Art. 147
Ricorsi
Art. 147. (Ricorsi) Contro i provvedimenti dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, nel termine di trenta giorni dalla data della loro comunicazione, gli interessati possono ricorrere al capo del compartimento.
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| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
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| dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06 | Apri il testo al 21 aprile 1952 | — |
Art. 147
Art. 147. (Ricorsi) Contro i provvedimenti dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, nel termine di trenta giorni dalla data della loro comunicazione, gli interessati possono ricorrere al capo del compartimento.