parere del ministero dell'interno) La domanda di concessione per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri e' trasmessa dal ministero della marina mercantile a quello dell'interno che esprime il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili e eventualmente dopo sopraluogo.

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Art. 48

Commissioni di collaudo

Art. 48. (Commissioni di collaudo) Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati. Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del ministero della marina mercantile, da un funzionario del ministero dell'industria e commercio, da un rappresentante del ministero dell'interno, delegati dai rispettivi ministri nonche' dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati. La commissione e' nominata dal ministro per la marina mercantile. Per i depositi e i distributori la cui concessione e' di competenza del direttore marittimo o del capo dei compartimento marittimo, il collaudo e' effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo dei vigili del fuoco, competenti per territorio, o da loro delegati.

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Art. 49

Ispezioni

Art. 49. (Ispezioni) Gli stabilimenti e i depositi costieri devono essere sottoposti a frequenti ispezioni da parte della commissione locale di cui al terzo comma dell'articolo precedente. Ogni triennio si procede, da parte di detta commissione, a una visita generale degli stabilimenti e dei depositi costieri esistenti nella circoscrizione del compartimento marittimo. Il ministro per la marina mercantile, d'accordo con quello per l'interno, puo' disporre ispezioni straordinarie che sono eseguite da una commissione composta nel modo prescritto dal secondo comma dell'articolo precedente.

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Art. 50

Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza

Art. 50. (Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza) Il concessionario e' tenuto a eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano prescritti dall'amministrazione concedente a tutela dell'incolumita' e della sicurezza. In caso di inosservanza l'amministrazione ha facolta' di sospendere in tutto o in parte l'esercizio dello stabilimento o del deposito.

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Art. 51

Spese per ispezioni e collaudi

Art. 51. (Spese per ispezioni e collaudi) Oltre le spese che fanno carico ai richiedenti, a norma dell'articolo 11, sono a carico dei concessionari le spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte delle commissioni di cui agli articoli 48 e 49. All'uopo i concessionari sono tenuti a effettuare depositi in numerario ogni qual volta sia loro richiesto e nella misura sufficiente allo scopo. Per tali depositi si osservano le norme di cui all'articolo 11.

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Art. 52

Norme per le concessioni

Art. 52. (Norme per le concessioni) Le concessioni per gli stabilimenti e i depositi costieri di cui ai precedenti articoli sono anche regolate dalle disposizioni del capo I del presente titolo.

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Art. 53

Tabelle

Art. 53. (Tabelle) Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, redige apposite tabelle, da pubblicarsi nell'albo dell'ufficio del compartimento, indicanti i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali sono vietate, e i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta, possono essere fatte previa la concessione di cui all'articolo seguente.

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Art. 54

Concessioni di estrazione e di raccolta

Art. 54. (Concessioni di estrazione e di raccolta) Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal ministero per la marina mercantile nella quale sono determinati: 1) la localita' nella quale l'estrazione o la raccolta c consentita; 2) la quantita' di materiale da estrarre o da raccogliere; 3) il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire; 4) le modalita' che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta; 5) il canone e le modalita' di pagamento. Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice. Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario devo denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.

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Art. 55

Canone

Art. 55. (Canone) Il canone e' commisurato al volume o al peso del materiale da estrarre o da raccogliere e alla durata della concessione. La misura del canone puo' essere stabilita in via generale in relazione alla qualita' del materiale e alle localita' di estrazione o di raccolta.

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Art. 56

Norme cui la concessione e' soggetta

Art. 56. (Norme cui la concessione e' soggetta) Per il rilascio della licenza di estrazione o di raccolta, per la determinazione della misura del canone, per il versamento dello stesso, e per quanto altro ha riferimento alla concessione di estrazione o raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali si applicano le norme stabilite nel capo I del presente titolo.

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Art. 57

Raccolta di materiali abbandonati

Art. 57. (Raccolta di materiali abbandonati) Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla raccolta di materiali e inerci che siano stati abbandonati nel fondo del mare territoriale o nell'ambito del demanio marittimo. Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta devono in ogni caso essere pubblicate nei modi previsti dall'articolo 18.

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Art. 58

Delimitazione

Art. 58. (Delimitazione) Le operazioni di delimitazione di cui all'articolo 32 del codice sono autorizzate dal ministro per la marina mercantile. Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avervi interesse l'invito a intervenire alle operazioni e a produrre i loro titoli. Tale invito puo' essere notificato anche ai mezzo di agenti dell'autorita' marittima mercantile. La commissione delimitatrice e' presieduta dal capo dei compartimento o da un suo delegato e di essa fanno parte un rappresentante della intendenza di finanza ed uno dell'ufficio del genio civile. La commissione procede alla data stabilita alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato. Dell'avvenuta delimitazione e' redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale e' firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo stato dopo che sia approvato dal ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze. Lo spese sono sostenute per meta' dallo Stato e per l'altra meta' dai privati interessati. I privati devono effettuare un deposito presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita. Il deposito e' liquidato secondo le norme dell'articolo 11.

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Art. 59

Ordinanza di polizia marittima

Art. 59. (Ordinanza di polizia marittima) A norma degli articoli 30, 62 e 81 dal codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio: 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti; 2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci; 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti; 4) il servizio delle zavorre; 5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti; 6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni; 7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti; 8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa; 9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti; 10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione. Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresi' per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.

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Art. 60

Concessione di esercizio di servizi portuali

Art. 60. (Concessione di esercizio di servizi portuali) L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell'articolo 66 del codice, e' soggetto a concessione dell'autorita' marittima mercantile. La concessione e' fatta nei modi e con le formalita' stabilite dagli articoli 5 a 39.

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Art. 61

Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attivita' nei porti

Art. 61. (Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attivita' nei porti) Le persone che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'articolo 68 del codice, sono munite di un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.

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Art. 62

Preferenze negli accosti

Art. 62. (Preferenze negli accosti) Il comandante del porto, nei regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l'ordine di arrivo salvo che trattisi di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi.

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Art. 63

Navi in attesa di accosto

Art. 63. (Navi in attesa di accosto) Le navi e i galleggianti, che all'arrivo nei porti non abbiano gia' conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l'entrata e l'uscita delle altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il comandante del porto designi il punto di ormeggio.

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Art. 64

Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi

Art. 64. (Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi) Le navi e i galleggianti, nell'eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo designato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilita' di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti. In caso di cattivo tempo, il comandante del porto dispone che sia intensificata la vigilanza al fine di assicurare la libera entrata delle navi e dei galleggianti il porto.

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Art. 65

Modo di ormeggiarsi

Art. 65. (Modo di ormeggiarsi) Salvo il disposto dell'articolo 67, le navi e i galleggianti non possono essere ormeggiati che alle bitte, agli anelli e alle altre prese sistemate a terra per tale scopo, nonche' alle boe, ai gavitelli, ai catenari e agli altri mezzi sistemati allo stesso scopo negli specchi acquei. Le navi e i galleggianti devono adottare, per i loro ormeggi, tutte le cautele necessarie per evitare danni alle prese sistemate a terra o in mare e alle opere portuali. In ogni caso, alle prese non possono ormeggiarsi navi e galleggianti in numero e di portata maggiori di quelli consentiti dalla resistenza delle prese stesse.

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Art. 66

Agevolazione al movimento di altre navi

Art. 66. (Agevolazione al movimento di altre navi) Le navi e i galleggianti all'ormeggio hanno l'obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri galleggianti, nonche' di cooperare al salpamento delle ancore, che si fossero impigliate nelle loro.

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Art. 67

Ormeggi di punta o in andana

Art. 67. (Ormeggi di punta o in andana) Salvo che non sia diversamente prescritto dal comandante del porto, le navi ormeggiate perpendicolarmente alle calate devono di regola avere di prua due ancore in mare, e di poppa cavi in numero e di resistenza adeguati. Se le navi sono su piu' file, quelle non ormeggiate direttamente alla banchina devono avere due ormeggi sulle navi retrostanti e due ancore in mare.

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Art. 68

Ripari degli scarichi esterni

Art. 68. (Ripari degli scarichi esterni) Le navi e i galleggianti all'ormeggio o in movimento nei porti devono munire di adatti ripari gli orifici esterni per lo scarico di acque e di altri liquidi, in modo da evitare che tali rifiuti vengano proiettati a terra o su altre navi o galleggianti.

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Art. 69

Rinforzo degli ormeggi

Art. 69. (Rinforzo degli ormeggi) Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facolta' di quest'ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.

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Art. 70

Carenaggi con sbandata

Art. 70. (Carenaggi con sbandata) Le operazioni di carenaggio che richiedono lo sbandamento della nave o del galleggiante sono eseguite nel luogo stabilito dal comandante del porto, previa presentazione, da parte dell'armatore, per le navi e i galleggianti superiori a dieci tonnellate di stazza lorda, dell'attestazione di un perito, dalla quale risulti che l'alberatura e il sartiame siano in condizioni da sostenere lo sforzo necessario per lo sbandamento.

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Art. 73

Mezzi di accesso dalle navi alle banchine

Art. 73. (Mezzi di accesso dalle navi alle banchine) Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte.

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Art. 74

Sporgenze dal bordo

Art. 74. (Sporgenze dal bordo) Le navi e i galleggianti devono evitare che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco e altre attrezzature, sporgano dal bordo, intralcino il transito di altre navi e galleggianti o danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino il movimento che si svolge sulle banchine.

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Art. 75

Prove di macchina sugli ormeggi

Art. 75. (Prove di macchina sugli ormeggi) Le navi non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi senza averne ottenuta autorizzazione dal comandante del porto, che indica il posto nel quale deve essere eseguita la prova e prescrive le precauzioni da adottare.

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Art. 76

Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo

Art. 76. (Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo) E' vietato di avvicinarsi alle navi in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalita' prescritte dalle leggi sanitarie.

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Art. 77

Rifiuti di bordo

Art. 77. (Rifiuti di bordo) E' vietato di tenere rifinti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonche' di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto ai una distanza inferiore a quella stabilita dal comandante del porto. Salva autorizzazione del comandante del porto, le navi adibite al trasporto di bestiame non possono eseguire il lavaggio delle stive e della coperta durante la permanenza in porto, ma devono effettuarlo in mare aperto.

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Art. 78

Trasporto di passeggeri con mezzi nautici

Art. 78. (Trasporto di passeggeri con mezzi nautici) Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario puo' riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto. Qualora tale esclusivita' non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri puo' dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.

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Art. 79

Carico e scarico delle merci

Art. 79. (Carico e scarico delle merci) Nelle operazioni di carico e scarico delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone e dei veicoli. Per il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi merce devono essere adottate le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali, evitando il gettito delle inerci stesse dalle navi a terra.

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Art. 80

Sgombero delle banchine

Art. 80. (Sgombero delle banchine) Al termine delle operazioni di carico e di scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 50 del codice, il deposito delle merci che non possono essere prontamente rimosse deve essere effettuato in modo da non ostacolare la circolazione delle persone e dei veicoli. I veicoli non possono rimanere sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni che devono compiere; i conducenti non possono allontanarsi dai veicoli stessi.

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Art. 81

Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni

Art. 81. (Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni) Il comandante del porto puo' determinare, qualora esigenze eccezionali del traffico lo richiedano, il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci o di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.

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Art. 82

Pulizia dell'ambito portuale

Art. 82. (Pulizia dell'ambito portuale) Ultimate le operazioni di carico e di scarico, coloro che le hanno eseguite devono provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine.

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Art. 83

Carico e scarico di merci accensibili

Art. 83. (Carico e scarico di merci accensibili) Le navi che accostano alle zone dove si compiono operazioni di carico e di scarico di merci facilmente accensibili devono avere i fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti parascintille. Le operazioni di carico e di scarico delle merci facilmente accensibili durante le ore notturne sono sottoposte all'autorizzazione del comandante del porto e devono essere compiute con le modalita' prescritte dalla medesima autorita'.

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Art. 84

Deposito di merci infiammabili

Art. 84. (Deposito di merci infiammabili) Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte ammenoche' il deposito non avvenga in localita' a quest'uso specialmente destinata. Qualora per circostanze di assoluta necessita' le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali zone, o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in consegna devono curarne la sorveglianza.

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Art. 85

Servizi di vigilanza

Art. 85. (Servizi di vigilanza) Il comandante del porto puo' disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessita', a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull'impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose. Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.

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Art. 86

Fuochi e lumi a bordo

Art. 86. (Fuochi e lumi a bordo) Alle navi in armamento e' consentito di accendere fuoco o lumi purche' il fuoco sia contenuto in appositi locali e sia sotto la continua sorveglianza del personale di bordo e i lumi siano chiusi in fanali. E' vietato accendere fuoco sulle navi in disarmo, le quali non abbiano personale sufficiente ad eseguire una idonea vigilanza. Il caremaggio delle navi e dei galleggianti con il fuoco non puo' essere eseguito senza l'autorizzazione del comandante del porto, il quale stabilisce luogo e l'ora per tali operazioni e prescrive le precauzioni da adottare.

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Art. 87

Incendio nei porti

Art. 87. (Incendio nei porti) In caso di incendio nei porti o nelle localita' adiacenti, il comandante del porto prende gli opportuni provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali sulla prevenzione ed estinzione degli incendi. I comandanti delle navi che si trovano in porto devono radunare gli equipaggi a bordo e tenersi pronti a eseguire le manovre eventualmente ordinate dal comandante del porto. Se l'incendio avviene a bordo di una nave, il comandante della stessa deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando frattanto le necessarie mi sure. Il comandante del porto puo' disporre l'impiego di persone che lavorano nel porto e delle navi e dei mezzi che si trovano nell'ambito portuale per provvedere alle necessita' determinate dall'incendio.

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Art. 88

Uso della fiamma ossidrica

Art. 88. (Uso della fiamma ossidrica) L'impiego della fiamma ossidrica o di altri analoghi mezzi a bordo di navi e di galleggianti, anche in demolizione, e' regolato dal comandante del porto che provvede a stabilire le norme tecniche per prevenire gli incendi. A tale fine il comandante del porto puo' avvalersi, a spese della nave o del galleggiante, dell'operai di tecnici.

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Art. 89

Rimozione di materiali sommersi

Art. 89. (Rimozione di materiali sommersi) La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali di cui all'articolo 72 del codice deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione. I termini predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.

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Art. 90

Rimozione di navi e di aeromobili sommersi

Art. 90. (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi) L'ordine di rimozione di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile sommerso, previsto dall'articolo 73 del codice, e' dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto. Il termine per l'esecuzione e' fissato dall'autorita' marittima mercantile, sentito, ove occorra, l'ufficio del genio civile. Se non e' noto il proprietario della nave o del galleggiante, l'ordine e' comunicato mediante avviso affisso nell'ufficio del compartimento, fino ai termine per la esecuzione previsto nell'ordine stesso. Se non e' noto il proprietario dell'aeromobile, analogo avviso e' comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere. Se si tratta di nave e di aeromobile stranieri, l'avviso e' comunicato al console dello Stato, nei cui registri la nave o l'aeromobile e' iscritto, ovvero, se non ne risulti la nazionalita', rispettivamente al ministero della marina mercantile e al ministero della difesa-aeronautica. Quando, a norma del secondo e del quarto comma dell'articolo 73 del codice, l'autorita' marittima mercantile procede d'ufficio alla rimozione, e' sentito preventivamente, ove occorra, l'ufficio del genio civile. Nei casi d'urgenza, dell'inizio delle operazioni di rimozione e' data notizia agli interessati nelle forme previste dai commi precedenti.

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Art. 91

Rimozione da parte dei privati

Art. 91. (Rimozione da parte dei privati) Nel caso di rimozione di navi, di galleggianti o di materiali sommersi da parte dei proprietari, gli oggetti rimossi rimangono in custodia dell'autorita' marittima mercantile a garanzia dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione. I proprietari non possono ritirare le cose rimosse se non al termine delle operazioni, ovvero prestando idonea cauzione. All'atto del ritiro i proprietari sono tenuti a pagare le spese di custodia. L'autorita' che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l'avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia. Del processo verbale e' rilasciata copia ai proprietari, su loro richiesta. L'autorita' marittima mercantile non procede alla consegna degli oggetti rimossi se il proprietario non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali.

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Art. 92

Rimozione d'ufficio

Art. 92. (Rimozione d'ufficio) Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 72 e dal secondo comma dell'articolo 73 del codice, quando alla rimozione di navi, di galleggianti, di aeroinobili o di materiali sommersi provvede d'ufficio l'autorita' marittima mercantile, le cose da rimuovere passano in proprieta' dello Stato. Al termine delle operazioni viene compilato processo verbale contenente: a) l'indicazione del luogo in cui si trovano gli oggetti rimossi; b) la descrizione degli oggetti medesimi; c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della stessa specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l'intervento di un funzionario dell'amministrazione doganale, se questa sia interessata, e, quando occorra, con l'assistenza di un perito. Il processo verbale e' sottoscritto dal perito, se e' intervenuto, dal funzionario dell'amministrazione doganale, se questa e' interessata, e dall'autorita' marittima mercantile che lo ha compilato. Per la vendita degli oggetti rimossi l'autorita' marittima mercantile procede nei casi d'urgenza a trattativa privata. La vendita viene fatta, constare con processo verbale, indicando il prezzo ricavato, le spese sostenute e, se del caso, la differenza a carico dei proprietari. L'autorita' marittima non procede alla consegna degli oggetti rimossi se l'acquirente non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali. Quando si tratta di rimozione di nave di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate deve farsi specifica menzione del tonnellaggio. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 73 del codice, l'autorita' che ha proceduto alla rimozione provvede alla custodia delle cose rimosse, dandone notizia ai proprietari nelle forme stabilite dall'articolo 90 del presente regolamento.

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Art. 93

Informazioni in caso di sinistro

Art. 93. (Informazioni in caso di sinistro) Nel caso previsto dall'articolo 69 del codice l'autorita' marittima mercantile deve immediatamente informare del sinistro il ministero della marina mercantile, la direzione marittima, l'autorita' militare marittima competente per territorio, l'ufficio compartimentale dai quali dipende e, se il sinistro riguarda una nave nazionale, l'ufficio di iscrizione di questa. L'autorita' consolare deve informare il ministero della marina mercantile e l'ufficio di iscrizione della nave. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 69 del codice l'autorita' comunale deve dare immediato avviso del sinistro e dei primi provvedimenti adottati all'autorita' marittima mercantile piu' vicina.

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Art. 94

Processo verbale di perdita della nave

Art. 94. (Processo verbale di perdita della nave) In caso di perdita della nave, dovunque avvenuta, l'autorita' marittima mercantile o consolare redige processo verbale nel quale deve indicare: a) il nome, il numero, l'ufficio d'iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario; b) il nome, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matiricola del comandante della nave, il numero dei componenti dell'equipaggio e dei passeggeri; c) la provenienza della nave; d) le generalita' e il domicilio delle persone perite con l'indicazione del numero di matricola e dell'ufficio di iscrizione per i componenti dell'equipaggio; e) la qualita' e la quantita' del carico; f) le cose salvate; g) i documenti di bordo salvati e quelli perduti; h) la societa' assicuratrice della nave e del carico; i) la causa accertata o presunta del sinistro. Il processo verbale e' sottoscritto da quattro delle persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall'autorita' marittima che ha compilato il verbale.

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Art. 95

Ritiro dei documenti di bordo

Art. 95. (Ritiro dei documenti di bordo) Se la nave non e' in condizione di riprendere la navigazione, l'autorita' marittima mercantile o consolare ritira i documenti di bordo.

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Art. 96

Art. 96. Trasmissione del processo verbale e dei documenti di bordo) Se il processo verbale della perdita non e' compilato da un ufficio di compartimento, l'autorita' marittima mercantile lo trasmette, con i documenti di bordo ritirati, al capo del compartimento. Se la nave non e' iscritta nel compartimento marittimo, il capo di questo trasmette copia del processo verbale di perdita, unitamente ai documenti di bordo, all'ufficio di iscrizione della nave. L'autorita' consolare trasmette il processo verbale e i documenti di bordo al ministero della marina mercantile.

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Art. 97

Registro dei sinistri

Art. 97. (Registro dei sinistri) Presso gli uffici di compartimento e' tenuto un registro conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati: a) i sinistri occorsi alle navi nazionali ed estere nella circoscrizione del compartimento; b) i sinistri occorsi fuori della circoscrizione del compartimento alle navi iscritte nei registri degli uffici del compartimento. Presso gli uffici consolari e' tenuto analogo registro nel quale sono annotati i sinistri occorsi alle navi nazionali nella circoscrizione del consolato e alle navi iscritte presso il consolato stesso.

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Art. 98

Categorie delle corporazioni

Art. 98. (Categorie delle corporazioni) Le corporazioni dei piloti, istituite a norma dell'articolo 86 del codice, si distinguono in tre categorie. La determinazione delle categorie e' fatta dal ministro per la marina, mercantile, tenuto conto del movimento annuo medio delle navi a propulsione meccanica in un certo periodo di tempo e delle difficolta' del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione.

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Art. 99

Navi destinate al pilotaggio

Art. 99. (Navi destinate al pilotaggio) Per l'esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'articolo 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle dimensioni dai regolamenti locali di pilotaggio. In caso di necessita' il comandante del porto puo' autorizzare la corporazione a prendere le navi predette in locazione.

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Art. 100

Segni distintivi delle navi

Art. 100. (Segni distintivi delle navi) Ferme le disposizioni degli articoli 141 e 142 del codice, ogni nave destinata al servizio di pilotaggio deve essere dipinta in nero con una fascia bianca di centimetri venti al di sotto dell'orlo superiore del bordo, distinta dall'indicazione, segnata in maniera visibile sui lati esterni della prora o della poppa e sul fumaiolo, della lettera "P" o della parola "Pilota" e deve tenere alzata, di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali che indica la presenza del pilota a bordo, e, di notte, i fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare.

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Art. 101

Poteri del comandante del porto

Art. 101. (Poteri del comandante del porto) I piloti, nell'esercizio nella loro attivita', sono sotto posti ai poteri del comandante del porto e devono essere provvisti dei segni distintivi, in conformita' del modello stabilito dal ministro per la marina mercantile. Essi devono avere la residenza nel luogo dove ha sede la corporazione. Il comandante del porto puo' servirsi gratuitamente dell'opera dei piloti per quanto concerne il servizio tecnico del porto, salvo il rimborso delle spese. Tuttavia quando si tratti di prestazioni di pilotaggio effettuate nell'interesse della nave, anche se disposte dal comandante del porto, e' dovuto il compenso fissato dalle tariffe.

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Art. 102

Concorso

Art. 102. (Concorso) L'ammissione nella corporazione dei piloti avviene per concorso. Puo' partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti: 1) il titolo di capitano di lungo corso per le corporazioni di prima e di seconda categoria e almeno il titolo di padrone marittimo per quelle di terza categoria; 2) eta' non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque anni salve le particolari agevolazioni previste da leggi speciali; 3) sei anni di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili nazionali e, per le corporazioni di prima e di seconda categoria, un periodo di almeno tre anni di navigazione come ufficiale di coperta su navi di stazza lorda non inferiore alle 500 tonnellate, di cui uno come primo ufficiale per le corporazioni di prima categoria; 4) costituzione sana, robusta e senza difetti; perfetto senso dell'udito, integra, percezione dei colori e acutezza visiva normale, tanto con la visione binoculare quanto con quella monoculare; 5) nessuna condanna per reati dai quili sia deriva la interdizione dai titoli o dalla professione marittima per oltre due anni, salvo che si sia ottenuta la riabilitazione; 6) buona condotta morale e civile.

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Art. 103

Accertamento dell'idoneita' fisica

Art. 103. (Accertamento dell'idoneita' fisica) L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'articolo 102 e' effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta: 1) da un medico provinciale, che eserciti le funzioni di medico di porto, presidente; 2) da un medico designato dalla cassa nazionale per la previdenza marinara; 3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso. Contro le risultanze dell'accertamento sanitario non e' ammesso ricorso pur quanto attiene al merito del giudizio formulato dalla commissione.

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Art. 104

Bando del concorso

Art. 104. (Bando del concorso) Il concorso e' bandito dal capo del compartimento nella culi circoscrizione ha sede la corporazione dei piloti nella quale si intendono coprire i posti vacanti. La commissione esaminatrice, che e' nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, e' composta: dal Capo del compartimento, presidente; dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quiale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione; da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso. Le spese per il funzionamento della commissione e per quanto altro concerne l'esame sono a carico della corporazione alla quale si riferisce il concorso.

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Art. 105

Titoli

Art. 105. (Titoli) Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice: 1) il periodo di comando su navi nazionali; 2) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 116. Costituiscono altresi' di oli da valutarsi dalla commissione medesima, qualora eccedano i periodi minimi richiesti dall'articolo 102: 1) il periodo di effettiva navigazione; 2) il periodo di navigazione come primo ufficiale. I punti da assegnare ai titoli di cui ai precedenti commi non possono nel complesso superare il numero di 4: entro questo limite il ministro per la marina mercantile stabilisce con suo decreto in via generale il coefficiente da attribuire a ciascun gruppo di titoli. Sono salve le disposizioni di leggi speciali relative alle benemerenze nei pubblici concorsi.

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Art. 106

Esame

Art. 106. (Esame) L'esame di concorso consta di una prova, scritta su argomenti di carattere professionale e di prove orali sulle seguenti materie: 1) manovra di navi a vela e a propulsione meccanica, con particolare riguardo alla manovra di ancoraggio e di ormeggio; 2) codice della navigazione e regolamento, relativamente alla disciplina dil pilotaggio ed agli arrivi e partenze delle navi; regolamento locale di pilotaggio norme per evitare gli abbordi in mare; legge e regolamento di sanita' marittima e legge e regolamento doganale relativamente agli arrivi delle navi; 3) conoscenza pratica della lingua inglese e di altra lingua estera, a scelta dei candidato in un gruppo da determinarsi dal Ministro della marinai mercantile; 4) conoscenza delle segnalazioni luminose (sistema Morse).

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Art. 107

Classifica dei candidati

Art. 107. (Classifica dei candidati) Ogni esaminatore dispone di dieci voti per la prova scritta e per ciascun gruppo di prove orali indicate nell'articolo precedente. Per quanto concerne la prova orale di cui al n. 3 del predetto articolo, nella votazione comparativa e' tenuto anche conto della conoscenza di piu' di una delle lingue estere determinate dal ministro per la marina mercantile. L'idoneita' e' conseguita dal concorrente che riporti nella prova scritta e in ciascun gruppo di prove orali una media non inferiore a sei decimi. I concorrenti sono classificati in ragione della somma delle medie riportate nelle prove anzidette, maggiorata dei punti assegnati per i titoli, a norma dell'articolo 105; a parita' di voti e' preferito il concorrente di maggiore eta'. I risultati degli esami devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

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Art. 108

Procedimento per la nomina a pilota effettivo

Art. 108. (Procedimento per la nomina a pilota effettivo) I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria. Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell'esercizio della loro attivita' professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilita' di un pilota effettivo. Trascorsi dodici, o sei mesi quando si tratti di capitani di lungo corso che abbiano avuto il comando per almeno un anno di navi a propulsione meccanica di stazza lorda non inferiore alle tremila tonnellate, gli aspiranti sono sottoposti a una prova pratica di idoneita' relativa alla conoscenza del porto, della rada o del canale, dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia. La prova e' sostenuta davanti ad una commissione composta dal capo del compartimento, presidente, da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando e dal capo pilota o, in mancanza, dal sottocapo pilota o da altro pilota del corpo. Per le corporazioni di terza categoria il ministro per la marina mercantile puo' autorizzare che della commissione faccia parte un padrone marittimo, anziche' un capitano di lungo corso. Le modalita' della prova sono stabilite dal capo del compartimento d'accordo con il capo pilota. Dell'esito favorevole della prova il capo del compartimento da' comunicazione scritta all'aspirante. Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono esonerati con provvedimento del capo del compartimento. L'aspirante nominato pilota effettivo e' iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal ministro per la marina mercantile.

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Art. 109

Nomina di effettivi nell'istituzione della corporazione

Art. 109. (Nomina di effettivi nell'istituzione della corporazione) I marittimi regolarmente autorizzati a norma dell'articolo 96 del codice, i quali si trovino in servizio in una determinata localita', all'atto in cui venga in questa istituita una corporazione di piloti possono essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile, purche' siano in possesso dei requisiti indicati, per la categoria alla quale la corporazione appartiene, nei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 102.

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Art. 110

Cauzione e comproprieta' dei piloti effettivi

Art. 110. (Cauzione e comproprieta' dei piloti effettivi) I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall'articolo 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, locazione prevista dai regolamenti stessi. L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, e' tenuto a partecipare alla proprieta' delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, alla cassa della corporazione una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprieta' dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi. Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, e' accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione. Per gli atti di disposizione relativi ai beni in comproprieta', dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, e' necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.

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Art. 111

Sospensione e decadenza della nomina

Art. 111. (Sospensione e decadenza della nomina) La nomina dell'aspirante pilota a effettivo e' sospesa fino alla prestazione della cauzione e al pagamento del valore della quota. L'aspirante pilota decade dal diritto alla nomina se non adempie agli oneri predetti entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell'articolo 108 ed e' esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento.

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Art. 112

Armamento delle navi

Art. 112. (Armamento delle navi) Le navi in comproprieta' dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione, di riparazione ordinaria e di gestione, si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio, prima cime si proceda alla ripartizione prevista dall'articolo 120.

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Art. 113

Nomina del capo pilota e dei sottocapi

Art. 113. (Nomina del capo pilota e dei sottocapi) In ogni corporazione il capo del compartimento nomina, tenuto conto dei maggiori titoli, della competenza tecnica e della capacita' direttiva, il capo ed eventualmente, secondo il bisogno, uno o piu' sottocapi della corporazione tra i piloti effettivi che abbiano rispettivamente almeno cinque e due anni di anzianita'. Il ministro per la marina mercantile puo' autorizzare, per esigenze del servizio, la deroga al requisito della anzianita'.

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Art. 114

Attribuzioni del capo pilota

Art. 114. (Attribuzioni del capo pilota) Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autorita' marittima mercantile. Egli deve mantenere integre le sue qualita' tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessita' deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficolta' e' tenuto a pilotare personalmente la nave. Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina tra i piloti e redige annualmente le note informative su ciascun pilota. Le note informative devono essere comunicate all'interessato, che vi appone la firma, e devono essere inviate al capo del compartimento dal comandante del porto con le proprie osservazioni. Le note informative concernenti il capo pilota sono redatte dal comandante del porto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente. Unitamente a due piloti designati ogni anno dall'assemblea dei piloti, il capo pilota curia l'amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota. Il capo pilota e' coadiuvato dai sottocapo e puo' essere sostituito, in caso di bisogno, da questi e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto.

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Art. 115

Revoca dell'incarico di capo o sottocapo

Art. 115. (Revoca dell'incarico di capo o sottocapo) In caso di gravi mancanze o di comprovata incapacita', il capo o i sottocapi piloti possono essere revocati dall'incarico con provvedimento del ministro per la marina mercantile, salva l'applicazione delle altre pene disciplinari previste dall'articolo 1254 del codice.

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Art. 116

Nomina e poteri del commissario straordinario

Art. 116. (Nomina e poteri del commissario straordinario) Il ministro per la marina mercantile, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento della corporazione, puo' nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, prorogabile in casi di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario fissando, nel provvedimento di nomina, l'indennita' che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennita' e' prelevata dai proventi di pilotaggio. La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del capo e dei sottocapi piloti. Il comandante del porto in caso di necessita' puo' autorizzare il commissario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 105.

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Art. 117

Infermita' del pilota

Art. 117. (Infermita' del pilota) Qualora un pilota si assenti dal servizio per infermita', il comandante del porto provvede agli opportuni accertamenti a mezzo del medico di porto. In caso di persistenza, dell'infermita', il comandante del porto provvede all'accertamento periodico dell'infermita' nel modo indicato dal comma precedente e, qualora lo ritenga opportuno, promuove un accertamento da parte di una commissione costituita a norma dell'articolo 103. Se l'infermita' duri oltre un anno, il capo del compartimento, previ ulteriori accertamenti a mezzo della commissione di cui al comma precedente, dispone la cancellazione del pilota dal registro. Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, a seguito del quale il pilota viene cancellato dal registro, e' dato ricorso alla commissione indica di secondo grado per l'accertamento dell'idoneita' fisica dei marittimi istituita presso l'amministrazione centrale della marina mercantile, entro trenta giorni da quello della comunicazione scritta del risultato della visita. Le spese per gli accertamenti sanitari sono a carico della corporazione.

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Art. 118

Licenziamento del pilota

Art. 118. (Licenziamento del pilota) Il pilota che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o non sia piu' idoneo, per minorate condizioni fisiche o psichiche, accertate dalla commissione costituita a norma dell'articolo 103, al disimpegno del servizio di pilotaggio, e' cancellato dal registro dei piloti dal capo del compartimento.

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Art. 119

Rimborso della quota e restituzione della cauzione

Art. 119. (Rimborso della quota e restituzione della cauzione) Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua quota di proprieta' sui beni destinati al servizio della corporazione. Il valore della quota, al momento della cancellazione, e' accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione.

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Art. 120

Ripartizione dei compensi

Art. 120. (Ripartizione dei compensi) L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, tranne quello di cui all'articolo 133, e' mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi nell'articolo seguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza per ferie. Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono dai compensi previsti dal comma precedente le spese che comunque sono a carico della corporazione. Qualora la proprieta' dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti, la corporazione nella ripartizione dei proventi puo' stabilire, previa approvazione del ministero della marina mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi. La contabilita' e la ripartizione dei proventi della corporazione sono soggette alla vigilanza del comandante del porto.

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Art. 121

Quote dei piloti in servizio

Art. 121. (Quote dei piloti in servizio) Il capo e i sottocapi della corporazione partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di centoventicinque quote e di centododici quote e mezza; gli altri piloti effettivi in ragione di cento quote; gli aspiranti in ragione di cinquanta quote. I marittimi assunti in via provvisoria, ai termini del terzo comma dell'articolo 116, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono meta' della quota spettante a questi; altrimenti l'intera quota. I piloti infermi dai oltre sei mesi partecipano, per un periodo massimo di altri sei mesi, in ragione di sessanta quote o di trenta quote a seconda che siano effettivi o aspiranti. Quando i piloti infermi non partecipano alla ripartizione dei proventi o quando comunque vi sia qualche pilota che non partecipa alla ripartizione a norma del primo comma dell'articolo precedente, le quote dei piloti infermi o comunque non partecipanti sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.

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Art. 122

Quote spettanti ai piloti esonerati

Art. 122. (Quote spettanti ai piloti esonerati) Il pilota esonerato per limiti di eta' o per motivi di salute partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote. Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene computato come un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre, in ogni caso di invalidita' assoluta e permanente, verificatasi per causa di servizio, il pilota partecipa in ragione di cinquanta quote.

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Art. 123

Partecipazione della vedova e degli orfani

Art. 123. (Partecipazione della vedova e degli orfani) La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota, se fosse stato esoliera lo al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia dune o piu'. La vedova non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non piu' di due una i prima della morte, sempre che nel biennio non sia nata o non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trova legalmente separata per propria colpa dal marito. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze. Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota, se fosse stato esonerato al momento della morte, secondo che siano uno solo, o due, ovvero tre o piu'. Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilita' assoluta al lavoro. Le orfane minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio. La partecipazione della vedova e degli orfani avviene secondo la ragione maggiore fra quelle indicate rispettivamente nel primo e terza comma, se la morte del pilota e' avvenuta per causa di servizio. Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre sessantacinque anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota, era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest'ultimo e' corrisposta la stessa quota che sarebbe, spettata alla vedova. Tale quota spetta, anche alla madre di oltre cinquanta anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui e risulti che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre.

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Art. 124

Assegni a carico dei marittimi autorizzati

Art. 124. (Assegni a carico dei marittimi autorizzati) Qualora, venga soppressa una corporazione di piloti sulla quale gravino assegni a favore di Piloti esonerati, delle loro vedove e figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma dell'articolo 96 del codice, sono tenuti, sotto la vigilanza del comandante del porto, alla corresponsione di tali assegni, sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi.

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Art. 125

Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio

Art. 125. (Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio) I piloti non possono, senza espressa autorizzazione del comandante del porto, effettuare trasporti di cose o di persone ovvero compiere operazioni di ormeggio e di rimorchio. Tuttavia, mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono prestare la loro opera per l'ormeggio della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima. In questo caso, e' dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori.

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Art. 126

Segnali della nave da pilotare

Art. 126. (Segnali della nave da pilotare) La nave che intende chiamare il pilota deve fare uno dei seguenti segnali: 1) di giorno: a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco; b) fare il segnale P.T. del codice internazionale; c) alzare la bandiera G dello stesso codice, con la quale si chiede il pilota; 2) di notte: a) bruciare la luce pirotecnica comunemente chiamata "fontana bianca" ogni quindici minuti; b) mostrare, appena al disopra del bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra un periodo e l'altro.

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Art. 127

Segnale della nave del pilota

Art. 127. (Segnale della nave del pilota) La nave del pilota che si dirige verso la nave da pilotare deve tenere alzata, se di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali di cui al precedente art. 100 e mostrare, se di notte, a intervalli non superiori a quindici secondi, un fanale a lampi.

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Art. 128

Obblighi del pilota a bordo

Art. 128. (Obblighi del pilota a bordo) Il pilota, giunto a bordo della nave, deve esibire al comandante la tessera personale di riconoscimento, con forme ad apposito modello approvato dal comandante del porlo, e presentargli, se richiesto, il regolamento locale di pilotaggio.

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Art. 129

Impossibilita' di salire a bordo

Art. 129. (Impossibilita' di salire a bordo) Il pilota, qualora per le condizioni meteorologiche non possa salire a bordo, deve tenere la propria nave di prora alla nave da pilotare e deve dare al comandante le indicazioni sulla rotta da seguire.

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Art. 130

Compenso in caso di mancata prestazione

Art. 130. (Compenso in caso di mancata prestazione) Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, e' dovuto il compenso di pilotaggio anche se la nave non si sia avvalsa dell'opera del pilota per fatto non imputabile a questo.

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Art. 131

Pilotaggio oltre i limiti

Art. 131. (Pilotaggio oltre i limiti) Il pilota e' tenuto a eseguire l'ordine del comandante del porto di recarsi incontro a una nave, fuori dei limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatto richiesta.

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Art. 132

Trasmissione di comunicazioni

Art. 132. (Trasmissione di comunicazioni) Le tariffe di pilotaggio, di cui all'articolo 91 del codice, debbono determinare, oltre la misura del compenso dovuto al pilota per le normali prestazioni, anche quella del compenso spettante nei seguenti casi: a) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del comandante del porto di recarsi fuori dai limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatta richiesta; b) quando il pilota sia stato chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave.

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Art. 133

Compenso personale

Art. 133. (Compenso personale) Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresi' la misura del compenso personale dovuto al pilota, in aggiunta a quello di pilotaggio previsto dalle tariffe stesse, nei seguenti casi: a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione; b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in localita' diversa dal porto in cui ha sede la corporazione; c) quando il pilota venga inviato dagli interessati incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo oppure non arrivi affatto. Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. Gli spetta altresi' il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto. Nel caso di cui alla lettera b), al pilota e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede nella misura corrispondente al prezzo del biglietto di prima classe per i piloti appartenenti alle corporazioni di prima categoria, e di seconda classe per gli altri piloti. Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza della nave, e' dovuto il compenso personale previsto dalla, tariffa locale.

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Art. 134

Aumento del compenso

Art. 134. (Aumento del compenso) Le tariffe di pilotaggio debbono prevedere anche la misura dell'aumento percentuale, da applicare sul compenso determinato in base alle tariffe stesse, per le prestazioni eseguite: a) nel periodo di tempo compreso fra le ore 17 ed il tramonto del sole oppure tra il sorgere del sole e le ore 8; b) nel periodo di tempo compreso fra il tramonto e il sorgere del sole; c) nei giorni festivi durante l'orario normale o nei periodi di tempo di cui alle precedenti lettere a) e b); d) a bordo di navi adibite ai trasporto di combustibili liquidi oppure di materiali esplosivi o comunque pericolosi.

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Art. 135

Riscossione dei proventi di pilotaggio

Art. 135. (Riscossione dei proventi di pilotaggio) Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto. Il pagamento del compenso non puo' effettuarsi se non dietro esibizione dell'ordine.

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Art. 136

Certificato e registro dei piloti autorizzati

Art. 136. (Certificato e registro dei piloti autorizzati) I marittimi autorizzati a norma dell'articolo 96 del codice sono muniti dal capo del compartimento di un certificato conforme al modello stabilito dal ministro per la marina mercantile. Essi sono inoltre iscritti in apposito registro.

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Art. 137

Compenso dei marittimi autorizzati

Art. 137. (Compenso dei marittimi autorizzati) Il compenso per i marittimi autorizzati e' stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per la riscossione di questi compensi si applica l'articolo 135 e l'ordine di introito e' redatto dal pilota.

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Art. 138

Atto di concessione

Art. 138. (Atto di concessione) L'atto di concessione relativo al servizio di rimorchio deve indicare il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio, i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore puo' esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio delle navi da rimorchiare, nonche' le altre condizioni del servizio.

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Art. 139

Canone

Art. 139. (Canone) Il concessionario e' tenuto a corrispondere un canone annuo, nella misura stabilita dal capo del compartimento nell'atto di concessione. Il canone puo' essere ridotto o escluso totalmente quando il concessionario assume l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, ritenuti utili dal capo del compartimento per la sicurezza e il servizio del porto.

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Art. 140

Autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale

Art. 140. (Autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale) L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, agli effetti degli articoli 110 e 1249 del codice, e': a) nei porti nei quali ha sede un ufficio del lavoro, il direttore dell'ufficio; b) nei porti nei quali non ha sede un ufficio del lavoro, ma il cui comando e' affidato a un ufficiale di porto, il comandante del porto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 146; c) nei porti e negli approdi cui e' preposta persona estranea al corpo delle capitanerie di porto, l'ufficiale capo deli circondario alla cui circoscrizione il porto o l'approdo appartiene, ovvero un ufficiale di porto designato dal capo del compartimento.

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Art. 141

Istituzione degli uffici del lavoro portuale e loro direzione

Art. 141. (Istituzione degli uffici del lavoro portuale e loro direzione) Gli uffici del lavoro nei porti sono istituiti presso quegli uffici di compartimento e quegli altri uffici che sono designati dal ministro per la marina mercantile. Gli uffici del lavoro sono sottoposti alla vigilanza del capo del compartimento. L'ufficiale di porto preposto all'ufficio del lavoro assume la denominazione di direttore dell'ufficio del lavoro portuale.

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Art. 142

Attribuzioni degli uffici del lavoro portuale

Art. 142. (Attribuzioni degli uffici del lavoro portuale) Gli uffici del lavoro portuale: 1) tengono i registri dei lavoratori e quelli delle imprese per operazioni portuali; 2) custodiscono gli atti concernenti l'istituzione e il funzionamento delle compagnie portuali; 3) controllano la gestione e il funzionamento delle compagnie; 4) stabiliscono i criteri per l'avviamento al lavoro e per l'avvicendamento della mano d'opera; 5) provvedono all'organizzazione del lavoro in relazione alle particolari esigenze del traffico del porto e vigilano sulla osservanza delle norme e delle tariffe relative al lavoro portuale; 6) vigilano sulla esecuzione delle operazioni portuali; 7) verificano e vistano, su richiesta degli interessati, le note di lavoro e le fatture; 8) provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dei contributi e dei proventi previsti da leggi speciali; 9) curano l'esecuzione delle decisioni del consiglio del lavoro portuale; 10) adempiono a ogni altro incarico previsto dal codice e dal presente regolamento o che venga ad essi affidato dal ministro per la marina mercantile o dal capo del compartimento.

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Art. 143

Consiglio del lavoro portuale

Art. 143. (Consiglio del lavoro portuale) Il consiglio del lavoro portuale e' presieduto dal direttore dell'ufficio del lavoro portuale ed e' composto dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal direttore dell'ufficio provinciale del commercio e dell'industria o da un suo delegato, dal capo dell'ufficio locale di dogana, da tre rappresentanti dei lavoratori portuali e da tre dei datori di lavoro, i primi designati mediante sistema elettivo dagli operai permanenti, i secondi dalla camera di commercio, industria e agricoltura per le categorie dei commercianti, degli industriali e degli armatori. Nel caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio del lavoro portuale, la direzione dell'ufficio stesso e la presidenza del consiglio del lavoro sono assunte da altro ufficiale di porto, designato dal capo del compartimento. Oltre che nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, il consiglio e' convocato, con avviso scritto diretto ai singoli membri, dal direttore di sua, iniziativa o su richiesta del capo del compartimento o della maggioranza dei membri, ogni qualvolta sorga la opportunita' di esaminare questioni di carattere generale interessanti l'ordinamento del lavoro portuale. L'ordine del giorno del consiglio deve essere pubblicato nell'albo dell'ufficio del lavoro e comunicato alla camera di agricoltura, industria e commercio almeno cinque giorni prima della seduta. Il direttore, di sua iniziativa o su richiesta di un membro del consiglio, puo' fare intervenire alle sedute, alo scopo di avere chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno, i rappresentanti delle amministrazioni e degli altri enti che abbiano interesse nella esplicazione del lavoro portuale, e ogni altra persona che sia comunque interessata alle questioni stesse. Il consiglio formula il parere a maggioranza di voti. A parita' di voti prevale quello del presidente.

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Art. 144

Durata in carica dei membri del consiglio

Art. 144. (Durata in carica dei membri del consiglio) I rappresentanti, nel consiglio, dei lavoratori portuali, dei datori di lavoro e degli enti interessati al traffico del porto durano in carica un biennio e possono essere confermati. Devono essere sostituiti i falliti e coloro a cui carico venga accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale o che riportino una delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152.

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Art. 145

Scioglimento del consiglio

Art. 145. (Scioglimento del consiglio) Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato il regolare funzionamento del consiglio, il ministro per la marina mercantile dispone lo scioglimento del consiglio stesso, affidandone le funzioni al direttore dell'ufficio del lavoro portuale per un periodo non superiore a un anno.

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Art. 146

Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico

Art. 146. (Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico) Per i porti e gli approdi di minore traffico, nei quali non sono istituiti uffici del lavoro portuale, il ministro per la marina, mercantile determina con proprio decreto in quali di essi deve essere provveduto alla disciplina, e alla vigilanza del lavoro portuale e stabilisce le funzioni che all'uopo devono essere esercitare dal comandante del porto o dell'approdo sotto la vigilanza del capo del compartimento. Nelle localita', che sono sedi di ufficio di compartimento le suddette funzioni sono affidate a un ufficiale designato dal comandante del porto. Nei porti e negli approdi suddetti le funzioni del consiglio del lavoro portuale sono esercitate, da una commissione del lavoro portuale composta: 1) dall'ufficiale indicato nelle lettere b) e c) dell'articolo 140, presidente; 2) da un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro; 3) da un rappresentante dei lavoratori portuali designato mediante sistema elettivo dagli operai permanenti; 4) da un rappresentante dei datori di lavoro designato dalla competente camera dell'agricoltura, industriale e commercio.

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Art. 147

Ricorsi

Art. 147. (Ricorsi) Contro i provvedimenti dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, nel termine di trenta giorni dalla data della loro comunicazione, gli interessati possono ricorrere al capo del compartimento.

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Art. 148

Definizione

Art. 148. (Definizione) Sono considerati lavoratori portuali, agli effetti delle disposizioni del codice e del presente regolamento, tutte le persone addette alle operazioni portuali e alle altre operazioni indicate dalle singole tariffe, salve le eccezioni previste nei decreti istitutivi degli uffici del lavoro portuale o nel decreto di cui all'articolo 146.

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Art. 149

Categorie di lavoratori portuali

Art. 149. (Categorie di lavoratori portuali) I lavoratori portuali sano distinti in categorie. Le categorie e le attribuzioni di ciascuna, nonche' il numero dei lavoratori ad esse appartenenti, sono determinati, in base alle esigenze dei vari, rami del traffico, dal consiglio o dalla commissione del lavoro portuale.

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Art. 150

Registri dei lavoratori portuali

Art. 150. (Registri dei lavoratori portuali) I lavoratori portuali sono iscritti in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Tali registri, distinti a seconda delle categorie, sono terni ti dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.

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Art. 151

Contenuto dei registri

Art. 151. (Contenuto dei registri) I registri previsti dall'articolo precedente, oltre a contenere la fotografia, indicano per ogni lavoratore: 1) il numero d'ordine e la data di iscrizione; 2) le generalita', il luogo e la data di nascita e la residenza; 3) il grado di istruzione; 4) l'iscrizione nelle liste di leva; 5) l'esito di leva; 6) ogni indicazione relativa al servizio militare e al servizio eventualmente prestato nella marina mercantile; 7) le attestazioni di benemerenze militari e civili; 8) lo stato di famiglia; 9) gli infortuni sul lavoro; 10) lo stato di servizio; 11) le pene disciplinari; 12) le condanne per qualsiasi reato; 13) la data e il motivo della cancellazione. Oltre a quelle suindicate si fa pure sui registri ogni altra annotazione che sia ritenuta opportuna.

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Art. 152

Requisiti per l'iscrizione nei registri

Art. 152. (Requisiti per l'iscrizione nei registri) Per ottenere l'iscrizione ne registri, di cui all'articolo 150, sono necessari i seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque anni, salve le particolari agevolazioni previste dalle leggi speciali; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo dei compartimento; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile 6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 del precedente comma e' ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta: 1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente; 2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio; 3) da un medico designato dell'istituto nazionale per la previdenza sociale. Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

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Art. 153

Ammissione fra i lavoratori portuali

Art. 153. (Ammissione fra i lavoratori portuali) Per l'ammissione dei lavoratori il consiglio o la commissione del lavoro portuale propone al ministero della marina mercantile l'apertura dei ruoli e il numero dei posti da attribuire per concorso. Il bando di concorso e' reso pubblico, mediante manifesto, a cura dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. L'aspirante deve fare domanda all'autorita' indicata nel comma precedente, entro il termine stabilito, allegandovi i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti e degli eventuali titoli di preferenza.

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Art. 154

Graduatoria dei lavoratori da iscrivere

Art. 154. (Graduatoria dei lavoratori da iscrivere) Il consiglio o la commissione del lavoro portuale forma la graduatoria, valutando i titoli sulla base dei criteri di massima predisposti dal ministro per la marina mercantile. L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale approva la graduatoria e ne ordina la pubblicazione nell'albo dell'ufficio di porto. Contro la graduatoria e' ammesso entro trenta giorni dalla pubblicazione ricorso al capo del compartimento. Il capo del compartimento decide su tali ricorsi e in base alle decisioni adottate conferma o modifica la graduatoria. Coloro che secondo la graduatoria sono compresi nel numero dei posti da coprire vengono iscritti nei registri dei lavoratori portuali.

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Art. 155

Libretto di ricognizione

Art. 155. (Libretto di ricognizione) Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, e' rilasciato al lavoratore dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale all'atto dell'iscrizione nei registri previsti dall'articolo 150. Il libretto deve contenere la fotografia e indicare il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalita', il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile, la categoria e la compagnia o il gruppo di appartenenza. In caso di perdita o di distruzione del libretto l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale ne rilascia un duplicato, facendone menzione nel nuovo libretto. Se il libretto sanitario e' in seguito ritrovato, la predetta autorita' lo ritira e lo annulla, annotandovi la ragione dell'annullamento. Un nuovo libretto viene pure rilasciato, allorche' il precedente sia reso inservibile; in tal caso il vecchio libretto viene annullato.

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Art. 156

Cancellazione dai registri

Art. 156. (Cancellazione dai registri) Oltre che nei casi previsti dal codice o da leggi speciali, il lavoratore e' cancellato dai registri: 1) per morte; 2) per permanente inabilita' al lavoro portuale; 3) per avere raggiunta l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per essere stato durante l'anno assente dal lavoro senza giustificato motivo piu' di quindici giorni consecutivi o di trenta giorni non consecutivi; 6) per avere perduto uno dei requisiti, di cui ai numeri 2, 5 e 6 dell'articolo 152. I riabilitati sono reiscritti nei registri, a condizione che nei ruoli esistano posti disponibili. L'inabilita' di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo e' accertata da una, commissione istituita presso la capitaneria di porto e composta: 1) dal medico di porto di ruolo, presidente; 2) da un medico designato dall'istituto nazionale per la previdenza sociale; 3) da un medico designato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Contro le risultanze della, visita sanitaria di cui al precedente comma e' ammesso ricorso, entro sessanta, giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione centrale istituita presso il ministero della marina marcantile e composta: 1) dal capo del servizio competente del ministero della marina mercantile, presidente; 2) da un funzionario medico di grado non inferiore al sesto, appartenente all'Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; 3) da due medici designati, rispettivamente, dall'istituto nazionale per la previdenza sociale e dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 4) da un medico designato dall'organizzazione sindacale competente. Le designazioni di cui ai nn. 2 a 4 del precedente comma non possono cadere su sanitari che abbiano fatto parte della commissione che emise il giudizio impugnato. Gli accertamenti di cui sopra hanno effetto anche ai fini del trattamento previdenziale del lavoratore.

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Art. 157

Passaggio di categoria

Art. 157. (Passaggio di categoria) Nessun lavoratore puo' essere temporaneamente adibito a lavori di una categoria, diversa da quella nei cui registri trovasi iscritto, senza autorizzazione dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Nei casi in cui il personale di una categoria sia esuberante in rapporto all'entita' del traffico, la predetta autorita' procede al trasferimento definitivo dei lavoratori eccedenti il fabbisogno in altre categorie affini in cui si riscontri deficienza di personale e per le quali i lavoratori abbiano la capacita' tecnica necessaria. I criteri per tale passaggio sono fissati dall'autorita' predetta, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale.

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Art. 158

Riduzione dei ruoli

Art. 158. (Riduzione dei ruoli) Qualora il personale iscritto nei registri divenga esuberante in rapporto all'entita' del traffico, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, di cui all'articolo 140, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, puo' procedere alla graduale riduzione dei ruoli cancellando nell'ordine: 1) coloro che ne facciano domanda; 2) coloro che abbiano riportato piu' pene disciplinari gravi; 3) coloro che abbiano dato prova di minore assiduita' al lavoro; 4) coloro che per condizioni economiche possono risentire minor danno dalla cancellazione; 5) i celibi, i vedovi senza prole e i coniugati con minor numero di figli, a cominciare da quelli iscritti nei registri da data piu' recente o, a parita' di data, dai piu' giovani di eta'.

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Art. 159

Doveri dei lavoratori portuali

Art. 159. (Doveri dei lavoratori portuali) I lavoratori portuali devono: 1) presentarsi regolarmente alle chiamate e al lavoro; 2) portare sempre con loro ed esibire, a qualunque richiesta dei funzionari e degli agenti dell'autorita' marittima mercantile e della forza pubblica, il libretto di ricognizione 3) non farsi sostituire da altri nel lavoro; 4) notificare senza indugio le malattie, le variazioni di residenza, le chiamate alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilita'; 5) non assentarsi dal lavoro ne' sospenderlo senza autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni.

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Art. 160

Congedi

Art. 160. (Congedi) L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale puo' concedere congedi, compatibilmente con le esigenze del traffico, ai lavoratori che ne facciano motivata richiesta, e tenendo conto dell'anzianita' dei richiedenti.

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Art. 161

Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie

Art. 161. (Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie) La costituzione, la fusione e la soppressione delle compagnie sono fatte, su proposta del capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, dal direttore marittimo con decreto di cui e' dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale. Il direttore marittimo nel decreto di costituzione determina la somma che ciascun lavoratore deve conferire alla compagnia portuale. Tale conferimento puo' avvenire anche mediante trattenute rateali sui salari, da effettuarsi nei termini stabiliti dal decreto stesso e con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo seguente.

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Art. 162

Fusione di compagnie

Art. 162. (Fusione di compagnie) Nel caso di fusione di due o piu' compagnie il patrimonio di queste e' devoluto alla nuova compagnia. A tale effetto viene compilato, in base ai valori attuali, il bilancio di chiusura delle attivita' e delle passivita' di ciascuna delle compagnie preesistenti, da rendersi pubblico mediante affissione, per quindici giorni, nelle sedi delle compagnie stesse. Qualora il valore delle quote degli appartenenti alle singole compagnie, calcolato in rapporto al bilancio, sia differente, le quote di minor valore devono essere integrate, mediante trattenute rateali sui salari, fino a raggiungere il valore della quota maggiore. Per ciascun lavoratore tenuto a tale integrazione si apre un conto individuale, nel quale si addebita, la somma complessiva corrispondente alla quota massima, e vengono accreditate la quota apportata e, di volta in volta, le singole trattenute sui salari fino alla estinzione del debito. Sulla somma addebitata non decorrono interessi. Il lavoratore che per qualsiasi motivo non entra a far parte della nuova compagnia ha diritto alla liquidazione della propria quota. L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede alla immissione della nuova compagnia nel possesso del patrimonio delle compagnie preesistenti, redigendone processo verbale. La nuova compagnia succede nei diritti e negli obblighi delle compagnie preesistenti.

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Art. 163

Soppressione di compagnie

Art. 163. (Soppressione di compagnie) Nel caso di soppressione di una compagnia si procede alla liquidazione delle attivita' e delle passivita', e il patrimonio sociale netto e' devoluto in parti uguali ai singoli lavoratori in base al bilancio da compilarsi e pubblicarsi con le modalita' di cui al primo comma dell'articolo precedente.

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Art. 164

Lavoratori che entrano in una compagnia o cessano di farne parte

Art. 164. (Lavoratori che entrano in una compagnia o cessano di farne parte) Il lavoratore che entra a far parte di una compagnia posteriormente alla sua costituzione deve conferire una somma equivalente al valore della quota individuale dell'attivo netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale conferimento puo' avvenire anche mediante trattenute rateali sui salari, da effettuarsi con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 162. Al lavoratore che cessa di far parte della compagnia, spetta la liquidazione della propria quota calcolata sull'attivo netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

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Art. 165

Deposito delle quote liquidate

Art. 165. (Deposito delle quote liquidate) Le quote liquidate ai termini degli articoli 162, 163 e 164 e non riscosse entro tre mesi sono depositate, per conto dell'avente diritto, presso la cassa di risparmio postale.

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Art. 166

Divisione della compagnia in sezioni e fusione delle sezioni

Art. 166. (Divisione della compagnia in sezioni e fusione delle sezioni) Il direttore marittimo, qualora il numero dei lavoratori o le esigenze del lavoro lo richiedano, puo' in qualunque tempo, con proprio decreto, da emanarsi su proposta del capo del compartimento e sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, provvedere alla suddivisione delle compagnie in due o piu' sezioni o alla fusione delle sezioni stesse.

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Art. 167

Vigilanza sulle compagnie

Art. 167. (Vigilanza sulle compagnie) L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, oltre ad esercitare i poteri ad essa riconosciuti dall'articolo 142, cura l'osservanza, da parte delle compagnie, delle disposizioni del codice e del regolamento.

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Art. 168

Organi della compagnia

Art. 168. (Organi della compagnia) Sono organi della compagnia: 1) l'assemblea dei componenti la compagnia; 2) il consiglio; 3) il console e i vice-consoli; 4) il collegio dei revisori.

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Art. 169

Assemblea

Art. 169. (Assemblea) Fanno parte dell'assemblea i componenti della compagnia. L'assemblea e' convocata dal console almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato mediante affissione nell'albo della compagnia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

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Art. 170

Compiti dell'assemblea

Art. 170. (Compiti dell'assemblea) L'assemblea: 1) approva il bilancio; 2) elegge il console, i vice-consoli e i consiglieri; 3) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame.

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Art. 171

Convocazione su richiesta dei componenti la compagnia

Art. 171. (Convocazione su richiesta dei componenti la compagnia) Il console deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne e' fatta domanda da almeno un terzo dei componenti la compagnia e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se il console, o in sua vece i revisori, non provvedono, la convocazione dell'assemblea e' ordinata dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, che designa la persona che deve presiederla.

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Art. 172

Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni

Art. 172. (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni) L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta' dei componenti la compagnia, salvo quanto disposto dall'articolo 173. Essa delibera a maggioranza assoluta.

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Art. 173

Consoli e vice-consoli

Art. 173 (Consoli e vice-consoli) Il console e' preposto alla compagnia e puo' essere coadiuvato da uno o piu' vice consoli. Il console ed i vice-consoli sono eletti tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali o tra estranei. Non puo' essere nominato console o vice-console e, se nominato, decade dalla carica l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi non sia in possesso dei requisiti di cui ai nn. 2, 3. 4 e 5 dell'articolo 152 e chi abba raggiunto l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione per vecchiaia. Il console ed i vice-consoli sono nominati mediante votazione a scrutinio segreto, cui hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori iscritti nei registri di cui all'articolo 150, che facciano parte della compagnia o della sezione. Le elezioni sono valide solo se abbiano partecipato alla votazione almeno i tre quarti dei lavoratori facenti parte della compagnia o della sezione. Sono eletti coloro che abbiano ottenuto i suffragi della maggioranza assoluta dei votanti. Qualora non si ottenga tale maggioranza, si procede al ballottaggio, entro il termine massimo di sette giorni, tra un numero di candidati doppio di quello delle persone da eleggere. Vengono ammessi al ballottaggio coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di voti, nei confronti delle persone non iscritte nei registri di cui all'articolo 150 sono preferiti coloro che siano iscritti nei registri stessi e, tra questi, coloro che abbiano maggiore anzianita' di iscrizione. A parita' di iscrizione sono prescelti i piu' anziani di eta'. Nel caso di parita' di Voti tra persone non iscritte nei registri di cui all'articolo 150 sono prescritti piu' anziani di eta'. Nella votazione di ballottaggio e' eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parita' di voti vengono seguiti i criteri di cui ai due precedenti comuni. L'elezione di persona estranea ai registri dei lavoratori portuali e' convalidata dal direttore marittimo, che accerta negli eletti il possesso dei requisiti prescritti e l'inesistenza di cause di ineleggibilita'. Il capo del compartimento da' notizia delle nomine mediante avviso pubblicato nei foglio degli annunzi legali della provincia.

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Art. 174

Attribuzioni del console

Art. 174. (Attribuzioni del console) Il console deve adempiere ai doveri ad esso imposti dalla legge secondo le direttive dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Il console provvede alla gestione del patrimonio sociale e dei proventi del lavoro della compagnia, alla formazione del bilancio, all'avviamento degli operai al lavoro e al loro avvicendamento. Il console ha la rappresentanza, anche giudiziale, della compagnia. Tuttavia non puo' iniziare giudizi senza l'autorizzazione dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. In caso di urgenza, il console puo' procedere agli atti conservativi, informandone subito l'autorita' stessa. Gli atti che importano un onere complessivo di oltre trecentomila lire, devono essere approvati dalla predetta autorita'. In ogni caso sono sottoposti ad approvazione gli atti di transazione.

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Art. 175

Attribuzioni del vice-console

Art. 175. (Attribuzioni del vice-console) Il vice-console disimpegna le attribuzioni determinate dal regolamento interno della compagnia. Il vice-console piu' anziano di nomina o, a parita', il piu' anziano di eta' sostituisce il console in caso di assenza o di impedimento.

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Art. 176

Durata in carica del console e dei vice-consoli

Art. 176. (Durata in carica del console e dei vice-consoli) Il console ed i vice-consoli durano in carica un biennio e possono essere rieletti. Il console ed i vice-consoli decadono dalla carica per le cause previste dall'art. 173.

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Art. 177

Consiglieri e loro elezione

Art. 177. (Consiglieri e loro elezione) Il console e' assistito dai consiglio. I consiglieri sono in numero non inferiore a due e non superiore ad otto, in ragione di uno per ogni cinquanta membri della compagnia. Essi sono eletti tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali secondo le modalita' di cui ai commi da 4 a 9 dell'articolo 173. Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono dalla carica, gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. I consiglieri durano in carica un biennio e possono essere rieletti.

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Art. 178

Attribuzioni dei consiglieri

Art. 178. (Attribuzioni dei consiglieri) Il console riunisce almeno una volta al mese il consiglio per riferire circa l'andamento della compagnia e per sentirne il parere negli affari di maggiore importanza. Nelle compagnie che non abbiano vice-console, il consigliere piu' anziano di nomina o, a parita', il piu' anziano di eta' sostituisce il console in caso di assenza o impedimento.

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Art. 179

Esonero dai turni di lavoro

Art. 179. (Esonero dai turni di lavoro) Il console, i vice-consoli e, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo precedente, il consigliere che sostituisce il console, possono dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale essere esonerati dal partecipare ai turni di lavoro.

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Art. 180

Revisori

Art. 180. (Revisori) Il controllo contabile della compagnia e' esercitato da tre revisori. Di essi, due sono eletti con le modalita'; di cui ai commi da 4 a 9 dell'articolo 173, tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali; il terzo, al quale spetta la presidenza del collegio, e' designato dal presidente dell'ordine dei ragionieri ovvero dell'ordine dei dottori in economia e commercio. Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

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Art. 181

Attribuzioni dei revisori

Art. 181. (Attribuzioni dei revisori) I revisori devono: 1) accertare la regolare tenuta, della contabilita' e la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture; 2) accertare, con riscontri almeno bimestrali, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' della compagnia o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia; 3) sorvegliare che tutte le disposizioni vigenti in materia di amministrazione delle compagnie siano adempiute dal console e dai suoi dipendenti. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori procedono collegialmente. Tuttavia, essi possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Il risultato dei loro accertamenti viene comunicato all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.

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Art. 182

Redazione del bilancio

Art. 182. (Redazione del bilancio) L'esercizio finanziario della compagnia coincide con l'anno solare. Il console deve redigere il bilancio di esercizio con il conto dei profitti e delle perdite. Il bilancio deve essere corredato da una relazione del console sull'andamento della gestione della compagnia.

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Art. 183

Contenuto del bilancio

Art. 183. (Contenuto del bilancio) Il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo: A) nell'attivo: 1) gli immobili; 2) gli attrezzi, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre; 3) i mobili; 4) il danaro e ogni altro valore esistente in cassa; 5) i titoli di credito a reddito fisso; 6) i crediti verso la clientela; 7) i crediti verso banche; 8) i crediti verso i membri della compagnia per versamenti ancora dovuti; 9) gli altri crediti; B) nel passivo: 1) le quote dei singoli membri della compagnia; 2) la riserva di cui all'art. 185; 3) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni; 4) i fondi accantonati per indennita' di anzianita' degli impiegati dipendenti; 5) i debiti assistiti da garanzia reale; 6) i debiti verso fornitori; 7) i debiti verso banche ed altri sovventori; 8) gli altri debiti; C) nell'attivo e nel passivo: 1) le cauzioni degli impiegati dipendenti; 2) le altre partite di giro. Sono vietati i compensi di partite.

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Art. 184

Criteri di valutazione

Art. 184. (Criteri di valutazione) Nella valutazione de gli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri: 1) gli immobili, gli attrezzi, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento; 2) il valore dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dal console secondo la quotazione di borsa al giorno della chiusura dell'esercizio. Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo. Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme del presente articolo, il console e il collegio dei revisori devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni,

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Art. 185

Riserva

Art. 185. (Riserva) Dall'avanzo netto annuale deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla decima parte di esso per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto dell'ammontare della quote dei singoli membri della compagnia. Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato nello stesso modo.

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Art. 186

Relazione dei revisori e deposito del bilancio

Art. 186. (Relazione dei revisori e deposito del bilancio) Il bilancio deve essere comunicato dal console al collegio dei revisori con la relazione e i documenti giustificativi, entro un termine massimo di due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio e della relazione deve essere consegnata, all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Il collegio dei revisori deve, entro un mese dalla comunicazione del bilancio, compilare una relazione sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilita', facendo le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio stesso, e presentarla alla suddetta autorita'. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

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Art. 187

Ispezioni e controlli

Art. 187. (Ispezioni e controlli) Il ministero della marina mercantile e l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, di propria iniziativa o su proposta della competente organizzazione sindacale o in seguito ai reclamo di membri della compagnia, possono disporre o effettuare direttamente controlli e ispezioni per accertare il regolare funzionamento della compagnia. Il ministero della marina mercantile, previo accordo con il ministero competente, puo' valersi, nell'esercizio della suddetta facolta', di funzionari di altre amministrazioni. Qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri della compagnia, l'autorita', preposta alla disciplina del lavoro portuale ha l'obbligo di effettuare le ispezioni e i controlli di cui al primo comma.

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Art. 188

Regolamenti interni delle compagnie

Art. 188. (Regolamenti interni delle compagnie) Ogni compagnia deve avere un regolamento interno. Esso e' compilato dal console, assistito dai vice-consoli, dai consiglieri e dai revisori, ed e' approvato dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale. Il regolamento interno determina: 1) l'indennita' assegnata al console e ai vice-consoli e le mansioni di questi ultimi; 2) l'organico degli impiegati e del personale di servizio con indicazione dei compiti di ciascuno e delle condizioni di assunzione; 3) i libri e le scritture contabili che la compagnia deve tenere e le norme per la loro tenuta; 4) l'organizzazione del lavoro, l'uso dei mezzi meccanici in proprieta', in locazione o in concessione alla compagnia; la custodia, la distribuzione, l'uso e la riconsegna degli strumenti di lavoro; 5) le modalita' per la riscossione e la ripartizione dei proventi del lavoro e le trattenute da effettuarsi su tali proventi; 6) la destinazione degli utili, previa detrazione della riserva prevista nell'articolo 185. Le disposizioni del regolamento interno, relative agli impiegati amministrativi ed al personale di servizio, devono essere affisse nell'albo della compagnia.

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Art. 189

Nomina e poteri del commissario straordinario

Art. 189. (Nomina e poteri del commissario straordinario) Il ministro per la marina mercantile, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento della compagnia, puo' nominare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, un commissario straordinario, fissando, nel decreto di nomina, l'indennita' che gli deve essere corrisposta sul bilancio della compagnia. La gestione commissariale puo', in caso di necessita', essere prorogata per non piu' di sei mesi. Fermi restando i poteri dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, il commissario straordinario esercita le funzioni che spettano al console, ai vice-consoli e ai consiglieri. Con la nomina del commissario possono cessare dalla carica anche i revisori, le cui funzioni in tal caso sono affidate dal ministro per la marina mercantile ad un revisore di sua scelta.

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Art. 190

Impiegati della compagnia

Art. 190. (Impiegati della compagnia) Gli impiegati della compagnia devono essere cittadini italiani, non aver riportato alcuna delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152 e risultare di buona condotta morale e civile. La compagnia, prima di procedere alla nomina degli impiegati, deve ottenere l'autorizzazione dell'autorita' preposta, alla disciplina del lavoro portuale; essa e' inoltre tenuta a esonerare gli impiegati che, a giudizio della predetta autorita', non abbiano dato prova di rettitudine, di capacita o di diligenza nell'adempimento delle loro mansioni o si siano dimostrati elementi perturbatori del lavoro.

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Art. 191

Gruppi portuali

Art. 191. (Gruppi portuali) Nei porti o approdi di minor traffico, le maestranze portuali, ove ne sia riconosciuta la necessita', sono costituite in gruppi, secondo le modalita' determinate dal ministero della marina mercantile. Il capo del gruppo viene eletto dai componenti il gruppo stesso; egli deve partecipare al lavoro portuale.

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Art. 192

Notizie per l'aggiornamento del registri

Art. 192. (Notizie per l'aggiornamento del registri) Il console deve comunicare di volta, in volta all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale tutte le notizie riguardanti i membri della, compagnia che siano necessarie per l'aggiornamento dei registri, di cui all'articolo 150. Lo stesso obbligo incombe al capo gruppo.

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Art. 193

Disciplina del lavoro

Art. 193. (Disciplina del lavoro) L'avviamento e l'avvicendamento degli operai al lavoro sono regolati dal console della compagnia o dal capo gruppo secondo i criteri dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Il console e il capo gruppo rispondono direttamente alla suddetta autorita' del regolare andamento del lavoro.

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Art. 194

Lavoratori occasionali

Art. 194. (Lavoratori occasionali) Quando i lavoratori iscritti nei registri non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale puo' autorizzare l'impiego temporaneo di lavoratori occasionali. Gli occasionali, qualora diano sicura, garanzia per la disciplina e per il buon andamento del lavoro, sono iscritti in elenchi tenuti dall'autorita' preposta alla disciplina, del lavoro portuale. I lavoratori compresi in tali elenchi non hanno diritto all'iscrizione nei registri previsti dall'articolo 150.

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Art. 195

Fondo di assistenza

Art. 195. (Fondo di assistenza) Il fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali di cui agli articoli 1086 e 1261 del codice e' destinato all'assistenza dei lavoratori stessi nei casi di urgente necessita' ed e' amministrato dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, la quale ne rende conto trimestralmente al consiglio o alla commissione del lavoro portuale.

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Art. 196

Imprese per operazioni portuali

Art. 196. (Imprese per operazioni portuali) La concessione, di cui all'articolo 111 del codice, e' data dal capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale. Il capo del compartimento, qualora intenda, avvalersi della facolta' di cui all'articolo 111, secondo comma, del codice, sente la camera di agricoltura, industria e commercio.

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Art. 197

Documenti da produrre per il rilascio delle concessioni

Art. 197. (Documenti da produrre per il rilascio delle concessioni) Le imprese che chiedono la concessione devono produrre domanda corredata dai seguenti documenti: 1) se compagnie di lavoratori: a) situazione patrimoniale all'atto della domanda; b) documenti che comprovino la capacita' tecnica della compagnia a esercitare attivita' di impresa portuale; 2) se imprese individuali: a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese; b) estratto dell'atto di nascita dell'imprenditore; c) certificato di cittadinanza italiana dell'imprenditore; d) certificato di domicilio dell'imprenditore; e) certificato generale del casellario giudiziale dell'imprenditore; f) certificato di buona condotta morale e civile dell'imprenditore; g) certificato della camera di agricoltura, industria e commercio, da cui risulti la capacita' tecnica e finanziaria dell'imprenditore a esercitare attivita' di impresa portuale; 3) se societa' in nome collettivo: a) copia autentica dell'atto costitutivo; b) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese; c) i documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del n. 2, relativi a tutti i componenti la societa'; d) il certificato di cui alla lettera g) del n. 2: 4) se societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni: a) copia autentica dell'atto costitutivo; b) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese; c) i documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del n. 2, relativi ai soci accomandatari; d) il certificato di cui alla lettera g) del n. 2; 5) se societa' per azioni o a responsabilita' limitata: a) copia autentica dell'atto costitutivo; b) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese; c) i documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del n. 2, relativi alle persone che abbiano la rappresentanza della societa'; d) il certificato di cui alla lettera q) del n. 3. In tutti i casi devono inoltre essere presentati: 1) i documenti comprovanti che gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti e gli altri mezzi necessari per l'esercizio dell'attivita' di impresa portuale sono in proprieta' ovvero in uso in base a locazione, almeno annuale, del richiedente; 2) i certificati generali del casellario giudiziale delle persone autorizzate ad agire in porto in rappresentanza della impresa.

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Art. 198

Licenza e registro delle imprese concessionarie

Art. 198. (Licenza e registro delle imprese concessionarie) La concessione e' fatta con licenza del capo del compartimento, sottoscritta dall'interessato; ha la durata di un anno e puo' essere rinnovata. Le imprese che hanno ottenuto la concessione sono iscritte in un registro tenuto dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Un elenco di esse e' pubblicato nell'albo dell'ufficio dove ha sede la predetta autorita'.

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Art. 199

Clausole della licenza

Art. 199. (Clausole della licenza) La licenza deve stabilire: 1) l'obbligo, da parte dell'impresa concessionaria, di versare un canone annuo e una cauzione, la misura dei quali e' determinata dal capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale; 2) la facolta', da parte dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, di dare in uso ad altri contro un equo indennizzo, in caso di sospensione o di revoca della concessione, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti e gli altri mezzi necessari per l'esercizio dell'attivita' di impresa portuale; l'indennizzo e' determinato dall'autorita', predetta e, in caso di mancata accettazione, da tre arbitri, nominati uno dal direttore marittimo, uno dall'impresa concessionaria e il terzo dagli arbitri designati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale.

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Art. 200

Sospensione e revoca della concessione

Art. 200. (Sospensione e revoca della concessione) La concessione puo' essere sospesa o revocata in ogni tempo, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato del capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale: 1) quando l'imprenditore ha riportato una delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152 o ha perduto la capacita' legale, ovvero quando, trattandosi di societa', una delle condanne predette e' riportata o la capacita' legale e' perduta da, uno dei soci in nome collettivo o da uno degli accomandatari o da uno degli amministratori delle societa' per azioni o a responsabilita' limitata o dal direttore, a meno che entro un mese dalla condanna o dalla perdita della capacita' la persona non sta stata sostituita con altra in possesso dei requisiti prescritti; 2) quando l'impresa non osserva le norme relative al lavoro portuale o quando richiede e riscuote tariffe superiori a quelle stabilite o presenta, agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute; 3) quando, sentita anche la camera di agricoltura, industria e commercio, risulta che la capacita' tecnica o finanziaria dell'impresa e' ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare piu' affidamento per il regolare esercizio dell'attivita'; 4) quando l'impresa si astiene, per cause ad essa imputabili, dalla esecuzione dei servizi assunti.

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Art. 201

Esecuzione di operazioni portuali per proprio conto

Art. 201. (Esecuzione di operazioni portuali per proprio conto) Coloro che impiegano direttamente maestranze portuali e mezzi d'opera per provvedere alle operazioni portuali per conto proprio devono ottenere autorizzazione dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Lo svolgimento abituale di tale attivita' e' sottoposte al rilascio da parte dell'autorita' predetta di apposita licenza, nella quale sono stabilite le condizioni di esercizio.

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Art. 202

Norme di lavoro

Art. 202. (Norme di lavoro) L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, stabilisce gli orari di lavoro e le norme relative alla esecuzione delle operazioni portuali.

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Art. 203

Tariffe di lavoro

Art. 203. (Tariffe di lavoro) Le tariffe, di cui all'articolo 112 del codice, e le norme per la loro applicazione sono formate dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, e sono approvate con decreto del direttore marittimo, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile.

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Art. 204

Attivita' dei palombari

Art. 204. (Attivita' dei palombari) I palombari in servizio locale esercitano la loro attivita' entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorita' marittima del porto di iscrizione. Le imbarcazioni usate dai palombari debbono essere munite di pompe d'aula e di compressori. Le imbarcazioni e le pompe debbono possedere un certificato di idoneita', rilasciato dal Registro italiano navale. Le altre apparecchiature tecniche debbono essere giudicate idonee dal comandante del porto.

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Art. 205

Registro dei palombari

Art. 205. (Registro dei palombari) Il registro dei palombari e' tenuto dal comandante del porto. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni; 2) cittadinanza italiana; 3) costituzione fisica particolarmente robusta ed esente da tendenze alla pletora ed alle congestioni, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile; 6) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta, o aver prestato, per lo stesso periodo, servizio nella marina militare in qualita' di palombaro. La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3 e' condizione per l'esercizio della professione ed e' soggetta a controllo triennale da parte dei medico di porto. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3 e al comma terzo e ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta: 1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente; 2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio; 3) da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale. Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

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Art. 206

Libretto di ricognizione

Art. 206. (Libretto di ricognizione) Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina, mercantile, e' rilasciato al palombaro in servizio locale dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto dall'articolo precedente. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.

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Art. 207

Cancellazione dal registro

Art. 207. (Cancellazione dal registro) Alla cancellazione dal registro si procede: 1) per morte; 2) per permanente inabilita' al servizio; 3) per avere il palombaro raggiunto l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 205. L'inabilita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.

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Art. 208

Registro degli ormeggiatori

Art. 208. (Registro degli ormeggiatori) Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del porto. Per ottenere l'iscrizione nel registro degli ormeggiatori sono necessari i seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dai capo del compartimento; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia avvenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile; 6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino; 7) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta. Contro le risultanze della visita, sanitaria di cui al n. 3, del precedente comma e' ammesso ricorso nei modi previsti dai comuni secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento. Il comandante del porto puo' limitare il numero degli ormeggiatori in relazione alle esigenze del traffico.

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Art. 209

Disciplina del servizio di ormeggio

Art. 209. (Disciplina del servizio di ormeggio) Il comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarita' del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunita', il capo del compartimento puo' costituire gli ormeggiatori in gruppo.

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Art. 210

Mezzi nautici degli ormeggiatori

Art. 210. (Mezzi nautici degli ormeggiatori) Il comandante del porto determina il numero e le caratteristiche delle imbarcazioni di cui devono essere provvisti gli ormeggiatori. Le imbarcazioni degli ormeggiatori devono portare scritta sulla prua e sulla poppa la parola "ormeggiatore" e tenere alzato un pennello bianco con eguale scritta in rosso.

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Art. 211

Prestazioni degli ormeggiatori

Art. 211. (Prestazioni degli ormeggiatori) Gli ormeggiatori non possono pilotare le navi. Essi devono prestare la loro opera, per le navi in arrivo, soltanto quando la nave sia stata condotta al punto di ormeggio; per le navi in partenza la prestazione degli ormeggiatori cessa al momento in cui la nave ha salpato le ancore e ha messo in moto.

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Art. 212

Tariffe

Art. 212. (Tariffe) Le tariffe e le altre norme per le operazioni di ormeggio e di disormeggio sono, per ciascun porto, stabilite dal capo del compartimento.

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Art. 213

Libretto di ricognizione

Art. 213. (Libretto di ricognizione) Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, e' rilasciato all'ormeggiatore dal comandante del porto all'atto dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 208. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.

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Art. 214

Cancellazione dal registro

Art. 214. (Cancellazione dal registro) Alla cancellazione dal registro si procede: 1) per morte; 2) per permanente inabilita' al servizio; 3) per avere l'ormeggiatore raggiunto l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per la perdita di uno del requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'articolo 208. L'invalidita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.

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Art. 215

Attivita' dei barcaioli

Art. 215. (Attivita' dei barcaioli) I barcaioli sono addetti alla condotta dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico nell'ambito del porto presso il cui ufficio essi sono iscritti. Il comandante del porto disciplina il servizio dei barcaioli in modo da assicurare la regolarita' del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Il comandante del porto determina, in particolare, le tariffe per le operazioni svolte dai barcaioli. Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunita', il capo del compartimento puo' costituire i barcaioli in gruppo.

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Art. 216

Registro dei barcaioli

Art. 216. (Registro dei barcaioli) Il registro dei barcaioli e' tenuto dal comandante del porto nei quale essi esercitano la loro attivita'. Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile; 6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino; 7) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 dei precedente comma e' ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento. IL comandante del porto puo' limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.

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Art. 217

Libretto di ricognizione

Art. 217. (Libretto di ricognizione) Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, e' rilasciato al barcaiolo dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto nell'articolo precedente. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.

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Art. 218

Cancellazione dal registro

Art. 218. (Cancellazione dal registro) Alla cancellazione dal registro si procede: 1) per morte; 2) per permanente inabilita' al servizio; 3) per avere il barcaiolo raggiunta l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'articolo 216. L'invalidita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.

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Art. 219

Matricole

Art. 219. (Matricole) Le matricole nelle quali a termini dell'articolo 118 del codice e' iscritta la gente di mare sono conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Per le tre categorie della gente di mare di cui all'articolo 115 del codice le matricole sono tenute separatamente. Le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria sono tenute da tutti gli uffici di compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal ministro per la marina mercantile. Le imatricole della gente di mare di terza categoria sono tenute da tutti gli uffici marittimi, nonche' dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici consolari autorizzati dal ministro per la marina mercantile.

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Art. 220

Libretto di navigazione

Art. 220. (Libretto di navigazione) Il libretto di navigazione e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Il libretto di navigazione e' l'unico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di mare di terza categoria tale abilitazione e' limitata esclusivamente all'esercizio del traffico locale e della pesca costiera. Il libretto di navigazione vale anche, a tutti gli effetti di legge, come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti. Il libretto di navigazione, rilasciato nelle forme prescritte dal presente regolamento, e' documento di identita' personale e vale come passaporto per le esigenze connesse con l'esercizio della professione marittima; ha anche lo stesso valore nei casi stabiliti da leggi e regolamenti speciali. Le norme per il coordinamento del libretto di navigazione con quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali interessate.

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Art. 221

Rilascio del libretto

Art. 221. (Rilascio del libretto) Il libretto di navigazione e' rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione ed e' da questi consegnato, all'atto del primo imbarco dell'iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo dell'ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa.

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Art. 222

Annotazioni sul libretto

Art. 222. (Annotazioni sul libretto) Sul libretto di navigazione sono riprodotte le annotazioni della matricola. Non sono annotate le condanne per reati marittimi o comuni, eccettuate le condanne per diserzione. Sono invece annotati i provvedimenti di interdizione o di sospensione dai titoli o dalla professione marittima e quelli di inibizione dell'esercizio della professione stessa. Trascorsi cinque anni senza che il marittimo abbia, subito altri provvedimenti della natura di quelli indicati nel comma precedente, si procede alla cancellazione delle annotazioni sul libretto di navigazione, che verra' sostituito.

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Art. 223

Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco

Art. 223. (Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco) Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco devono essere effettuate sui libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca. Le annotazioni devono indicare il luogo e la data dell'imbarco; la qualilica con la quale il marittimo e' arruolato; il tipo, il nome, il tonnellaggio, l'ufficio e il numero di iscrizione della nave; il numero e la serie del ruolo di equipaggio; il luogo e la data di sbarco con l'indicazione del motivo dello sbarco stesso, nonche' della specie della navigazione compiuta.

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Art. 224

Modalita' delle annotazioni

Art. 224. (Modalita' delle annotazioni) Le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a cio' delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria, qualifica.

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Art. 225

Rilascio di un nuovo Libretto

Art. 225. (Rilascio di un nuovo Libretto) L'ufficio di iscrizione rilascia un nuovo libretto di navigazione quando consti o si abbiano sufficienti indizi della perdita o della distruzione del precedente. In ogni caso, e' sempre in facolta' degli uffici di porto di munire i richiedenti di un foglio provvisorio, conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, valevole fino alla emissione del nuovo libretto. Se il libretto smarrito e' in seguito ritrovato, l'ufficio di porto cui e' presentato provvede a ritirarlo e, previo accertamento che non sia servito a fini illeciti, lo annulla annotandovi la ragione dell'annullamento. Un nuovo libretto di navigazione e' pure rilasciato quando il precedente sia reso inservibile per il suo cattivo stato o per aver tutte le pagine scritte. In tal caso il vecchio libretto e' annullato. I libretti annullati sono conservati presso l'ufficio d'iscrizione del marittimo. Il nuovo libretto di navigazione deve contenere le annotazioni del precedente libretto desunte alla matricola; i periodi di navigazione sono riprodotti in complesso.

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Art. 226

Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco

Art. 226. (Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco) I movimenti di imbarco e sbarco dei marittimi devono essere comunicati entro quindici giorni all'ufficio marittimi d'iscrizione.

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Art. 227

Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorita' comunale

Art. 227. (Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorita' comunale) Nei luoghi nei quali non esiste un ufficio di porto i documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati all'autorita' comunale, la quale li trasmette all'ufficio di porto competente.

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Art. 228

Verifica della regolarita' dei documenti

Art. 228. (Verifica della regolarita' dei documenti) I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'iscrizione. Della, constatata regolarita' e' fatta annotazione firmata dal funzionario stesso. I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale e' annotato il nome e cognome dell'iscritto nonche' la data e il numero d'iscrizione.

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Art. 229

Rubrica degli iscritti

Art. 229. (Rubrica degli iscritti) Gli uffici autorizzati alla tenuta delle matricole della gente di mare tengono anche una rubrica degli iscritti distinta per categorie.

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Art. 230

Facolta' degli iscritti di prima e di seconda categoria

Art. 230. (Facolta' degli iscritti di prima e di seconda categoria) Gli iscritti di prima e di seconda categoria possono esercitare anche le attivita' consentite agli iscritti della terza categoria.

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Art. 231

Passaggio di categoria

Art. 231. (Passaggio di categoria) Per il passaggio da una categoria ari altra superiore della gente di mare, e' necessario il possesso dei requisiti prescritti per l'immatricolazione nella nuova categoria, a eccezione di quello dell'eta'.

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Art. 232

Modalita' per il passaggio di categoria

Art. 232. (Modalita' per il passaggio di categoria) Il passaggio dai una categoria ad altra si effettua mediante cancellazione dalla matricola della categoria cui l'iscritto appartiene e la contemporanea iscrizione nella matricola della nuova categoria, con opportuni richiami nelle due matricole. Il libretto di navigazione della categoria a cui l'iscritto cessa di appartenere e' annullato all'atto della nuova iscrizione e sostituito con quello stabilito per la categoria a cui egli si iscrive. Il documento annullato si restituisce all'interessato. Sulla matricola della nuova categoria e sul nuovo libretto e' riportata in complesso la navigazione eftettuata.

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Art. 233

Navigazione su navi estere

Art. 233. (Navigazione su navi estere) La navigazione effettuata su navi di bandiera, estera e' provata con documenti rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero e autenticati dall'autorita' consolare italiana.

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Art. 234

Domicilio degli iscritti

Art. 234. (Domicilio degli iscritti) Gli iscritti nelle matricole della gente di mare devono comunicare all'ufficio di iscrizione le variazioni del loro domicilio.

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Art. 235

Trasferimento d'iscrizione

Art. 235. (Trasferimento d'iscrizione) Se un marittimo chiede di essere trasferito, nelle matricole di altro ufficio, l'ufficio presso cui il marittimo e' iscritto compila un estratto di matricola e lo trasmette col libretto di navigazione unitamente al fascicolo personale all'ufficio presso cui il marittimo ha chiesto di essere trasferito. L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e da comunicazione del nuovo numero di matricola all'ufficio di provenienza, che provvede alla cancellazione del marittimo trasferito. Sulla nuova matricola devono essere effettuate le annotazioni di cui agli articoli 243 e 247. I periodi della navigazione effettuata sono riportati in complesso.

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Art. 236

Imbarco su nave nazionale all'estero

Art. 236. (Imbarco su nave nazionale all'estero) Il marittimo che si reca all'estero per prendere imbarco su nave nazionale deve ottenere il nulla osta dell'autorita' marittima e deve stipulare nel territorio dello Stato contratto di arruolamento. Del rilascio del nulla osta e della stipulazione del contratto e' fatta annotazione sul libretto di navigazione. Quando sia richiesto, il libretto deve essere vistato dall'autorita' consolare dello Stato al quale il marittimo e' diretto o che deve attraversare.

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Art. 237

Imbarco su navi di bandiera estera

Art. 237. (Imbarco su navi di bandiera estera) L'arruolamento di marittimi su navi di bandiera estera e' subordinato al nulla osta dell'autorita' marittima mercantile che vi provvede, sentita, nei casi previsti dalle leggi speciali, l'autorita' militare. Il marittimo deve dare comunicazione dell'avvenimento imbarco su nave di bandiera estera all'autorita' marittima competente.

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Art. 238

Requisiti per l'iscrizione

Art. 238. (Requisiti per l'iscrizione) Per ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 (del codice, e' necessario: 1) essere riconosciuto idoneo alla navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneita' fisica dei marittimi; 2) saper nuotare e vogare; 3) essere domiciliato nel territorio dello Stato; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

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Art. 239

Documenti per l'iscrizione

Art. 239. (Documenti per l'iscrizione) I requisiti per l'iscrizione si provano con i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di idoneita' fisica rilasciato dal medico di porto e certificato di vaccinazione antivaiolosa; 4) certificato di nuoto e voga rilasciato, in seguito approva pratica, da un'autorita' marittima mercantile; 5) per i minori di anni diciotto, dichiarazione scritta di consenso all'immatricolazione, fatta innanzi all'autorita' comunale, o all'ufficio di porto competente, dal genitore esercente la patria potesta', ovvero dal tutore o da persona munita di mandato speciale dil genitore o del tutore. Il consenso puo' anche constare da processo verbale raccolto dall'autorita' comunale o dall'autorita' marittima mercantile, e il mandato da una semplice lettera. Nei casi previsti deoli articoli 354 e 402 del codice civile la dichiarazione e' rilasciata dagli istituiti designati ad esercitare i poteri tutelari a termini degli articoli stessi 6) certificato di domicilio in un comune dello Stato Il requisito di cui al n. 4 dell'articolo precedente e' accertato dal certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'autorita' marittima mercantile che provvede all'immatricolazione.

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Art. 240

Altri documenti per l'iscrizione

Art. 240. (Altri documenti per l'iscrizione) I richiedenti l'immatricolazione devono altresi' produrre: 1) certificato d'iscrizione nelle liste di leva di terra e nulla osta all'imbarco rilasciato dal competente commissario di leva per coloro che presentino la domanda nell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di eta'; ovvero certificato d'esito di leva per coloro che abbiano gia' concorso alla leva, ovvero estratto della matricola militare per coloro che abbiano prestato servizio militare; in quest'ultimo caso, se abbiano prestato servizio nell'esercito, nulla osta del distretto militare; 2) fotografia autenticata dall'autorita' comunale; 3) eventuali documenti professionali. Per gli allievi degli istituti di educazione marinara, deve essere prodotto un certificato di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto. I militari della marina militare che chiedono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare non oltre tre mesi dalla data del congedo, possono produrre in sostituzione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo, un estratto della matricola militare. Il possesso dei requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 238 puo' risultare da annotazione apposta sull'estratto matricolare dall'autorita' militare marittima che lo rilascia. Qualora il militare sia inviato in congedo per riforma o per malattia comunque contratta, devono essere esibiti i certificati di cui al n. 3 del precedente articolo.

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Art. 241

Presentazione dei documenti

Art. 241. (Presentazione dei documenti) I documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, i quali li trasmettono all'ufficio presso cui l'immatricolando chiede di essere iscritto.

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Art. 242

Qualifiche per l'immatricolazione

Art. 242. (Qualifiche per l'immatricolazione) L'immatricolazione fra la gente di mare di prima e di seconda categoria si effettua, per coloro che siano in possesso di titoli o di specializzazioni professionali, con la qualifica rispondente a tali titoli o specializzazioni, in relazione alle norme che regolano l'iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare. Per coloro che non sono in possesso di titoli o di specializzazioni, l'immatricolazione si effettua con la qualifica di "mozzo" per i servizi di coperta, con quella di "giovanotto di macchina" per i servizi di macchina e con quella di "piccolo di camera" o "piccolo di cucina" per i servizi complementari di bordo. Gli allievi degli istituiti di educazione marinara, anche se di eta' inferiore ai quattordici anni ma non ai dieci, sono immatricolati con la qualifica di "allievo" seguita dall'indicazione dell'istituto presso cui sono iscritti. Essi possono imbarcare soltanto sulle navi scuola degli istituti di educazione marinara presso i quali sono iscritti e sulle navi il cui equipaggio sia formato unicamente da membri della famiglia. I diplomati degli istituti nautici sono immatricolati con il titolo di "allievo capitano di lungo corso" o "allievo capitano di macchina". Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, che abbiano cessato dal servizio permanente effettivo, effettuato per un periodo non minore a quindici anni, possono essere immatricolati ed imbarcare con la qualifica di "commissario di bordo". Con la stessa qualifica possono essere immatricolati ed imbarcare i funzionari (civili dell'Amministrazione centrale della marina mercantile aventi grado non inferiore al settimo, dopo il loro collocamento a riposo.

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Art. 243

Annotazioni sulle matricole

Art. 243. (Annotazioni sulle matricole) Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalita' e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto: 1) la qualifica all'atto dell'immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l'immatricolazione; 2) le attestazioni di benemerenze civili e militari; 3) il cambiamento di domicilio; 4) l'iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l'anno in cui l'iscritto compie il diciottesimo anno di eta'; 5) l'esito di leva; 6) ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo; 7) l'autorizzazione d'imbarco ottenuta dall'iscritto prossimo alla leva, a norma dell'articolo 240, n. 1; 8) il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di servizio militare; 9) il nulla osta dell'autorita' marittima mercantile per l'imbarco su navi di bandiera estera, a norma dell'articolo 237; 10) il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela, per l'arruolamento dei minori, nei casi in cui e' richiesto; 11) la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti; 12) i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei titoli professionali, o di altre qualiliche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza; 13) i periodi di inabilita' al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di legge; 14) l'eventuale possesso del libretto di lavoro a terra; 15) le pene disciplinari; 16) le condanne per reati marittimi o comuni; 17) la cancellazione della matricola e i motivi che l'hanno determinata. Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia ritenuta necessaria. Sulla matricola e' applicata la fotografia dell'iscritto.

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Art. 244

Requisiti per l'iscrizione

Art. 244. (Requisiti per l'iscrizione) Per essere iscritti nelle matricole della gente di mare di terza categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice, e' necessario: 1) saper nuotare e vogare; 2) essere domiciliati in uno dei comuni compresi nella circoscrizione del circondario marittimo.

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Art. 245

Documenti per l'iscrizione

Art. 245. (Documenti per l'iscrizione) I requisiti per l'iscrizione si provano con i documenti indicati nei un. 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 239. I richiedenti l'immatricolazione nella terza categoria della gente di mare devono altresi' produrre il documento indicato al n. 2 dell'articolo 240 e il certificato di vaccinazione antivaiolosa.

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Art. 246

Qualifiche per l'immatricolazione

Art. 246. (Qualifiche per l'immatricolazione) L'immatricolazione fra la gente di mare di terza categoria, si effettua con la qualifica di "mozzo per il traffico locale" o di "mozzo per la pesca costiera". Tuttavia coloro che sono in possesso di qualifiche o di specializzazioni professionali sono immatricolati con tali qualiliche o specializzazioni in relazione alle norme che regolano l'iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare.

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Art. 247

Annotazioni sulle matricole

Art. 247. (Annotazioni sulle matricole) Per la tenuta delle matricole della gente di mare di terza categoria si applica il disposto dell'articolo 243, ma, non si fanno le annotazioni di cui ai nn. 1,4, 5, 6, 7, 8, 10 e 15.

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Art. 248

Capitano di lungo corso

Art. 248. (Capitano di lungo corso) Il capitano di lungo corso puo' assumere il comando di navi di qualsiasi stazza e velocita' e per qualsiasi destinazione salvo quanto dispone il secondo comma del seguente articolo. Per conseguire il titolo di capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i ventiquattro anni di eta'; 2) possedere il titolo di aspirante capitano di lungo corso; 3) avere effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno fuori dello Stretto di Gibilterra o del Canale di Suez; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Gli ufficiali di vascello, provenienti dai corsi normali dell'accademia navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di lungo corso, qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione Su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3 del precedente comma e superino apposito esame secondo gli speciali programmi, stabiliti con decreto dei ministro per la marina mercantile di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti all'utilizzazione commerciale della nave comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli della accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita dei titolo professionale di capitano (i lungo corso.

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Art. 249

Capitano superiore di lungo corso

Art. 249. (Capitano superiore di lungo corso) I capitani di lungo corso, che abbiano effettuato dieci anni di navigazione in servizio di coperta dopo il conseguimento della patente, dei quali almeno tre al comando di navi non inferiori a tremila tonnellate di stazza lorda, acquistano il titolo di capitano superiore di lungo corso. Al capitano superiore di lungo corso e' riservato il comando di navi da passeggeri di stazza lorda dalle quindicimila alle ventimila tonnellate, che abbiano una velocita' superiore alle venticinque miglia all'ora e navi da passeggeri di stazza lorda superiore alle ventimila tonnellate. Gli ufficiali superiori di vascello, provenienti dai corsi normali dell'accademia navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di lungo corso qualora: a) abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo ed abbiano effettuato il periodo di comando previsto dallo stesso comma su navi non inferiori ad 850 tonnellate di dislocamento; b) abbiano compiuto con esito favorevole il corso superiore presso l'accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di lungo corso. Qualora esigenze della navigazione lo richiedano, il comando delle navi di cui al secondo comma del presente articolo puo' essere affidato a capitani di lungo corso.

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Art. 250

Aspirante capitano di lungo corso

Art. 250. (Aspirante capitano di lungo corso) Per conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 2) possedere il titolo di allievo capitano di lungo corso; 3) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno sei come allievo; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. L'aspirante capitano di lungo corso puo': 1) imbarcare: a) come terzo ufficiale su navi da passeggeri nel Mediterraneo e come secondo ufficiale su navi da carico per qualsiasi destinazione; b) come primo ufficiale su navi da carico nel Mediterraneo; c) come ufficiale su navi da pesca per qualsiasi destinazione; 2) assumere il comando: a) di navi da carico di stazza lorda non superiore alle settecento tonnellate nel Mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir, nonche' nel Mar Nero, purche' abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta; b) di navi a vela da pesca di qualsiasi stazza e di pescherecci a propulsione meccanica con apparato motore di potenza fino a quattrocento cavalli asse o cinquecento cavalli indicati, per l'esercizio della pesca nel Mediterraneo e fuori di esso non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir, nonche' nel Mar Nero, purche' abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno su navi addette alla pesca e sempreche' superi favorevolmente l'esame per la specializzazione alla pesca, secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Gli ufficiali di vascello provenienti dai corsi normali dell'accademia navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso qualora: a) abbiano effettuato 30 mesi di navigazione in servizio di coperta; b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreti del ministro per fa marina, mercantile, di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti all'utilizzazione commerciale della nave, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso.

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Art. 251

Allievo capitano di lungo corso

Art. 251. (Allievo capitano di lungo corso) Per conseguire il titolo di allievo capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) possedere il diploma di istituto nautico, sezione capitani. L'allievo capitano di lungo corso coadiuva gli ufficiali di coperta nell'esplicazione dei servizi ad essi attribuiti. Gli ufficiali di vascello provenienti dai corsi normali dell'accademia navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di allievo capitano di lungo corso, qualora abbiano sostenuto e superato con esito favorevole apposito esame secondo gli speciali programmi, stabiliti con decreto del ministro per la marina mercantile di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti all'utilizzazione commerciale della nave comprese nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di allievo capitano di lungo corso.

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Art. 252

Padrone marittimo

Art. 252. (Padrone marittimo) Il titolo di padrone marittimo e' di due specie: padrone marittimo per il traffico e padrone marittimo per la pesca.

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Art. 253

Padrone marittimo per il traffico

Art. 253. (Padrone marittimo per il traffico) Per conseguire il titolo di padrone marittimo per il traffico occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria, della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) possedere la licenza di uno degli istituti medi di educazione marinara indicati dal ministro per la pubblica istruzione di concerto col ministro per la marina mercantile ovvero la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle autorita' predette; 4) avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno nel Mediterraneo; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il padrone marittimo per il traffico puo': 1) imbarcare come ufficiale su navi da carico di stazza lorda non superiore a milleseicento tonnellate nel mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir, nonche' nel Mar Nero; 2) assumere il comando di navi di qualsiasi tipo di stazza lorda non superiore a mille tonnellate nel Mediterraneo. Gli ufficiali del corpo equipaggi marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda i terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del Servizio di carriera, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, sempre che abbiano compiuto almeno quattro anni d'imbarco, dei quali non meno di uno al comando di unita' navale.

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Art. 254

Padrone marittimo per la pesca

Art. 254. (Padrone marittimo per la pesca) Per conseguire il titolo di padrone marittimo per la pesca occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di imare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) possedere la licenza di uno degli istituti medi di educazione marinara indicati dal ministro per la pubblica istruzione di concerto col ministro per la marina mercantile ovvero la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle autorita' predette; 4) avere effettuato, in servizio di coperta, quattro anni di navigazione su navi addette alla pesca mediterranea, oppure tre anni di navigazione su navi da traffico e due anni di navigazione su navi addette alla pesca mediterranea; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il padrone marittimo per la pesca puo': 1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre gli stretti 2) assumere il comando di navi a vela, di qual siasi stazza e di navi a propulsione meccanica con apparato motore di potenza fino a quattrocento cavalli asse o cinquecento cavalli indicati, per l'esercizio della pesca nel Mediterraneo. Gli ufficiali del corpo equipaggi marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del servizio di carriera, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, sempre che abbiano compiuto almeno quattro anni d'imbarco, dei quali non meno di uno al comando di unita' navale.

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Art. 255

Marinaio autorizzato

Art. 255. (Marinaio autorizzato) Il titolo di marinaio autorizzato e' di due specie: marinaio autorizzato al piccolo traffico e marinaio autorizzato alla pesca mediterranea.

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Art. 256

Marinaio autorizzato al piccolo traffico

Art. 256. (Marinaio autorizzato al piccolo traffico) Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato al piccolo traffico occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto, nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 4) avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato al piccolo traffico puo' assumere il comando: a) di navi di stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate, lungo le coste continentali e insulari del Mediterraneo nelle zone a nord del trentacinquesimo parallelo, comprese fra il settimo e il ventesimo meridiano; b) di rimorchiatori con apparato motore di potenza non superiore ai centocinquanta cavalli indicati, nelle acque territoriali dello Stato. I secondi capi ed i sergenti nocchieri di carriera o volontari, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco.

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Art. 257

Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea

Art. 257. (Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea) Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima, categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 4) avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui due su navi addette alla pesca mediterranea; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea puo' assumere il comando per l'esercizio della pesca nel Mediterraneo, nelle zone a nord del trentacinquesimo parallelo, comprese fra il settimo e il ventesimo meridiano, di navi a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, anche se munite di motore ausiliario di potenza non superiore ai centoventi cavalli asse, e di navi a propulsione meccanica con apparato motore di potenza fino a centoventi cavalli asse o centotrenta cavalli indicati. I secondi capi ed i sergenti nocchieri di carriera o volontari, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco.

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Art. 258

Capo barca

Art. 258. (Capo barca) Il titolo di capo barca e' di tre specie: capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera.

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Art. 259

Capo barca per il traffico nello Stato

Art. 259. (Capo barca per il traffico nello Stato) Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il capo barca per il traffico nello Stato puo' assumere il comando di navi, esclusi i rimorchiatori, di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate, lungo le coste continentali e insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale. I sottocapi nocchieri volontari, entro cinque anni dalla cessazione dei servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.

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Art. 260

Capo barca per il traffico locale

Art. 260. (Capo barca per il traffico locale) Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 4) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare; 5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il capo barca per il traffico locale puo' assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, addette al trasporto di merci, e non superiore alle dieci tonnellate, addette al trasporto di passeggeri, nel circondario di iscrizione della nave e nei due limitrofi. Il capo barca per il traffico locale puo' altresi' condurre galleggianti di qualsiasi stazza.

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Art. 261

Capo barca per la pesca costiera

Art. 261. (Capo barca per la pesca costiera) Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 4) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare; 5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui dodici su navi addette alla pesca; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi a vela di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, e le navi a propulsione meccanica, con apparato motore di potenza fino a cinquanta cavalli asse, per l'esercizio della pesca lungo le coste continentali e insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale.

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Art. 262

Conduttore

Art. 262. (Conduttore) Il titolo di conduttore e' di due specie: conduttore per il traffico locale e conduttore per la pesca costiera.

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Art. 263

Conduttore per il traffico locale

Art. 263. (Conduttore per il traffico locale) Per conseguire il titolo di conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 4) sapere leggere e scrivere; 5) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave. Il conduttore puo' condurre navi a vela di stazza non superiore a cinque tonnellate entro tre miglia dalla costa, nel circondario d'iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi, per il trasporto di passeggeri o di merci.

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Art. 264

Conduttore per la pesca costiera

Art. 264. (Conduttore per la pesca costiera) Per conseguire il titolo di conduttore per la pesca costiera, occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 4) sapere leggere e scrivere; 5) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave, di cui almeno sei su navi addette alla pesca. Il conduttore per la pesca puo' condurre navi a vela di stazza non superiore a cinque tonnellate entro i limiti delle acque territoriali, nel circondario d'iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi, per l'esercizio della pesca.

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Art. 265

Capitano superiore di macchina

Art. 265. (Capitano superiore di macchina) Per conseguire il titolo di capitano superiore di macchina occorrono i seguenti requisiti: 1) possedere il titolo di capitano di macchina; 2) avere effettuato complessivamente, dopo il conseguimento del titolo di capitano di macchina, dieci anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi: nell'anzidetto periodo di navigazione almeno tre anni devono essere stati effettuati in direzione di macchina, Il capitano superiore di macchina puo' assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi stazza e velocita' e per qualsiasi destinazione comprese le navi il cui comando e' riservato ai capitani superiore di lungo corso. Gli ufficiali superiori del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione richiesti al n. 2 del presente articolo ed abbiano diretto apparati motori di potenza non inferiore a milleduecento cavalli asse o millecinquecento cavalli indicati. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di macchina.

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Art. 266

Capitano di macchina

Art. 266. (Capitano di macchina) Per conseguire il titolo di capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti: 1) avete compiuto i ventitre' anni di eta'; 2) possedere il titolo di aspirante capitano di macchina; 3) avere lavorato per un anno in uno stabilimento meccanico a tare o a riparare macchine e avere, inoltre, effettuato tre anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi oppure aver effettuato quattro anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il capitano di macchina puo': 1) imbarcare come ufficiale di macchina su navi di qualsiasi tipo dotate di apparato motore di qualsiasi potenza, e per qualsiasi destinazione; 2) assumere la direzione di macchina: a) di navi da carico o da passeggeri, o addette alla pesca, il cui apparato motore non superi la potenza di milleduecento cavalli asse o di millecinquecento cavalli indicati nei Mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir, nonche' nel Mar Nero; b) di navi da diporto, per qualsiasi destinazione purche abbia effettuato tre anni di navigazione come ufficiale di macchina; c) di navi addette alla pesca, di qualsiasi tonnellaggio e velocita' e per qualsiasi destinazione, e di navi da carico di qualsiasi tonnellaggio e velocita' e per qualsiasi destinazione, escluse pero' quelle di stazza lorda superiore alle diecimila tonnellate, con velocita' superiore alle diciotto miglia all'ora, purche' abbia effettuato almeno sei anni di navigazione come ufficiale in servizio di macchina, di cui due almeno come primo ufficiale; d) di navi da passeggeri di stazza lorda non superiore alle quindicimila tonnellate, qualsiasi velocita' esse abbiano, e di navi da passeggeri dalle quindicimila alle ventimila tonnellate di stazza lorda, che abbiano una velocita' non superiore alle venticinque miglia all'ora, per qualsiasi destinazione, purche' abbia effettuato, dopo il conseguimento del titolo, nove anni di navigazione come ufficiale in servizio di macchina, dei quali almeno due alla direzione di macchina di navi da carico o come primo ufficiale di macchina su navi da passeggeri. 3) assumere la direzione: a) degli impianti elettrici di bordo, di potenza erogata non superiore a duemila chilovatt, purche' abbia effettuato almeno un anno di navigazione al servizio di impianti elettrici, la cui potenza, somma delle potenze utenti, esclusa quella destinata al circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquantamila chilovatt; b) degli impianti elettrici di bordo di potenza erogata superiore a duemila chilovatt, purche' abbia effettuato almeno due anni di navigazione come ufficiale adibito ai servizi elettrici di bordo su navi munite d'impianti di potenza noti inferiore al mille chilovatt calcolando tale potenza a norma della precedente lettera a). Gli ufficiali del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione stabiliti al n. 3 del primo comma del presente articolo. Il conseguimento del titolo di capitano di macchina legittima allo esercizio della professione marittima nei limiti e secondo le modalita' indicate dal presente articolo, ritenendosi a tale effetto valida la navigazione compiuta, su navi militari. La cancellazione dai ruoli della marina, militare comporta la perdita (del titolo professionale di capitano di macchina. Qualora esigenze della navigazione lo richiedano puo' essere affidata al capitano di macchina la direzione di macchina di navi per le quali questa e' riservata, in via normale al capitano superiore di macchina.

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Art. 267

Aspirante capitano di macchina

Art. 267. (Aspirante capitano di macchina) Per conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 2) possedere il titolo di allievo capitano di macchina; 3) avere lavorato per sei mesi in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine e avere inoltre effettuato una navigazione di ventiquattro mesi, dei quali almeno sei come allievo capitano di macchina, almeno otto in servizio di macchina su piroscafo e otto in servizio di macchina sul motonavi oppure aver effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di macchina, dei quali otto mesi almeno su piroscafi e otto mesi su motonavi; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. L'aspirante capitano di macchina puo': 1) imbarcare: a) come terzo ufficiale di macchina su navi da passeggeri nel Mediterraneo e conte secondo ufficiale di macchina su navi da carico per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore delle navi stesse; b) come primo ufficiale di macchina su navi da carico, del Mediterraneo, qualunque sia la potenza dell'apparato motore; c) come ufficiale di macchina, su navi da pesca, per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore; 2) assumere la direzione di macchina, di navi da carico o addette alla pesca, dotate d'apparato motore di potenza non superiore ai settecento cavalli asse o agli ottocentosettancinque cavalli indicati, nel Mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Lueva, Casablanca e Kosseir, nonche' nel Mar Nero, purche' abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno come terzo ufficiale. Gli ufficiali del genio navale iscritti nei ruoli della marina militare e gli ufficiali del corpo equipaggi marittimi ruolo servizi di macchina - e i capi meccanici di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del servizio di carriera, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3 del primo comma del presente articolo. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di macchina.

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Art. 268

Allievo capitano di macchina

Art. 268. (Allievo capitano di macchina) Per conseguire il titolo di allievo capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria, della gente di mare; 2) avere conseguito il diploma d'istituto nautico, sezione macchinisti. L'allievo capitano di macchina coadiuva gli ufficiali nell'esplicazione dei servizi di guardia in macchina. Il titolo di allievo capitano di macchina puo' essere conseguito, all'infuori dei predetti requisiti, da- chi abbia ottenuto la, nomina a sottotenente del genio navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo.

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Art. 269

Meccanico navale

Art. 269. (Meccanico navale) Il titolo di meccanico navale e' di due specie: meccanico navale di prima classe e meccanico navale di seconda classe per motonavi.

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Art. 270

Meccanico navale di prima classe

Art. 270. (Meccanico navale di prima classe) Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare, 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) avere conseguito la licenza di uno degli istituti medi di educazione marinara, indicati dal ministro per la pubblica istruzione di concerto col ministro per la marina mercantile, oppure la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle predette autorita'; 4) avere lavorato dopo il conseguimento del titolo di studio, per almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine e avere effettuato successivamente almeno diciotto mesi di navigazione al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi; 5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina e di navigazione, un corso integrativo secondo le modalita' e i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile, di concerto col ministro per la pubblica istruzione; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il meccanico navale di prima classe puo': 1) imbarcare: a) come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio e potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione; b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico, o addette alla pesca, in navigazione mediterranea, dotate di apparato motore di potenza non superiore agli ottocento cavalli asse o ai novecento cavalli indicati; 2) assumere la direzione di macchina: a) di navi da carico, o addette alla pesca, in navigazione mediterranea, dotate di apparato motore di potenza non superiore agli ottocento cavalli asse o ai novecento cavalli indicati, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina; b) di navi da passeggeri, in navigazione mediterranea, dotate di apparato motore non superiore ai quattrocento cavalli asse o ai quattrocentocinquanta cavalli indicati, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui uno almeno in servizio di guardia in macchina. I meccanici e motoristi navali della marina militare provenienti dal servizio permanente di carriera, entro cinque anni dall'invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe, purche' - abbiano effettuato prima del congedamento una navigazione complessiva, di quattro anni in servizio di macchina.

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Art. 271

Meccanico navale di seconda classe per motonavi

Art. 271. (Meccanico navale di seconda classe per motonavi) Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 4) avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato, riconosciuto dal ministro per la marina mercantile, oppure avere lavorato almeno per sei mesi in uno stabilimento a fare o a riparare motori a combustione interna o a scoppio; avere effettuato, inoltre, diciotto mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non inferiore a cinquanta cavalli asse; 5) avere sostenuto con esito favorevole un comune secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il meccanico navale di seconda classe per motonavi puo' condurre: a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a quattrocento cavalli asse installati su navi a vela, come mezzo di propulsione ausiliario; b) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a trecento cavalli asse installati, come unico mezzo di propulsione, su navi adibite al trasporto di inerci nel Mediterraneo oppure a duecento cavalli asse su navi adibire al trasporto dei passeggeri, entro i limiti dei compartimenti adiacenti a quello di iscrizione della nave; c) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a trecento cavalli asse installati, come unico mezzo di propulsione, su navi adibite alla pesca. I secondi capi ed i sergenti meccanici e motoristi navali della marina militare provenienti dalla carriera continuativa o dal servizio volontario possono, entro cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purche' abbiano effettuato almeno tre anni di navi-azione in servizio di macchina.

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Art. 272

Fuochista autorizzato

Art. 272. (Fuochista autorizzato) Per conseguire il titolo di fuochista autorizzato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 4) avere effettuato due anni di navigazione come fuochista e avere, inoltre, lavorato per due anni in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuocilista e avere lavorato un anno in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il fuochista autorizzato puo' dirigere macchine di forza non superiore a centocinquanta cavalli indicati su rimorchiatori e su navi addette al traffico e alla pesca lungo le coste dello Stato. I meccanici e fuochisti provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di abilitazione alla condotta di macchine a vapore di potenza non superiore a centocinquanta cavalli, rilasciato dalla marina militare, per uso civile, possono, entro cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di fuochista autorizzato, senza sostenere i relativi esami, purche' in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3 e 4 del presente articolo.

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Art. 273

Motorista abilitato

Art. 273. (Motorista abilitato) Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare; 4) avere frequentato con esito favorevole un corso specializzato, riconosciuto dal ministro per la marina mercantile, oppure avere lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o di riparazione di motori a combustione interna o a scoppio; avere, inoltre, effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il motorista abilitato puo' condurre: a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a ottantacinque cavalli asse installati, come unico mezzo di propulsione, su navi di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate, per trasporto di merci e di passeggeri, entro i limiti del compartimento d'iscrizione della nave e, per la pesca, lungo le coste continentali e insulari dello Stato entro i limiti del mare territoriale; b) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a centoventi cavalli asse installati, come mezzo di propulsione ausiliario, su navi a vela addette al trasporto di merci o alla pesca. In entrambi i casi l'abilitazione rigaia esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata. Il motorista abilitato, che sia in possesso anche del titolo di conduttore, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le funzioni a bordo di motoscafi di lunghezza non superiore a metri otto e di navi munite di motore asportabile, previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo e ai requisiti tecnici del natante e previo risultato favorevole d'un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneita' alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a quattrocento cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato, senza sostenere i relativi esami, purche' in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3 e 4 del presente articolo.

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Art. 274

Marinaio motorista

Art. 274. (Marinaio motorista) Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere importato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto i diciannove anni di eta'; 4) sapere leggere e scrivere; 5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il marinaio motorista puo' condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore ai centoventi cavalli asse, installati, come mezzo di propulsione ausiliario, su navi a vela addette al trasporto di merci o alla pesca costiera. L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata.

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Art. 275

Registro d'iscrizione

Art. 275. (Registro d'iscrizione) Il personale tecnico delle costruzioni navali e' iscritto in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario. Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica: a) le generalita' dell'iscritto; b) il domicilio; c) l'abilitazione professionale di cui e' in possesso; d) i dati relativi all'attivita' professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi. Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre: 1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione; 2) le benemerenze civili e militari; 3) il cambiamento di domicilio; 4) le condanne riportate.

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Art. 276

Certificato d'iscrizione

Art. 276. (Certificato d'iscrizione) All'iscritto e' rilasciato un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Su tale certificato sono riprodotte le indicazioni e le annotazioni risultanti dal registro, salvo quelle relative alle condanne.

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Art. 277

Ingegnere navale

Art. 277. (Ingegnere navale) Per essere iscritto in qualita' di ingegnere navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti: 1) possedere il titolo di abilitazione alla professione d'ingegnere navale, 2) avere compiuto ventitre' anni di eta'; 3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4. L'ingegnere navale puo' progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio.

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Art. 278

Costruttore navale

Art. 278. (Costruttore navale) Per essere iscritto in qualita'; di costruttore navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti: 1) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 4) aver compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali. Il costruttore navale puo' progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio. Puo' progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse.

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Art. 279

Allievo maestro d'ascia

Art. 279. (Allievo maestro d'ascia). Chi intende dedicarsi alla professione di maestro d'ascia deve domandare l'iscrizione nel registro come allievo maestro d'ascia. Per tale iscrizione 6 necessario avere compiuto i quattordici anni di eta', avere compiuto gli stadi del corso superiore elementare ed essere domiciliato in uno dei comuni dello Stato.

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Art. 280

Maestro d'ascia

Art. 280. (Maestro d'ascia) Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della, professione di maestro d'ascia occorrono i seguenti requisiti: a) avere compiuto i ventuno anni di eta'; b) essere iscritto nel registro di cui all'articolo 279; c) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; d) avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'autorita' marittima mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto; e) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il maestro d'ascia, puo' costruire e riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate.

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Art. 281

Cancellazione dai registri

Art. 281. (Cancellazione dai registri) Alla cancellazione dai registri del personale tecnico delle costruzioni navali si procede oltre che nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice, per i seguenti motivi: a) morte dell'iscritto; b) dichiarazione dell'iscritto di volere abbandonare la professione; c) avere riportato condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 238, n. 4. La causa di cancellazione prevista, dalla lett. c) del presente articolo non si applica agli allievi maestri d'ascia.

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Art. 282

Esami presso le direzioni marittime

Art. 282. (Esami presso le direzioni marittime) Per il conseguimento dei titoli professionali di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso, di capitano di macchina e di aspirante capitano di macchina nonche' della specializzazione alla pesca di cui alla lettera b) del numero 2 dell'articolo 250, sono tenute sessioni di esami presso le direzioni marittime di Genova, in febbraio e settembre; di Napoli in marzo e ottobre; di Venezia in giugno e dicembre; di Palermo in aprile e novembre e di Cagliari in gennaio e agosto. Il ministro per la marina mercantile puo' disporre che siano tenute sessioni d'esame per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo, presso altre direzioni marittime stabilendone l'epoca.

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Art. 283

Esami presso gli uffici compartimentali

Art. 283. (Esami presso gli uffici compartimentali) Per il conseguimento dei titoli professionali di padrone marittimo per il traffico e per la pesca, di marinaio autorizzato al piccolo traffico e alla pesca mediterranea, di capo barca per il traffico nello Stato, di meccanico navale di prima classe e di seconda classe e di fuochista autorizzato, nonche' dell'abilitazione a perito stazzatore sono tenute sessioni ordinarie di esami presso gli uffici compartimentali di Genova, in gennaio, aprile, luglio e ottobre; di Napoli, in febbraio, maggio, agosto e novembre; di Venezia, in marzo, giugno, settembre e dicembre; di Palermo, in marzo e ottobre; di Cagliari, in aprile e novembre e di Bari, in maggio e dicembre. Possono, inoltre, essere autorizzate dal direttore marittimo sessioni straordinarie di esami per uno dei titoli, o per la abilitazione professionale, anzidetti presso altri uffici compartimentali ai quali siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti.

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Art. 284

Esami presso gli uffici circondariali

Art. 284. (Esami presso gli uffici circondariali) Per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il traffico locale, di capo barca per la pesca costiera, di motorista abilitato, di marinaio motorista e per l'abilitazione a maestro d'ascia sono tenute, presso gli uffici circondariali marittimi, sessioni ordinarie di esami nei mesi di aprile e di ottobre. Possono, inoltre, essere autorizzate dal capo del compartimento, fuori dei mesi nei quali sono tenute sessioni ordinarie, sessioni straordinarie di esami per i conseguimento di uno dei titoli professionali, o della abilitazione professionale, di cui al presente articolo presso gli uffici circondari ai quali siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti.

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Art. 285

Avviso

Art. 285. (Avviso) Sessanta giorni prima dell'apertura della sessione di esami l'autorita' marittima mercantile pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati: a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami; b) i documenti prescritti; c) il programma degli esami; d) ogni altra opportuna indicazione. Tale avviso, per gli esami di cui all'articolo 282, e pubblicato anche presso tutti gli uffici compartimentali.

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Art. 286

Ammissione agli esami

Art. 286. (Ammissione agli esami) L'autorita' marittima mercantile informa i candidati della loro ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione nell'albo dell'ufficio dell'elenco nominativo degli ammessi.

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Art. 287

Inizio degli esami

Art. 287. (Inizio degli esami) Prima dell'inizio degli esami la commissione esaminatrice prende conoscenza dell'elenco degli aspiranti ammessi all'esame. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, prepara tre temi e li chiude in buste suggellate. Tali buste, firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario, solo conservate dal presidente. All'ora stabilita per ciascuna piova, il presidente della, commissione fa procedere all'appello nominativo dei candidati e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Fatta constatare l'integrita' della chiusura delle tre buste contenenti i temi, il presidente fa sorteggiare da parte di uno dei candidati il tema da svolgere.

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Art. 288

Esecuzione delle prove scritte

Art. 288. (Esecuzione delle prove scritte) Durante le prove scritte i candidati non possono comunicare fra di loro, non possono portare appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie ne' carta da scrivere, e i lavori devono, a pena di nullita', essere scritti esclusivamente su carta fornita dall'amministrazione, portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I candidati possono consultare solo le pubblicazioni eventualmente stabilite dalla commissione. Il concorrente che contravviene a tali disposizioni e' escluso dall'esame. Per assicurare l'osservanza delle disposizioni stesse e per vigilare sul regolare svolgimento degli esami, due membri della commissione devono trovarsi costantemente nella sala degli esami. Le prove scritte devono essere compiute nel tempo massimo stabilito dal programma di esame, trascorso il quale i lavori vengono ritirati anche se incompleti. Compiuto il lavoro, ciascun candidato, a pena di nullita', senza apporvi la firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio nome, cognome e paternita'. Chiusa, quindi, anche la busta piu' grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione della data e dell'ora della consegna. Al termine di ogni prova d'esame le buste vengono raccolte in un piego che e' suggellato dal presidente e da lui firmato, unitamente ad uno degli altri membri della commissione ed al segretario. Ciascuno dei pieghi contenenti i lavori, e' aperto dalla commissione all'atto in cui e' iniziata la revisione dei lavori stessi. Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti i lavori scritti siano stati giudicati.

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Art. 290

Ammissione agli esami orali

Art. 290. (Ammissione agli esami orali) I candidati che superano le prove scritte, conseguendo il voto di sei decimi per ciascuna di esse, sono ammessi a sostenere gli esami orali e gli esperimenti pratici. I candidati sono informati della loro ammissione agli esami orali e agli esperimenti pratici; inoltre un elenco di essi, in ordine alfabetico, e' pubblicato nell'albo dell'ufficio che ha bandito il concorso.

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Art. 291

Svolgimento delle prove orali e dell'esperimento pratico

Art. 291. (Svolgimento delle prove orali e dell'esperimento pratico) Le prove orali si svolgono alla presenza dell'intera commissione. La durata dell'esperimento pratico e' stabilita dal programmata di esame.

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Art. 292

Risultato degli esami

Art. 292. (Risultato degli esami) I candidati che conseguono la media di almeno sei decimi mi ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di prove orali e, ove sia prescritto, nell'esperimento pratico, sono dichiarati idonei. Quelli che non conseguono l'idoneita' non possono presentarsi a nuovo esame se non sono trascorsi almeno sei mesi dall'apertura della sessione cui hanno partecipato e devono, in ogni caso, ripetere tutte le prove.

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Art. 293

Verbale degli esami

Art. 293. (Verbale degli esami) Di tutte le operazioni svolte, delle deliberazioni adottate dalla commissione e del risultato degli esami dei singoli candidati e' redatto, per ogni seduta, processo verbale che e' sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Al termine della sessione viene redatto altro processo verbale riassuntivo dei risultati degli esami.

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Art. 294

Spese per gli esperimenti pratici

Art. 294. (Spese per gli esperimenti pratici) Qualora per gli esperimenti pratici sia necessario l'impiego di mezzi nautici, le spese relative sono a carico dei candidati.

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Art. 295

Autorita' competente al rilascio dei titoli professionali

Art. 295. (Autorita' competente al rilascio dei titoli professionali) Fermo quanto e' stabilito dal primo comma dell'articolo 124 del codice per il rilascio delle patenti relative ai titoli di capitano superiore di lungo corso di capitano superiore di macchina, di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali e' effettuato: 1) dal capo del compartimento marittimo per i titoli: a) di aspirante e di allievo capitano di lungo corso, di aspirante e di allievo capitano di macchina, di padrone marittimo, di meccanico navale, di marinaio autorizzato, di fuochista autorizzato e di capo barca per il traffico nello Stato; b) d'ingegnere navale e di costruttore navale; 2) dal capo del circondario marittimo per i titoli: a) di capo barca per il traffico locale, di capo barca per la pesca costiera, di motorista abilitato, di conduttore e di marinaio motorista; b) di maestro d'ascia. Per ottenere le patenti e i documenti di abilitazione gli interessati devono presentare all'ufficio di iscrizione domanda corredata dell'estratto del verbale di esame nonche' degli altri documenti prescritti.

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Art. 296

Modelli delle patenti

Art. 296. (Modelli delle patenti) Le patenti e gli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali di cui all'articolo 123 del codice sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile.

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Art. 297

Esami

Art. 297. (Esami) Il ministro per la marina mercantile stabilisce, in via generale la composizione delle commissioni giudicatrici, le norme e le modalita' per la costituzione di esse, i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami, nonche' le norme per l'effettuazione di quieti e per gli esperimenti pratici. Il ministro stabilisce altresi' in via generale i documenti che devono essere presentati per il rilascio delle patenti e degli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali.

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Art. 298

Navigazione valida per conseguire i titoli professionali

Art. 298. (Navigazione valida per conseguire i titoli professionali) La navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli professionali deve essere effettuata almeno per un terzo su navi nazionali. La navigazione effettuata per il traffico locale e per la pesca costiera e' valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista: non e' valida per il conseguimento degli altri titoli professionali. La navigazione richiesta dal presente articolo deve essere effettuata in acque marittime.

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Art. 299

Attivita' di lavoro richiesta per conseguire i titoli professionali

Art. 299. (Attivita' di lavoro richiesta per conseguire i titoli professionali). L'attivita' di lavoro richiesta per il conseguimento dei titoli professionali deve essere effettuata presso gli stabilimenti indicati in via generale dal ministro per la marina mercantile.

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Art. 300

Velocita' delle navi agli effetti dell'imbarco dei capitani superiori di lungo corso e dei capitani di macchina

Art. 300. (Velocita' delle navi agli effetti dell'imbarco dei capitani superiori di lungo corso e dei capitani di macchina) La velocita' delle navi nei casi previsti negli articoli 249 e 266 e' quella risultante alle prove. Ove tali prove non siano state effettuate, la velocita' e' quella, massima di navigazione, maggiorata di un coefficiente stabilito dall'autorita' marittima mercantile in relazione alle caratteristiche di ciascuna nave.

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Art. 301

Annotazioni delle abilitazioni successive

Art. 301. (Annotazioni delle abilitazioni successive) Quando il marittimo in possesso di titolo professionale consegue i requisiti che lo abilitano ad esercitare le varie attribuzioni stabilite per il titolo di cui egli e' in possesso l'autorita' marittima mercantile annota sul libretto di navigazione tali successive abilitazioni, dandone comunicazione all'ufficio d'iscrizione del marittimo per l'annotazione in matricola.

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Art. 302

Distinzione fra navi maggiori e navi minori

Art. 302. (Distinzione fra navi maggiori e navi minori) Agli effetti del secondo comma dell'articolo 136 del codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte a navigazione di altura. Si considerano navi costiere tutte le altre navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera. Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.

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Art. 303

Procedura per la distinzione

Art. 303. (Procedura per la distinzione) L'iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti e' determinata dal capo del compartimento o, nel caso previsto dall'articolo 148 del codice, dall'autorita' consolare. A tal fine, nel richiedere l'iscrizione, il proprietario deve presentare all'ufficio del porto presso il quale intende ottenere l'iscrizione stessa: 1) la documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere, alle dotazioni e alle sistemazioni riservate all'equipaggio; 2) una, dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante. Contro il provvedimento dei capo dei compartimento o dell'autorita' consolare il richiedente puo' proporre ricorso al ministro.

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Art. 304

Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti

Art. 304. (Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti) Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali, per compiere viaggi per l'estero, devono essere munite di autorizzazione dell'autorita' marittima secondo le norme stabilite dal ministro per la marina mercantile. Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri consolari possono navigare unicamente nelle acque dello Stato nel quale ha sede l'ufficio d'iscrizione.

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Art. 305

Ristazzatura nello Stato di navi stazzate all'estero

Art. 305. (Ristazzatura nello Stato di navi stazzate all'estero) La stazzatura della nave eseguita all'estero a norma del secondo comma dell'articolo 139 del codice deve essere nuovamente eseguita in via definitiva nello Stato, nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'approdo nello Stato e in ogni caso prima che la nave intraprenda un nuovo viaggio per l'estero.

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Art. 306

Esami per periti stazzatori

Art. 306. (Esami per periti stazzatori) Possono conseguire e l'abilitazione di perito stazzatore, ai sensi dell'articolo 138 del codice, i costruttori navali e i capitani di lungo corso che abbiano superato un esame pratico presso l'ufficio compartimentale davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento stesso secondo le modalita' stabilite, in via generale, dal ministro per la marina mercantile. Il ministro predetto determina altresi' in via generale i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami e le modalita' degli esami. Quando nella circoscrizione del compartimento non vi un numero sufficiente di ingegneri e costruttori navali o di capitani di lungo corso, abilitati a esercitare le funzioni di perito stazzatore, il ministro per la marina mercantile puo' autorizzare l'ammissione all'esame di padroni marittimi o di altre persone in considerazione della loro particolare attivita' tecnica.

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Art. 307

Rilascio dei certificati di abilitazione

Art. 307. (Rilascio dei certificati di abilitazione) I certificati di abilitazione all'esercizio delle funzioni di perito stazzatore sono rilasciati dal capo del compartimento.

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Art. 308

Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi maggiori

Art. 308. (Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi maggiori) Il nome della nave e quello del luogo dell'ufficio di iscrizione devono essere segnati in modo ben visibile sulla superficie esterna della poppa con lettere di altezza non minore di dieci centimetri e di larghezza proporzionata. Il nome del luogo d'iscrizione deve essere segnato sotto quello della nave. Il nome della nave deve essere parimenti segnato in modo ben visibile ai due lati della prora.

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Art. 309

Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti

Art. 309. (Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti) Il numero d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. Tale numero e' preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione, stabilita dal ministro per la marina mercantile.

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Art. 310

Societa' autorizzate a possedere navi italiane

Art. 310. (Societa' autorizzate a possedere navi italiane) Agli effetti dell'articolo 143, secondo comma, del codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle societa' le cui partecipazioni spettano per tre quarti a cittadini italiani. La prevalenza degli interessi nazionali negli Organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle societe' in nome collettivo quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani, nelle societa' in accomandita quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari, e nelle societa' per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative e negli altri enti privati di cui al successivo articolo 312 quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.

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Art. 311

Elenco delle societa' autorizzate

Art. 311. (Elenco delle societa' autorizzate) La societa' che richiede l'autorizzazione prevista dall'articolo 143 del codice deve inoltrare al ministro per la marina mercantile domanda corredata dei documenti, rilasciati dall'autorita' competente, dai quali risulti la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo precedente. La societa' che richiede l'equiparazione prevista dall'articolo 144 del codice deve inoltrare al ministro per la marina mercantile domanda corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonche' da (documenti, rilasciati dall'autorita' competente, dai quali risulti che la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa e' nello Stato. L'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 143 del codice e' tenuto presso il ministero della marina mercantile, e indica, per ciascuna societa' autorizzata, la denominazione sociale, la sede, il capitale e gli elementi dai quali si desume la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale e negli organi di amministrazione, ovvero, nel caso di societa' equiparate a norma dell'articolo 144 del codice, la costituzione o la sede o l'oggetto principale dell'impresa nello Stato.

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Art. 312

Istituzioni di carattere privato con personalita' giuridica

Art. 312. (Istituzioni di carattere privato con personalita' giuridica) Agli effetti dell'articolo 143 del codice, tra le societa' s'intendono compresi gli enti di carattere privato che abbiano acquistato la personalita' giuridica a norma dell'articolo 12 del codice civile.

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Art. 313

Matricole e registri delle navi e dei galleggianti marittimi

Art. 313. (Matricole e registri delle navi e dei galleggianti marittimi) Le imatricole delle navi maggiori e i registri delle navi minori e dei galleggianti sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile. I registri delle navi minori e dei galleggianti sono tenuti, oltre che dagli uffici indicati dal secondo comma dell'articolo 146 del codice, dagli uffici locali ma rittimi. Possono essere tenuti anche dalle delegazioni di spiaggia, qualora ne sia riconosciuta la necessita' dal direttore marittimo. Le matricole si distinguono in: a) matricola dei piroscafi e delle motonavi; b) matricola delle altre navi maggiori. Le matricole e i registri sono corredati da rubriche

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Art. 314

Tipi delle navi

Art. 314. (Tipi delle navi) Nelle matricole, nei registri e in tutti gli altri documenti, ufficiali le navi sono indicate secondo i tipi specificati in leggi e regolamenti speciali. Per le navi addette alla navigazione da diporto e' aggiunta la menzione della loro destinazione.

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Art. 315

Documenti per l'iscrizione

Art. 315. (Documenti per l'iscrizione) Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto e' disposto dall'articolo 303, il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti: 1) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica o, quando la nave e' stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione; 2) il certificato di stazza. Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorita' consolare deve trasmettere al ministro della marina mercantile: 1) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica; 2) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati a termini dell'articolo 149 del codice; 3) il certificato di stazza, se la stazzatura e' stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139 del codice; 4) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia' di nazionalita' estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali; 5) una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave. Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve versare la somma e presentare i documenti indicati nel comma precedente, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 3. Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato d'iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi. L'iscrizione di navi maggiori non puo' essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140 del codice.

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Art. 316

Iscrizione delle navi minori e dei galleggianti nei registri

Art. 316. (Iscrizione delle navi minori e dei galleggianti nei registri) Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri con un numero progressivo e con l'indicazione, di nave minore o di galleggiante.

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Art. 317

Designazione di rappresentante del proprietario

Art. 317. (Designazione di rappresentante del proprietario) Il rappresentante del proprietario designato a termine dell'articolo 147 del codice deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave la dichiarazione del proprietario, con firma autenticata, che gli attribuisce tale qualita'. La dichiarazione e' annotata sulla matricola o sul registro d'iscrizione.

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Art. 318

Mancata designazione di rappresentante

Art. 318. (Mancata designazione di rappresentante) Se il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui e' l'ufficio di iscrizione della nave non provvede a designare un rappresentante ivi residente, l'ufficio invita l'interessato a procedere alla predetta designazione, fissandogli il termine. Trascorso inutilmente tale termine, sempre che nel luogo di iscrizione della nave non risieda l'armatore o il suo rappresentante, e sempre che non debba farsi luogo al trasferimento dell'iscrizione della nave a norma dell'articolo 422, ultimo comma, l'ufficio promuove, nei modi previsti dall'articolo 320, l'iscrizione nelle matricole dell'ufficio del luogo di domicilio del proprietario. Quando il proprietario non abbia il domicilio in una> localita' in cui esista un ufficio marittimo autorizzato a tenere le matricole, le notificazioni degli atti relativi alla nave sono fatte, a tutti gli effetti, presso l'ufficio d'iscrizione della nave. L'ufficio d'iscrizione provvede analogamente per le navi minori e per i galleggianti nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 147 dei codice.

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Art. 319

Domanda di trasferimento

Art. 319. (Domanda di trasferimento) Quando il proprietario chiede il passaggio della nave o del galleggiante dalle matricole o dai registri di un ufficio a quelli di un altro deve farne domanda scritta all'ufficio d'iscrizione.

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Art. 320

Modalita' della nuova iscrizione

Art. 320. (Modalita' della nuova iscrizione) Nei casi indicati negli articoli 318, 319 e 422 l'ufficio che deve procedere al trasferimento della nave o del galleggiante trasmette all'ufficio presso il quale la nave o il galleggiante deve essere iscritto l'estratto della matricola, o del registro e il certificato di stazza. Tale ufficio iscrive la nave o il galleggiante nelle matricole o nei registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riporta letteralmente le annotazioni relative alla proprieta' e agli altri diritti reali e comunica la data e il numero della nuova iscrizione all'ufficio di provenienza. Questo provvede alla cancellazione della nave o del galleggiante, facendo menzione sulla matricola o sul registro del motivo della cancellazione, nonche' dell'ufficio, della data e del numero di nuova iscrizione. Gli estremi della nuova iscrizione sono annotati, appena possibile, sull'atto di nazionalita' o sulla licenza e sugli altri documenti di bordo.

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Art. 321

Annotazione dell'armamento e del disarmo

Art. 321. (Annotazione dell'armamento e del disarmo) Sulle matricole e sui registri d'iscrizione delle navi deve farsi annotazione dei dati relativi all'armamento e al disarmo con l'indicazione del luogo e della data, nonche', per le navi maggiori, del numero e della data del rilascio del ruolo d'equipaggio. Se l'armamento o il disarmo avviene in luogo diverso da quello dell'ufficio d'iscrizione della nave, l'ufficio del luogo ne avvisa quello competente e gli trasmette le notizie relative, affinche' siano eseguite le corrispondenti annotazioni nelle matricole o nei registri d'iscrizione.

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Art. 322

Iscrizione nei registri dell'autorita' consolare

Art. 322. (Iscrizione nei registri dell'autorita' consolare) Per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' consolare a termini dell'articolo 148 del codice, si osservano le norme per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato.

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Art. 323

Atto di nazionalita'

Art. 323. (Atto di nazionalita') L'atto di nazionalita' e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.

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Art. 324

Domanda per il rilascio dell'atto di nazionalita'

Art. 324. (Domanda per il rilascio dell'atto di nazionalita') Per ottenere l'atto di nazionalita' il proprietario della nave deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione, il quale la trasmette alla competente direzione marittima, corredandola dei documenti di cui all'articolo 315, nonche' del certificato della potenza dell'apparato motore da rilasciarsi dall'ufficio competente a norma delle leggi speciali e della quietanza di pagamento della tassa per il rilascio dell'atto di nazionalita'.

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Art. 325

Rilascio e trasmissione dell'atto di nazionalita'

Art. 325. (Rilascio e trasmissione dell'atto di nazionalita') La direzione marittima compila l'atto di nazionalita' a norma dell'articolo 150 del codice e lo trasmette al l'ufficio di iscrizione della nave. L'ufficio d'iscrizione riporta sulla matricola l'indicazione della data e del numero dell'atto di nazionalita'; annota sull'atto stesso il numero di matricola nonche' le eventuali trascrizioni effettuate nel frattempo sulla matricola e quindi, unitamente al certificato di stazza, consegna l'atto al proprietario o all'armatore o al comandante della nave. Se l'atto di nazionalita' riguarda navi provenienti da bandiera estera, l'autorita' marittima mercantile che lo rilascia ne informa l'autorita' doganale del luogo di iscrizione.

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Art. 326

Licenza delle navi e dei galleggianti

Art. 326. (Licenza delle navi e dei galleggianti) La licenza delle navi minori e dei galleggianti e' conforme al I modello approvato dal ministro per la marina, mercantile.

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Art. 327

Rinnovazione dell'atto di nazionalita' e della licenza

Art. 327. (Rinnovazione dell'atto di nazionalita' e della licenza) L'atto di nazionalita' e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono piu' contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.

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Art. 328

Documenti per la rinnovazione dell'atto di nazionalita

Art. 328. (Documenti per la rinnovazione dell'atto di nazionalita) Nei casi in cui e' prescritta a la rinnovazione dell'atto di nazionalita', il proprietario deve presentare all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti: 1) l'atto di nazionalte' da sostituire, salvo il caso di perdita o di distruzione; 2) l'estratto di matricola della nave; 3) la quietanza di pagamento della tassa per il rilascio del nuovo atto di nazionalita'; 4) il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle catteristiche principali o del tipo della nave; 5) il nuovo certificato di stazza in caso di combattimento della stazza. L'ufficio d'iscrizione trasmette alla competente direzione marittima i documenti, allegando nel caso di di perdita o di distruzione dell'atto di nazionalita' la copia del processo verbale di cui all'articolo 383 e, nel caso, di cambiamento del nome, comunica gli estremi della approvazione ministeriale.

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Art. 329

Documenti per la rinnovazione della licenza

Art. 329. (Documenti per la rinnovazione della licenza) Nei casi in cui e' prescritta la rinnovazione della licenza, il proprietario deve presentare all'ufficio d'iscrizione i seguenti documenti: 1) la licenza da sostituire, salvo il caso di perdita o di distruzione; 2) la quietanza di pagamento della tassa per il rilascio della nuova licenza; 3) il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle caratteristiche principali o del tipo della nave o del galleggiante; 4) il nuovo certificato di stazza in caso di cambiamento di stazza della nave o del galeggiante.

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Art. 330

Aggiornamento delle matricole e dei registri

Art. 330. (Aggiornamento delle matricole e dei registri) Quando alla nave o al galleggiante viene rilasciato un nuovo atto di nazionalita', o una nuova licenza, le matricole o i registri devono essere aggiornati.

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Art. 331

Ritrovamento dell'atto di nazionalita' o della licenza

Art. 331. (Ritrovamento dell'atto di nazionalita' o della licenza) L'atto di nazionali o la licenza smarriti, se vengono ritrovati, sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione ovvero riconsegnati alla nave se non e' stato ancora rilasciato il nuovo atto o la nuova licenza.

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Art. 332

Visto annuale sulla licenza

Art. 332. (Visto annuale sulla licenza) La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorita' marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validita' e per il pagamento delle relative tasse.

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Art. 333

Contenuto del passavanti provvisorio

Art. 333. (Contenuto del passavanti provvisorio) Il passavanti provvisorio e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) autorizzazione a inalberare la bandiera nazionale; 2) nome, tipo e stazza, ufficio d'iscrizione; 3) nome del proprietario e dell'armatore; 4) durata della sua validita'; 5) motivo del rilascio. Se la nave e' sprovvista di ruolo d'equipaggio, il passavanti provvisorio deve contenere anche l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso.

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Art. 334

Contenuto della licenza provvisoria

Art. 334. (Contenuto della licenza provvisoria) La licenza provvisoria e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile e deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo, nonche' l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione delle qualifiche e delle retribuzioni.

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Art. 335

Ritiro dei documenti provvisori

Art. 335. (Ritiro dei documenti provvisori) Al momento del rilascio dell'alto di nazionalita' o della licenza, l'autorita' competente provvede al ritiro dei documenti provvisori.

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Art. 336

Atti di nazionalita', e licenze di navi cancellate dai registri

Art. 336. (Atti di nazionalita', e licenze di navi cancellate dai registri) L'atto di nazionalita' o la licenza delle navi cancellate dalle matricole o dai registri sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione.

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Art. 337

Bandiera delle navi mercantili

Art. 337. (Bandiera delle navi mercantili) La bandiera nazionale da usarsi dalle navi mercantili deve avere l'altezza eguale ai due terzi della larghezza. La bandiera nazionale e' alzata all'asta di poppa, o all'estremita' del picco o dell'antenna di poppa. Le navi mercantili non possono alzare la fiamma e le insegne di comando adoperate dalle navi da guerra.

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Art. 338

Uso della bandiera in navigazione

Art. 338. (Uso della bandiera in navigazione) In navigazione la bandiera nazionale si tiene alzata qualunque sia l'ora, quando si naviga in prossimita' di terra o a portata di opere militari, quando si incontrano navi che tengono spiegata la loro bandiera o navi di cui si voglia riconoscere la nazionalita' e quando una nave da guerra nazionale o di potenza amica ne faccia invito alzando la propria bandiera.

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Art. 339

Uso della bandiera in porto

Art. 339. (Uso della bandiera in porto) In porto la bandiera nazionale deve essere alzata in tutte le feste nazionali, in tutte le solennita' civili e quando viene ordinato dall'autorita' marittima mercantile; essa si alza alle otto e si ammaina al tramonto del sole. Durante la sosta nei porti nazionali le navi mercantili alzano la gala di bandiera nelle feste nazionali e quando venga ordinato dall'autorita' marittima. La bandiera deve essere altresi' alzata all'entrata nei porti e all'uscita, nonche' durante i movimenti in porto.

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Art. 340

Uso della bandiera da parte delle navi estere

Art. 340. (Uso della bandiera da parte delle navi estere) Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all'entrata nei porti e all'uscita, nonche' durante i movimenti in porto e quando viene ordinato dall'autorita' marittima mercantile.

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Art. 341

Uso della bandiera di Stato estero

Art. 341. (Uso della bandiera di Stato estero) L'uso da parte delle navi nazionali della bandierai di Stati esteri all'entrata nei rispettivi porti o all'uscita o durante la permanenza nelle loro acque territoriali e' regolato, a condizione di reciprocita', dagli usi internazionali. Quando viene alzata la bandiera di Stati esteri deve essere sempre alzata al picco dell'albero poppiero o all'asta di poppa anche la bandiera nazionale italiana. Nelle feste nazionali e nelle solennita' civili di uni> Stato estero il comandante della nave nazionale, che trovasi in un porto o nelle acque territoriali di detto Stato, deve domandare istruzioni all'autorita' consolare per l'uso della bandiera nazionale e di quella dello Stato estero.

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Art. 342

Vendita giudiziale di navi e di carati di proprieta' di stranieri.

Art. 342. (Vendita giudiziale di navi e di carati di proprieta' di stranieri.) Alla vendita giudiziale di carati di nave prevista dall'ultimo comma degli articoli 158 e 159 del codice non possono concorrere se non cittadini o enti pubblici italiani ovvero societa' o enti italiani autorizzati a, norma dell'articolo 143 del codice o stranieri e societa' equiparati a norma dell'articolo 144 del codice stesso.

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Art. 343

Processo verbale di demolizione

Art. 343. (Processo verbale di demolizione) La demolizione della nave o del galleggiante dove risultare da processo verbale compilato dall'autorita' n marittima mercantile ovvero dall'autorita' consolare del luogo dove e' avvenuta.

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Art. 344

Indagini in caso di perdita presunta

Art. 344. (Indagini in caso di perdita presunta) Qualora non si abbiano notizie di una nave o di un, galleggiante, l'ufficio d'iscrizione procede alle opportune indagini, rivolgendosi ai proprietari, agli armator: , agli assicuratori e a chiunque altro ritenga in grado di darne notizia. Ove da tali indagini sia da presumere la perdita della nave o del galleggiante e siano trascorsi i termini indicati dall'articolo 162 del codice, l'ufficio predetto ne' redige processo verbale.

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Art. 345

Cancellazione dai registri

Art. 345. (Cancellazione dai registri) La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e delle navi minori e dei galleggianti dai registri si effettua: 1) per la perdita effettiva o presunta, in base al processo verbale compilato dall'autorita' marittima mercantile ovvero dall'autorita' consolare; 2) per la demolizione, in base al relativo verbale; 3) per la perdita dei requisiti di nazionalita', in base al certificato di dismissione di bandiera; 4) per il passaggio in altra matricola o in altro registro, in base alla comunicazione da parte dell'autorita' competente della avvenuta nuova iscrizione.

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Art. 346

Commissione per le riparazioni e per le demolizioni

Art. 346. (Commissione per le riparazioni e per le demolizioni) La Commissioni prevista dall'articolo 161 del codice e' composta da un ufficiale di porto, da Un capitano di lungo corso e da un ingegnere o costruttore navale designati dal capo del compartimento. Quando si tratta di navi minori o galleggianti, possono essere chiamati a far parte della commissione un padrone marittimo e un maestro d'ascia. Il giudizio della commissione deve constare da processo verbale. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.

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Art. 347

Stivaggio delle navi

Art. 347. (Stivaggio delle navi) L'autorita' marittima mercantile o quella consolare ha facolta' di accertarsi, in qualunque momento, del regolare stivaggio delle merci caricate sulle navi e di ordinare a tal fine visite e ispezioni. Le visite e le ispezioni per l'accertamento del regolare stivaggio sono eseguite secondo le norme stabilite per l'accertamento delle condizioni di navigabilita'. Tenuto conto dei risultati delle visite e delle ispezioni, l'autorita', marittima mercantile o quella consolare dispone gli opportuni provvedimenti. Tali autorita', possono rifiutare le spedizioni alla, nave in caso di inosservanza dei provvedimenti da esse disposti.

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Art. 348

Visite ed ispezioni alle navi

Art. 348. (Visite ed ispezioni alle navi) Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 166 del codice, all'accertamento delle altre condizioni previste dall'articolo 164 del codice si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.

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Art. 350

Numerazione

Art. 350. (Numerazione) I ruoli di equipaggio sono numerati dal ministero della marina mercantile. La numerazione, giunta al numero diecimila, e' rinnovata; tutti i ruoli, compresi dall'uno al diecimila, formano una serie. Le serie prendono un numero progressivo.

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Art. 351

Distribuzione dei ruoli

Art. 351. (Distribuzione dei ruoli) Il ministero della marina mercantile provvede all'invio dei ruoli di equipaggio agli uffici compartimentali, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, e agli uffici consolari. Gli uffici compartimentali e consolari trascrivono, in un registro conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, i numeri dei ruoli di equipaggio e danno ricevuta dei ruoli stessi al ministero della marina mercantile. Altrettanto fanno gli uffici circondariali verso l'ufficio compartimentale e gli uffici di porto verso l'ufficio circondariale da cui dipendono. I ruoli di equipaggio, prima di essere posti in uso, devono essere numerati, firmati e bollati col timbro di ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorita' consolare. Nella prima pagina del ruolo deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto o dalla autorita' consolare, attestante il numero delle pagine di cui il ruolo si compone, il nome, il tipo, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio.

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Art. 352

Consegna

Art. 352. (Consegna) Gli uffici marittimi, all'atto del rilascio del ruolo di equipaggio, devono riportare le annotazioni in esso contenute in un registro copia ruoli conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Ogni qualvolta gli uffici marittimi rilasciano un ruolo di equipaggio devono darne notizia alla cassa nazionale perla previdenza marinara.

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Art. 353

Fogli supplementari

Art. 353. (Fogli supplementari) Qualora, nel periodo di validita', sia necessario aggiungere al ruolo di equipaggio fogli supplementari, devono essere fatte sul ruolo stesso le opportune annotazioni. I fogli aggiunti devono portare il numero e la serie del ruolo al quale si riferiscono, il bollo d'ufficio e la firma del funzionario che ha rilasciato i fogli supplementari.

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Art. 354

Domata del ruolo

Art. 354. (Domata del ruolo) La durata del ruolo non puo' eccedere il periodo di tre anni, dalla data di rilascio. Allo spirare di questo termine gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolo ritirato e' trasmesso alla cassa nazionale per la previdenza marinara, la quale, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti lo restituisce all'ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico. I ruoli rilasciati dall'autorita' consolare, dopo decontati, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal ministro per la marina mercantile.

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Art. 355

Proroga della validita' del ruolo

Art. 355. (Proroga della validita' del ruolo) Qualora la nave alla data di scadenza, del ruolo si trovi all'estero e l'ufficio consolare sia sprovvisto di ruoli, la validita' del ruolo e' prorogata, (on annotazioni dell'ufficio stesso, sino a quando la nave non faccia scalo in un porto in cui sia possibile provvedere al rilascio di un nuovo ruolo. In tal caso l'ufficio consolare che pone l'annotazione di cui al precedente comma deve darne notizia all'ufficio che ha rilasciato il ruolo.

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Art. 356

Annotazioni relative all'armamento e al disarmo

Art. 356. (Annotazioni relative all'armamento e al disarmo) L'annotazione dell'armamento della nave si effettua all'atto dell'imbarco dell'equipaggio; quella del disarmo all'atto dello sbarco di tutto l'equipaggio. Il ruolo della nave in disarmo e' custodito dall'ufficio di Porto del luogo dove si trova la nave, per il periodo di validita' del ruolo stesso.

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Art. 357

Annotazioni relative alle persone arruolate

Art. 357. (Annotazioni relative alle persone arruolate) Relativamente all'indicazione di cui al n. 5 dell'articolo 170 del codice, il ruolo di equipaggio deve anche contenere, per ciascuna persona arruolata, il nome, il compartimento d'iscrizione e il numero di matricola, la data e il luogo di imbarco e sbarco, la firma di chi effettua il movimento e il timbro d'ufficio. Quando la retribuzione e' convenuta nelle forme indicate dalle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 325 del codice si deve indicare sul ruolo la parte spettante all'arruolato in rapporto al numero totale delle parti convenuto e specificare gli altri elementi fissi della retribuzione. Le stesse annotazioni si effettuano sulla licenza delle navi minori ai fini dell'applicazione degli articoli 172, 330 e 1287 del codice. I contratti di arruolamento stipulati in localita' estera dove non sia autorita' consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati dalla autorita' marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorita'.

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Art. 358

Firma delle annotazioni

Art. 358. (Firma delle annotazioni) Le annotazioni apposte sul ruolo di equipaggio e sulla licenza devono essere firmate dall'autorita' che le esegue.

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Art. 359

Ricostituzione del ruolo

Art. 359. (Ricostituzione del ruolo) Nel caso di dispersione o di distruzione del ruolo di equipaggio l'ufficio che lo ha rilasciato deve provvedere alla ricostituzione del ruolo assumendo le necessarie infomazioni dall'armatore della nave e dalle autorita' marittime o consolari che abbiano effettuato movimenti sul ruolo stesso. Il ruolo cosi' ricostituito prende lo stesso numero di quello disperso o distrutto e deve essere inviato, per il deconto, alla cassa nazionale per la previdenza marinara.

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Art. 360

Comunicazione della dispersione o distruzione del ruolo

Art. 360. (Comunicazione della dispersione o distruzione del ruolo) L'autorita' che accerta la dispersione o la distruzione del ruolo ai termini dell'articolo 199 del codice deve darne notizia all'ufficio marittimo che lo ha rilasciato per i provvedimenti di cui all'articolo precedente.

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Art. 361

Ritrovamento del ruolo

Art. 361. (Ritrovamento del ruolo) Qualora il ruolo smarrito sia ritrovato, deve essere trasmesso all'autorita' marittima mercantile che lo ha rilasciato. In tal caso questa ne fa invio alla cassa nazionale per la previdenza marinara che provvede al confronto tra il ruolo stesso e quello ricostituito per gli eventuali conguagli agli effetti del deconto.

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Art. 362

Forma e vidimazione

Art. 362. (Forma e vidimazione) I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile e prima di essere posti in uso devono essere numerati, firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorita' consolare. Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio.

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Art. 363

Tenuta

Art. 363. (Tenuta) I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna.

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Art. 364

Presentazione

Art. 364. (Presentazione) I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'autorita' marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facolta' di rilasciarne copie o estratti.

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Art. 365

Ritiro e custodia

Art. 365. (Ritiro e custodia) Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163 del codice, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio d'iscrizione della nave. Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'autorita' del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalita' di cui all'articolo 362, li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.

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Art. 366

Libri provvisori

Art. 366. (Libri provvisori) Se in corso di navigazione un libro di bordo e' esaurito o perduto o distrutto, il comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione. Il libro provvisorio e' valido fino al primo porto di approdo, dove il comandante deve fare la sua dichiarazione all'autorita' marittima mercantile o a quella consolare. Queste redigono, in calce al libro provvisorio e (dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'ufficio d'iscrizione della nave.

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Art. 367

Sostituzione dei libri provvisori

Art. 367. (Sostituzione dei libri provvisori) Dopo la redazione del processo verbale, di cui allo articolo precedente l'autorita' marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia, un nuovo libro. Il libro di bordo provvisorio ritirato e' trasmesso per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave. Quando l'autorita' marittima mercantile o quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresi' l'obbligo del comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.

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Art. 368

Sequestro

Art. 368. (Sequestro) L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, se rileva che in un libro di bordo sono state inserite false dichiarazioni, dispone il sequestro del libro e compila processo verbale, che deve essere allegato alla denuncia, all'autorita' giudiziaria unitamente al libro sequestrato. Il tal caso alla nave viene rilasciato un nuovo libro di bordo.

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Art. 369

Inventario di bordo

Art. 369. (Inventario di bordo) L'inventario di bordo deve essere sottoscritto dal comandante della nave, controfirmato dai periti incaricati della visita della nave e vistato dall'autorita' marittima mercantile o da quella consolare. Le variazioni negli attrezzi e negli altri oggetti di corredo e di armamento della nave devono essere annotate sull'inventario di bordo e giustificate col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale e di contabilita'. Nelle successive visite fatte alla nave, la verifica dell'inventario e delle variazioni suddette e' compiuta dai periti incaricati della visita, i quali ne fanno annotazione sull'inventario stesso; tale annotazione e' vistata dall'autorita' marittima, mercantile o da quella con sola re. Per le navi non soggette a visita, la verifica dell'inveitario deve essere fatta ogni due anni. La copia dell'inventario di bordo, agli effetti dell'articolo 621 del codice, e' vistata, all'atto della compilazione nonche' delle successive variazioni, dall'autorita' marittima mercantile o da quella consolare. Agli effetti previsti dagli articoli 247 e 248 del codice, le annotazioni relative alla destinazione e alla cessazione della pertinenza della nave devono essere vistate, a richiesta del proprietario o di un suo rappresentante ovvero del titolare del diritto sulla pertinenza, dalla autorita' marittima mercantile o da quella consolare.

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Art. 370

Giornale generale e di contabilita'

Art. 370. (Giornale generale e di contabilita') Il giornale generale e di contabilita', deve essere scritto dal comandante o da un ufficiale da lui incaricato e firmato dal comandante stesso. Su di esso, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 174, secondo comma, del codice, si devono annotare in ordine di data: 1) la qualita' e la quantita' complessiva del carico; 2) le cause che hanno prodotto variazioni all'inventario di bordo; 3) l'inventario degli oggetti e dei valori appartenenti alle persone decedute, scomparse o assenti dai bordo per altra causa; 4) la vendita o la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell'equipaggio o dei passeggeri deceduti; 5) il conto delle retribuzioni dovute alle persone dell'equipaggio disertate, decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa; 6) le azioni di merito compiute dalle persone dell'equipaggio o dai passeggeri; 7) le malattie e gli infortuni occorsi alle persone dell'equipaggio e ai passeggeri; 8) le riduzioni che per forza, maggiore si fossero fatte sulle razioni dei viveri; 9) i prestiti contratti; 10) il pegno o la vendita delle cose caricate; 11) tutto cio' che concerne l'ufficio del comandante, che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che puo' dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri di bordo.

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Art. 371

Giornale di navigazione

Art. 371. (Giornale di navigazione) Sul giornale di navigazione si devono fare, alla fine di ogni turno di guardia, le annotazioni richieste dal terzo comma dell'articolo 174 del codice. Il giornale di navigazione e' scritto e firmato dal comandante per le guardie da lui fatte e per ogni altra annotazione che egli stimi opportuna; e' scritto e firmato dagli ufficiali di bordo per le guardie da essi fatte ed e' vistato dal comandante.

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Art. 372

Giornale di carico

Art. 372. (Giornale di carico) Terminato l'imbarco o lo sbarco delle merci, le annotazioni, indicate nell'articolo 174, quarto comma, del codice, sul giornale di carico devono essere competente con la data e con la firma dell'ufficiale incaricato dal comandante e col visto del comandante stesso.

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Art. 373

Contenuto del giornate di macchina

Art. 373. (Contenuto del giornate di macchina). Il giornale di macchina consta di una premessa e di due parti. La premessa, compilata dal direttore di macchina, comprende una descrizione sommaria delle motrici delle caldaie e dei principali apparecchi ausiliari di bordo, con indicazioni sul loro funzionamento. Tale descrizione e' fatta secondo le istruzioni da emanarsi dal ministro della marina mercantile, salvo quelle varianti e aggiunte ritenute necessarie in relazione a particolari caratteristiche del macchinario e degli apparecchi e strumenti esistenti a bordo. La prima parte del giornale e' compilata a cura del direttore di macchina, in base ai dati e alle notizie che il personale di macchina in comando di guardia deve scrivere, guardia per guardia, su apposito quaderno. Tali dati e notizie devono essere firmati dal personale in comando di guardia sulla prima parte devono essere altresi' annotati: 1) le variazioni di andatura delle motrici ordinate sia durante la manovra sia durante la navigazione dal ponte di comando, con l'ora corrispondente letta, in ore e minuti primi, all'orologio di macchina; 2) l'eventuale rilievo di diagrammi indicatori; 3) gli avvenimenti straordinari, facendo semplice cenno della natura dell'avvenimento, del quale deve poi essere data notizia particolareggiata nella, Feconda parte del giornale; 4) i dati, per periodi successivi, di quattro in quattro ore, delle caratteristiche di funzionamento delle motrici e delle caldaie, nonche' i valori medi approssimativi delle caratteristiche di funzionamento degli apparecchi ausiliari principali 5) ogni altra notizia che il direttore di macchina o il personale di servizio in comando di guardia ritenga utile porre in evidenza. Il comandante della nave deve apporre il visto alle pagine corrispondenti ai giorni di arrivo e di partenza. Nella seconda parte del giornale devono essere scritti i nomi del comandante e del direttore di macchina in carica e l'eventuale sostituzione dei medesimi mentre il giornale e' in uso. Nella seconda parte devono essere altresi' annotati: 1) la descrizione sufficientemente dettagliata delle avarie di qualche importanza occorse alle motrici, alle caldaie o agli apparecchi ausiliari sia in navigazione sia in porto, indicando i provvedimenti presi a seguito delle varie riparazioni eseguite e i risultati ottenuti, esponendo considerazioni e presentando le proposte del caso; 2) le visite periodiche e occasionali passate alle macchine, alle caldaie e agli apparecchi ausiliari indicando, per le visite straordinarie, i motivi che le hanno determinate; 3) i grandi lavori di manutenzione e di riparazione delle motrici, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari; 4) le immissioni in bacino per la visita della carena o per qualsiasi altra circostanza. Devono essere sempre indicati la data e il luogo corrispondenti alle notizie riportate. Ogni rapporto del direttore di macchina, deve essere datato e sottoscritto, nonche' vistato dal comandante.

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Art. 374

Giornale radiotelegrafico

Art. 374. (Giornale radiotelegrafico) Il giornale radiotelegrafico e scritto dal marconista ed e' vistato dal comandante. In esso devono essere annotati i nomi degli operatori e degli ascoltatori, qualora siano presenti a bordo, nonche' qualsiasi avvenimento o incidente che riguardi il servizio radiotelegrafico o che interessi la sicurezza della vita umana in mare e, in particolare, tutti i dispacci scambiati o intercettati.

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Art. 375

Registro delle partenze

Art. 375. (Registro delle partenze) Presso ogni ufficio di porto e' tenuto un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave.

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Art. 376

Rilascio delle spedizioni

Art. 376. (Rilascio delle spedizioni) L'autorita' marittima, mercantile o quella consolare, nell'apporre il visto di cui all'articolo 179 del codice, indica la destinazione della nave, il numero delle persone dell'equipaggio, il numero dei passeggeri e la natura del carico. Il rilascio delle spedizioni puo' essere negato dall'autorita' marittima mercantile quando il proprietario l'armatore non abbia nominato un rappresentante nel luogo d'iscrizione della nave, a, norma degli articoli 147 e 267 del codice, e la coincidenza del luogo in cui e' il domicilio del proprietario o dell'armatore con il luogo in cui e' l'ufficio d'iscrizione della nave non sia ottenuta mediante il trasferimento dell'iscrizione a norma, degli articoli 318 e 422.

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Art. 377

Rilascio delle spedizioni alle navi straniere

Art. 377. (Rilascio delle spedizioni alle navi straniere) Il rilascio delle spedizioni alle navi straniere da parte dell'autorita' marittima mercantile risulta dal visto sulle carte di bordo; tuttavia quando sia consentito al comandante della nave straniera di consegnare le carte di bordo al proprio console, il rilascio delle spedizioni risulta da un permesso di partenza da compilarsi su modello approvato dal ministro per la marina mercantile. In ogni caso per il rilascio delle spedizioni alle navi straniere e' necessario il nulla osta consolare, quando nei porto risieda un console dello Stato, del quale la nave batte bandiera.

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Art. 378

Registro degli arrivi

Art. 378. (Registro degli arrivi) L'ufficio di porto annota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, gli arrivi delle navi anche in caso di rilascio volontario o forzato. Nel registro degli arrivi sono annotate tutte le indicazioni contenute nella nota prescritta dall'articolo 180 del codice.

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Art. 379

Vidimazione del giornale nautico

Art. 379. (Vidimazione del giornale nautico) L'ufficiale di porto che procede, a norma dell'articolo 181 del codice, alla vidimazione del giornale nautico vi appone il visto pagina per pagina, empiendo con linee gli spazi bianchi, cominciando dal giorno in cui fu iniziato il viaggio, oppure dall'ultimo visto, in modo da assicurare l'inalterabilita' del giornale stesso. La vidimazione e' apposta sul giornale generale di contabilita', su quello di navigazione e su quelli di carico o di pesca-, nonche' sul giornale di macchina e su quello radiotelegrafico.

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Art. 380

Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto e addette a servizi locali

Art. 380. (Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto e addette a servizi locali) La presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorita' marittima mercantile per la vidimazione deve essere effettuata per le navi destinate alla pesca costiera almeno una volta ogni sei mesi nonche' in caso di avvenimenti straordinari; per le navi destinate alla pesca mediterranea, almeno una volta al trimestre, ovvero quando si siano toccati o si debbano toccare scali esteri, nonche' in caso di avvenimenti straordinari; per le navi destinate alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'articolo 179 dei codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice. Per le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate o a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo per la vidimazione deve essere compiuta almeno una volta all'anno, ovvero quando la nave compie viaggi per localita' situate fuori della zona marittima in cui trovasi il porto di abituale ancoraggio nonche' in caso di avvenimenti straordinari; per le altre navi, da diporto si osservano le disposizioni dell'articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice. Per le navi addette ai servizi locali determinati con provvedimento del ministro per la marina mercantile, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta all'anno e quando le navi stesse compiono viaggi fuori dei limiti stabiliti nel provvedimento stesso.

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Art. 381

Menzione nel giornale nautico della denuncia di avvenimenti straordinari

Art. 381. (Menzione nel giornale nautico della denuncia di avvenimenti straordinari) Se nel giornale nautico non sono stati annotati gli avvenimenti straordinari verificatisi durante la navigazione, l'autorita' che, a norma del secondo comma dell'articolo 182 del codice, riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale, deve far menzione di questa formalita' nel giornale nautico.

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Art. 382

Formalita' dell'arrivo in porto estero

Art. 382. (Formalita' dell'arrivo in porto estero) Quando le formalita' indicate negli articoli 181 e 182 del codice non possono essere eseguite nei porti esteri, perche' non esiste autorita' consolare e all'autorita' locale non sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati internazionali, le formalita' stesse sono eseguite nel primo porto di approdo nello Stato o nel porto di approdo all'estero, dove risieda una autorita' consolare italiana.

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Art. 383

Rilascio di carte provvisorie di bordo

Art. 383. (Rilascio di carte provvisorie di bordo) Nel caso di perdita o di distruzione delle carte di bordo, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare redige processo verbale della denuncia del comandante della nave, procede alle indagini sulle cause e sulle circostanze della perdita o della distruzione e trasmette gli atti relativi all'ufficio che ha rilasciato le carte stesse. Le carte provvisorie di bordo rilasciate in sostituzione delle carte perdute o distrutte sono redatte in base agli altri documenti o certificati esistenti a bordo e, se necessario, in base a dichiarazione giurata del comandante della nave e delle altre persone dell'equipaggio, che siano in condizione di dare informazioni.

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Art. 384

Consegna di armi e di munizioni da parte dei passeggeri

Art. 384. (Consegna di armi e di munizioni da parte dei passeggeri) I passeggeri, all'atto dell'imbarco, devono consegnare al comandante della nave, che provvede a custodirli fino al momento dello sbarco, le armi e le munizioni in loro possesso. Il ritiro delle armi o munizioni nei confronti di coloro che le detengono a causa del loro ufficio o servizio e' ammesso solo per gravi ed accertate ragioni da indicarsi con apposita dichiarazione all'atto del ritiro.

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Art. 385

Imbarco di merci vietate e pericolose

Art. 385. (Imbarco di merci vietate e pericolose) Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 194 del codice, il comandante deve compilare processo verbale dei provvedimenti adottati, dai consegnarsi alla autorita' marittima mercantile o a quella consolare del porto di primo approdo. Il comandante del porto da' avviso all'autorita' doganale delle merci sbarcate con l'indicazione della localita' dove esse sono custodite.

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Art. 386

Iscrizione degli atti di stato civile

Art. 386. (Iscrizione degli atti di stato civile) L'iscrizione sul ruolo d'equipaggio degli atti di stato civile compilati a bordo delle navi deve essere effettuata nelle forme stabilite dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia. Oltre le indicazioni richieste dal secondo comma dell'articolo 205 del codice, sul giornale generale e di contabilita' devono essere indicate le generalita' delle persone cui l'atto si riferisce e dei testimoni.

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Art. 387

Processi verbali di scomparizione

Art. 387. (Processi verbali di scomparizione) Nei processi verbali di scomparizione da bordo per caduta in mare il comandante della nave deve indicare se a suo avviso ricorrono gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti dall'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile. La trasmissione dei processi verbali di scomparizione, a norma dell'articolo 210 del codice, deve essere fatta al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione si trovano le autorita' competenti ad eseguire le annotazioni nel registro delle nascite ai norma dell'articolo 211, secondo comma, del codice.

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Art. 388

Accertamento delle persone scomparse

Art. 388. (Accertamento delle persone scomparse) In caso di naufragio, in cui siano andate perdute le carte di bordo, l'autorita' marittima mercantile o quella, consolare per individuare le persone scomparse, si valle delle convenzioni d'arruolamento, del registro copia ruoli, delle annotazioni dei movimenti d'imbarco e sbarco dei componenti l'equipaggio e di ogni mezzo di indagine, Le autorita' stesse, ove necessario, devono rivolgersi all'armatore e alle autorita' marittime e consolari dei porti dove approdo' la nave per conoscere le eventuali variazioni avvenute nell'equipaggio e nei passeggeri. Le autorita' predette compilano processo verbale nel quale indicano le generalita' e la qualifica delle persone scomparse, nonche' le indagini effettuate e i relativi risultati.

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Art. 389

Registri per gli atti di stato civile

Art. 389. (Registri per gli atti di stato civile) Gli atti di stato civile e i processi verbali di scomparizione in mare compilati dalle autorita' marittime mercantili e da quelle consolari in base all'articolo 208 del codice, devono essere redatti su apposito registro nella forma stabilita dal ministro per la marina mercantile, d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.

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Art. 390

Trascrizione dei verbali di interrogatorio

Art. 390. (Trascrizione dei verbali di interrogatorio) All'autorita' marittima mercantile o a quella consolare, che a norma dell'articolo 209 del codice e' tenuta a provvedere alla redazione dei processi verbali di scomparizione in mare, devono essere trasmessi i verbali di interrogatorio dei naufraghi approdati in altra localita'.

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Art. 391

Inventario e custodia degli oggetti

Art. 391. (Inventario e custodia degli oggetti) In caso di morte in navigazione di persona imbarcata, il comandante deve procedere, in presenza di due testimoni, alla formazione dell'inventario degli oggetti appartenenti alla persona deceduta. L'inventario e' fatto constare da processo verbale sottoscritto dal comandante e dai testimoni. Se la persona deceduta apparteneva all'equipaggio della nave, il comandante deve compilare il conto delle retribuzioni spettanti al defunto lino al giorno della sua morte. Di tutte le operazioni e' fatta menzione nel giornale generale e di contabilita'. Compiuto l'inventario, gli oggetti indicati nel primo comma sono conservati dal comandante.

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Art. 392

Distruzione degli oggetti

Art. 392. (Distruzione degli oggetti) Quando la morte e' avvenuta per malattia trasmissibile o contagiosa, il comandante provvede alla immediata (distruzione degli effetti d'uso del defunto, che siano ritenuti pericolosi, e compila apposito processo verbale da, annotarsi sul giornale generale e di contabilita'. Nel processo verbale devono essere elencati gli oggetti distrutti con l'indicazione del motivo della distruzione.

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Art. 393

Documenti da consegnare all'autorita' marittima o consolare

Art. 393. (Documenti da consegnare all'autorita' marittima o consolare) Nel primo porto di approdo il comandante deve consegnare all'autorita' marittima mercantile o a quella consolare: a) i processi verbali di cui agli articoli precedenti; b) gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta; c) il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze; d) il libretto di navigazione e gli altri documenti; e) un estratto del giornale generale e di contabilita'. L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, all'atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.

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Art. 394

Navi non munite di giornale nautico

Art. 394. (Navi non munite di giornale nautico) Quando il decesso avviene a bordo di navi non munite del giornale nautico l'adempimento delle formalita' prescritte dagli articoli precedenti deve risultare da processo verbale compilato dall'autorita' marittima mercantile o da quella consolare.

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Art. 395

Indagini dell'autorita' marittima o consolare

Art. 395. (Indagini dell'autorita' marittima o consolare) Qualora sorgano dubbi di occultazione di oggetti appartenenti alla persona deceduta, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare compila processo verbale delle indagini compiute e delle prove raccolte e, in ogni caso, provvede a ricercare e a custodire gli oggetti non compresi nell'inventario.

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Art. 396

Oggetti appartenenti a cittadini italiani

Art. 396. (Oggetti appartenenti a cittadini italiani) In caso di morte in navigazione di un cittadino italiano, se il luogo di primo approdo della nave sia all'estero, l'autorita' consolare, qualora non abbia la possibilita' di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo avere proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia dell'inventario e nel caso che la nave sia diretta a un porto nazionale da' incarico al comandante della nave di consegnare gli oggetti, i documenti e i valori all'autorita' marittima mercantile del porto nazionale di primo approdo; se la nave non e' diretta a un porto nazionale provvede a inoltrare gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio di porto di iscrizione del defunto se trattasi di marittimo, e all'ufficio di porto nella cui circoscrizione e' compreso il luogo di ultimo domicilio del defunto se trattasi di passeggero.

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Art. 397

Oggetti appartenenti a stranieri

Art. 397. (Oggetti appartenenti a stranieri) Qualora la persona deceduta a bordo sia uno straniero, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare, salvo che non sia diversamente disposto da convenzioni internazionali, dopo aver ritirato gli oggetti, i documenti e i valori, ne informa il ministero della marina mercantile e quello degli affari esteri nonche' l'autorita' consolare dello Stato cui il defunto apparteneva. Se non ha la possibilita' di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo aver proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia dell'inventario e inoltra gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio del porto di iscrizione della nave.

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Art. 398

Avviso all'autorita' comunale

Art. 398. (Avviso all'autorita' comunale) L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, che ha ricevuto in consegna gli oggetti, ne da avviso all'autorita' comunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto o, qualora il domicilio sia sconosciuto, all'autorita' comunale del luogo di armamento della nave. Tale avviso e' pubblicato mediante affissione nell'albo del comune.

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Art. 399

Vendita degli oggetti

Art. 399. (Vendita degli oggetti) Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 195 del codice, qualora il valore degli oggetti superi le lire ventimila, l'autorita' che ne ha la custodia procede alla vendita a pubblici incanti o a licitazione privata. Se gli oggetti sono deteriorabili o non superano il valore di lire ventimila, la vendita avviene a trattativa privata. L'autorita' che procede alla vendita, prima di consegnare gli oggetti venduti, informa l'autorita' doganale. I proventi della vendita, per il periodo indicato nel terzo comma dell'articolo 195 del codice, sono depositati a cura dell'autorita' che ha proceduto alla vendita presso un istituto di credito determinato dal ministero della marina mercantile.

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Art. 400

Scomparizione in mare e assenza

Art. 400. (Scomparizione in mare e assenza) Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di scomparizione in mare o di assenza da bordo per qualsiasi motivo.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano