Art. 158
Riduzione dei ruoli
Art. 158. (Riduzione dei ruoli) Qualora il personale iscritto nei registri divenga esuberante in rapporto all'entita' del traffico, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, di cui all'articolo 140, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, puo' procedere alla graduale riduzione dei ruoli cancellando nell'ordine: 1) coloro che ne facciano domanda; 2) coloro che abbiano riportato piu' pene disciplinari gravi; 3) coloro che abbiano dato prova di minore assiduita' al lavoro; 4) coloro che per condizioni economiche possono risentire minor danno dalla cancellazione; 5) i celibi, i vedovi senza prole e i coniugati con minor numero di figli, a cominciare da quelli iscritti nei registri da data piu' recente o, a parita' di data, dai piu' giovani di eta'.