Art. 104
Bando del concorso
Art. 104. (Bando del concorso) Il concorso e' bandito dal capo del compartimento nella culi circoscrizione ha sede la corporazione dei piloti nella quale si intendono coprire i posti vacanti. La commissione esaminatrice, che e' nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, e' composta: dal Capo del compartimento, presidente; dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quiale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione; da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso. Le spese per il funzionamento della commissione e per quanto altro concerne l'esame sono a carico della corporazione alla quale si riferisce il concorso.