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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 133

Compenso personale

Art. 133. (Compenso personale) Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresi' la misura del compenso personale dovuto al pilota, in aggiunta a quello di pilotaggio previsto dalle tariffe stesse, nei seguenti casi: a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione; b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in localita' diversa dal porto in cui ha sede la corporazione; c) quando il pilota venga inviato dagli interessati incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo oppure non arrivi affatto. Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. Gli spetta altresi' il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto. Nel caso di cui alla lettera b), al pilota e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede nella misura corrispondente al prezzo del biglietto di prima classe per i piloti appartenenti alle corporazioni di prima categoria, e di seconda classe per gli altri piloti. Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza della nave, e' dovuto il compenso personale previsto dalla, tariffa locale.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano