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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328pubblicata il 21 aprile 1952

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 1952-04-21, FRBRExpression 1952-05-06
Apri il testo al 21 aprile 1952

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore

Art. 186

Relazione dei revisori e deposito del bilancio

Art. 186. (Relazione dei revisori e deposito del bilancio) Il bilancio deve essere comunicato dal console al collegio dei revisori con la relazione e i documenti giustificativi, entro un termine massimo di due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio e della relazione deve essere consegnata, all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Il collegio dei revisori deve, entro un mese dalla comunicazione del bilancio, compilare una relazione sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilita', facendo le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio stesso, e presentarla alla suddetta autorita'. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — Le leggi che non tornano