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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 132

Trasmissione di comunicazioni

Art. 132. (Trasmissione di comunicazioni) Le tariffe di pilotaggio, di cui all'articolo 91 del codice, debbono determinare, oltre la misura del compenso dovuto al pilota per le normali prestazioni, anche quella del compenso spettante nei seguenti casi: a) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del comandante del porto di recarsi fuori dai limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatta richiesta; b) quando il pilota sia stato chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano