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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 107

Classifica dei candidati

Art. 107. (Classifica dei candidati) Ogni esaminatore dispone di dieci voti per la prova scritta e per ciascun gruppo di prove orali indicate nell'articolo precedente. Per quanto concerne la prova orale di cui al n. 3 del predetto articolo, nella votazione comparativa e' tenuto anche conto della conoscenza di piu' di una delle lingue estere determinate dal ministro per la marina mercantile. L'idoneita' e' conseguita dal concorrente che riporti nella prova scritta e in ciascun gruppo di prove orali una media non inferiore a sei decimi. I concorrenti sono classificati in ragione della somma delle medie riportate nelle prove anzidette, maggiorata dei punti assegnati per i titoli, a norma dell'articolo 105; a parita' di voti e' preferito il concorrente di maggiore eta'. I risultati degli esami devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano