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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 105

Titoli

Art. 105. (Titoli) Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice: 1) il periodo di comando su navi nazionali; 2) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 116. Costituiscono altresi' di oli da valutarsi dalla commissione medesima, qualora eccedano i periodi minimi richiesti dall'articolo 102: 1) il periodo di effettiva navigazione; 2) il periodo di navigazione come primo ufficiale. I punti da assegnare ai titoli di cui ai precedenti commi non possono nel complesso superare il numero di 4: entro questo limite il ministro per la marina mercantile stabilisce con suo decreto in via generale il coefficiente da attribuire a ciascun gruppo di titoli. Sono salve le disposizioni di leggi speciali relative alle benemerenze nei pubblici concorsi.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano