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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 164

Lavoratori che entrano in una compagnia o cessano di farne parte

Art. 164. (Lavoratori che entrano in una compagnia o cessano di farne parte) Il lavoratore che entra a far parte di una compagnia posteriormente alla sua costituzione deve conferire una somma equivalente al valore della quota individuale dell'attivo netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale conferimento puo' avvenire anche mediante trattenute rateali sui salari, da effettuarsi con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 162. Al lavoratore che cessa di far parte della compagnia, spetta la liquidazione della propria quota calcolata sull'attivo netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano