Art. 135
Riscossione dei proventi di pilotaggio
Art. 135. (Riscossione dei proventi di pilotaggio) Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto. Il pagamento del compenso non puo' effettuarsi se non dietro esibizione dell'ordine.