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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 174

Attribuzioni del console

Art. 174. (Attribuzioni del console) Il console deve adempiere ai doveri ad esso imposti dalla legge secondo le direttive dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Il console provvede alla gestione del patrimonio sociale e dei proventi del lavoro della compagnia, alla formazione del bilancio, all'avviamento degli operai al lavoro e al loro avvicendamento. Il console ha la rappresentanza, anche giudiziale, della compagnia. Tuttavia non puo' iniziare giudizi senza l'autorizzazione dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. In caso di urgenza, il console puo' procedere agli atti conservativi, informandone subito l'autorita' stessa. Gli atti che importano un onere complessivo di oltre trecentomila lire, devono essere approvati dalla predetta autorita'. In ogni caso sono sottoposti ad approvazione gli atti di transazione.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano