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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 140

Autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale

Art. 140. (Autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale) L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, agli effetti degli articoli 110 e 1249 del codice, e': a) nei porti nei quali ha sede un ufficio del lavoro, il direttore dell'ufficio; b) nei porti nei quali non ha sede un ufficio del lavoro, ma il cui comando e' affidato a un ufficiale di porto, il comandante del porto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 146; c) nei porti e negli approdi cui e' preposta persona estranea al corpo delle capitanerie di porto, l'ufficiale capo deli circondario alla cui circoscrizione il porto o l'approdo appartiene, ovvero un ufficiale di porto designato dal capo del compartimento.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano