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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 158

Riduzione dei ruoli

Art. 158. (Riduzione dei ruoli) Qualora il personale iscritto nei registri divenga esuberante in rapporto all'entita' del traffico, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, di cui all'articolo 140, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, puo' procedere alla graduale riduzione dei ruoli cancellando nell'ordine: 1) coloro che ne facciano domanda; 2) coloro che abbiano riportato piu' pene disciplinari gravi; 3) coloro che abbiano dato prova di minore assiduita' al lavoro; 4) coloro che per condizioni economiche possono risentire minor danno dalla cancellazione; 5) i celibi, i vedovi senza prole e i coniugati con minor numero di figli, a cominciare da quelli iscritti nei registri da data piu' recente o, a parita' di data, dai piu' giovani di eta'.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano