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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 18

Pubblicazione della domanda

Art. 18. (Pubblicazione della domanda) Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entita' o per lo scopo il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune dove e' situato il bene richiesto e l'inserzione della domanda per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenerne un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione, e invitare tutti coloro che possano avervi interesse a presentare, entro il termine indicato, le osservazioni che credano opportune. In caso di opposizione o di presentazione di reclami, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile. In ogni caso non si puo' procedere alla stipulazione dell'atto se non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano