Vai al contenuto
Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

Elaborazione automatica su dati Normattiva (CC BY 4.0). La banca dati Normattiva non ha carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che prevale in caso di discordanza. Questo sito non fornisce consulenza legale.

Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 104

Bando del concorso

Art. 104. (Bando del concorso) Il concorso e' bandito dal capo del compartimento nella culi circoscrizione ha sede la corporazione dei piloti nella quale si intendono coprire i posti vacanti. La commissione esaminatrice, che e' nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, e' composta: dal Capo del compartimento, presidente; dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quiale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione; da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso. Le spese per il funzionamento della commissione e per quanto altro concerne l'esame sono a carico della corporazione alla quale si riferisce il concorso.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

19422022rinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia arinvia a
Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano