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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 159

Doveri dei lavoratori portuali

Art. 159. (Doveri dei lavoratori portuali) I lavoratori portuali devono: 1) presentarsi regolarmente alle chiamate e al lavoro; 2) portare sempre con loro ed esibire, a qualunque richiesta dei funzionari e degli agenti dell'autorita' marittima mercantile e della forza pubblica, il libretto di ricognizione 3) non farsi sostituire da altri nel lavoro; 4) notificare senza indugio le malattie, le variazioni di residenza, le chiamate alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilita'; 5) non assentarsi dal lavoro ne' sospenderlo senza autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano