Art. 170
Compiti dell'assemblea
Art. 170. (Compiti dell'assemblea) L'assemblea: 1) approva il bilancio; 2) elegge il console, i vice-consoli e i consiglieri; 3) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame.
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Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06 | Apri il testo al 21 aprile 1952 | — |
Art. 170
Art. 170. (Compiti dell'assemblea) L'assemblea: 1) approva il bilancio; 2) elegge il console, i vice-consoli e i consiglieri; 3) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame.