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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 116

Nomina e poteri del commissario straordinario

Art. 116. (Nomina e poteri del commissario straordinario) Il ministro per la marina mercantile, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento della corporazione, puo' nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, prorogabile in casi di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario fissando, nel provvedimento di nomina, l'indennita' che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennita' e' prelevata dai proventi di pilotaggio. La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del capo e dei sottocapi piloti. Il comandante del porto in caso di necessita' puo' autorizzare il commissario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 105.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano