Art. 192
Notizie per l'aggiornamento del registri
Art. 192. (Notizie per l'aggiornamento del registri) Il console deve comunicare di volta, in volta all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale tutte le notizie riguardanti i membri della, compagnia che siano necessarie per l'aggiornamento dei registri, di cui all'articolo 150. Lo stesso obbligo incombe al capo gruppo.