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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 114

Attribuzioni del capo pilota

Art. 114. (Attribuzioni del capo pilota) Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autorita' marittima mercantile. Egli deve mantenere integre le sue qualita' tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessita' deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficolta' e' tenuto a pilotare personalmente la nave. Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina tra i piloti e redige annualmente le note informative su ciascun pilota. Le note informative devono essere comunicate all'interessato, che vi appone la firma, e devono essere inviate al capo del compartimento dal comandante del porto con le proprie osservazioni. Le note informative concernenti il capo pilota sono redatte dal comandante del porto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente. Unitamente a due piloti designati ogni anno dall'assemblea dei piloti, il capo pilota curia l'amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota. Il capo pilota e' coadiuvato dai sottocapo e puo' essere sostituito, in caso di bisogno, da questi e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano