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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 120

Ripartizione dei compensi

Art. 120. (Ripartizione dei compensi) L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, tranne quello di cui all'articolo 133, e' mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi nell'articolo seguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza per ferie. Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono dai compensi previsti dal comma precedente le spese che comunque sono a carico della corporazione. Qualora la proprieta' dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti, la corporazione nella ripartizione dei proventi puo' stabilire, previa approvazione del ministero della marina mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi. La contabilita' e la ripartizione dei proventi della corporazione sono soggette alla vigilanza del comandante del porto.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano