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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 103

Accertamento dell'idoneita' fisica

Art. 103. (Accertamento dell'idoneita' fisica) L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'articolo 102 e' effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta: 1) da un medico provinciale, che eserciti le funzioni di medico di porto, presidente; 2) da un medico designato dalla cassa nazionale per la previdenza marinara; 3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso. Contro le risultanze dell'accertamento sanitario non e' ammesso ricorso pur quanto attiene al merito del giudizio formulato dalla commissione.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano