Art. 134
Aumento del compenso
Art. 134. (Aumento del compenso) Le tariffe di pilotaggio debbono prevedere anche la misura dell'aumento percentuale, da applicare sul compenso determinato in base alle tariffe stesse, per le prestazioni eseguite: a) nel periodo di tempo compreso fra le ore 17 ed il tramonto del sole oppure tra il sorgere del sole e le ore 8; b) nel periodo di tempo compreso fra il tramonto e il sorgere del sole; c) nei giorni festivi durante l'orario normale o nei periodi di tempo di cui alle precedenti lettere a) e b); d) a bordo di navi adibite ai trasporto di combustibili liquidi oppure di materiali esplosivi o comunque pericolosi.