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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 123

Partecipazione della vedova e degli orfani

Art. 123. (Partecipazione della vedova e degli orfani) La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota, se fosse stato esoliera lo al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia dune o piu'. La vedova non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non piu' di due una i prima della morte, sempre che nel biennio non sia nata o non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trova legalmente separata per propria colpa dal marito. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze. Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota, se fosse stato esonerato al momento della morte, secondo che siano uno solo, o due, ovvero tre o piu'. Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilita' assoluta al lavoro. Le orfane minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio. La partecipazione della vedova e degli orfani avviene secondo la ragione maggiore fra quelle indicate rispettivamente nel primo e terza comma, se la morte del pilota e' avvenuta per causa di servizio. Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre sessantacinque anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota, era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest'ultimo e' corrisposta la stessa quota che sarebbe, spettata alla vedova. Tale quota spetta, anche alla madre di oltre cinquanta anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui e risulti che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano