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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 183

Contenuto del bilancio

Art. 183. (Contenuto del bilancio) Il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo: A) nell'attivo: 1) gli immobili; 2) gli attrezzi, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre; 3) i mobili; 4) il danaro e ogni altro valore esistente in cassa; 5) i titoli di credito a reddito fisso; 6) i crediti verso la clientela; 7) i crediti verso banche; 8) i crediti verso i membri della compagnia per versamenti ancora dovuti; 9) gli altri crediti; B) nel passivo: 1) le quote dei singoli membri della compagnia; 2) la riserva di cui all'art. 185; 3) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni; 4) i fondi accantonati per indennita' di anzianita' degli impiegati dipendenti; 5) i debiti assistiti da garanzia reale; 6) i debiti verso fornitori; 7) i debiti verso banche ed altri sovventori; 8) gli altri debiti; C) nell'attivo e nel passivo: 1) le cauzioni degli impiegati dipendenti; 2) le altre partite di giro. Sono vietati i compensi di partite.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano