Art. 141
Istituzione degli uffici del lavoro portuale e loro direzione
Art. 141. (Istituzione degli uffici del lavoro portuale e loro direzione) Gli uffici del lavoro nei porti sono istituiti presso quegli uffici di compartimento e quegli altri uffici che sono designati dal ministro per la marina mercantile. Gli uffici del lavoro sono sottoposti alla vigilanza del capo del compartimento. L'ufficiale di porto preposto all'ufficio del lavoro assume la denominazione di direttore dell'ufficio del lavoro portuale.