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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 143

Consiglio del lavoro portuale

Art. 143. (Consiglio del lavoro portuale) Il consiglio del lavoro portuale e' presieduto dal direttore dell'ufficio del lavoro portuale ed e' composto dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal direttore dell'ufficio provinciale del commercio e dell'industria o da un suo delegato, dal capo dell'ufficio locale di dogana, da tre rappresentanti dei lavoratori portuali e da tre dei datori di lavoro, i primi designati mediante sistema elettivo dagli operai permanenti, i secondi dalla camera di commercio, industria e agricoltura per le categorie dei commercianti, degli industriali e degli armatori. Nel caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio del lavoro portuale, la direzione dell'ufficio stesso e la presidenza del consiglio del lavoro sono assunte da altro ufficiale di porto, designato dal capo del compartimento. Oltre che nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, il consiglio e' convocato, con avviso scritto diretto ai singoli membri, dal direttore di sua, iniziativa o su richiesta del capo del compartimento o della maggioranza dei membri, ogni qualvolta sorga la opportunita' di esaminare questioni di carattere generale interessanti l'ordinamento del lavoro portuale. L'ordine del giorno del consiglio deve essere pubblicato nell'albo dell'ufficio del lavoro e comunicato alla camera di agricoltura, industria e commercio almeno cinque giorni prima della seduta. Il direttore, di sua iniziativa o su richiesta di un membro del consiglio, puo' fare intervenire alle sedute, alo scopo di avere chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno, i rappresentanti delle amministrazioni e degli altri enti che abbiano interesse nella esplicazione del lavoro portuale, e ogni altra persona che sia comunque interessata alle questioni stesse. Il consiglio formula il parere a maggioranza di voti. A parita' di voti prevale quello del presidente.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano